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Corso di formazione Covid Manager (Referente Unico Covid)

Corso di formazione Covid Manager (Referente Unico Covid)

Al Covid Manager (o Referente Unico Covid) spettano i compiti di coordinamento per l’applicazione delle misure anticontagio in azienda e di punto di riferimento per il Sistema Sanitario Regionale, ad esempio per agevolare le attività di tracciamento dei contatti (la ricerca e la gestione dei contatti di un caso confermato COVID-19).

A differenza delle aziende, dove è facoltativa, la figura del Covid Manager è invece necessaria in settori come le Scuole e le RSSA (Residenze Socio Sanitarie Assistenziali).

Per quanto riguarda l’organizzazione di matrimoni e cerimonie, la figura del Covid Manager è prevista dalla Prassi di Riferimento UNI/PdR 106:2021 (ratificata dall’UNI il 11/5/21).

Nel caso di eventi o matrimonio di piccole dimensioni si provvederà alla designazione di un Covid Manager e tale ruolo potrà essere ricoperto da:

  • Wedding Planner
  • Destination Wedding Planner

Nei casi di eventi o matrimoni di grandi dimensioni, la UNI/PdR 106:2021 indica la necessità di istituire una Covid Unit, che prevede l’interazione delle varie figure per la prevenzione del rischio contagio da COVID-19:

  • Wedding Planner o Destination Wedding Planner in qualità di Covid Manager con funzione di coordinamento della Covid Unit;
  • Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/08;
  • Responsabile della Struttura Ricettiva dell’evento principale;
  • Responsabile dei Servizi Alberghieri (nei casi di Destination Wedding Planning);
  • Responsabile dei Servizi Logistici (nei casi di Destination Wedding Planning).

In ogni caso, al Covid Manager spetta l’obbligo di accertarsi che i festeggiamenti avvengano in accordo con quanto previsto dalle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” emanate dalla Conferenza permanente Stato Regioni.

Serinta organizza corsi di formazione per Covid Manager della durata di 16 ore.

L’obiettivo del corso di formazione Covid Manager è quello di approfondire le conoscenze, le competenze e le responsabilità di chi deve svolgere le funzioni di coordinamento per l’attuazione delle misure di prevenzione e controllo anti-contagio da Coronavirus SARS-CoV-2.

Per maggiori informazioni scrivici o chiamaci 0968 432291

Covid-19 e sistemi di SSL: una sfida globale

Covid-19 e sistemi di SSL: una sfida globale per la salute e la sicurezza sul lavoro

Il rapporto realizzato in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro 2021 dal titolo “Anticipare ed essere pronti a rispondere alle crisi. Investire in sistemi resilienti di Salute e Sicurezza sul Lavoro”

  • analizza la prevenzione e la gestione dei rischi inerenti alla crisi sanitaria;
  • esamina altri rischi per la salute e la sicurezza correlati al cambiamento delle modalità di lavoro derivanti dalle misure di controllo dei virus.

La pandemia di Covid-19 ha avuto profonde ripercussioni su quasi tutti gli aspetti del mondo del lavoro: dal rischio di contrarre il virus, alla perdita del lavoro, alla chiusura delle attività, alle restrizioni alla mobilità e il confinamento, alla chiusura delle scuole e agli impatti sulle catene globali di fornitura.

I cambiamenti avvenuti in risposta alla pandemia hanno generato alti livelli di disoccupazione, una perdita massiccia di ore lavorate, la chiusura delle attività e condizioni di lavoro precarie per molti lavoratori.

Durante la crisi, le imprese e i lavoratori occupati nell’economia informale sono stati particolarmente esposti ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, a causa della mancanza di tutele adeguate.

Oltre al rischio di contrarre il nuovo coronavirus, in tutti i settori i lavoratori hanno affrontato anche altre sfide correlate al lavoro ed emerse durante la pandemia, quali l’aumento dello stress, della violenza e delle molestie.

In alcuni casi, le nuove modalità di organizzazione del lavoro adottate per mitigare la diffusione del virus possono dare origine a nuovi rischi per la SSL, come i rischi chimici, ergonomici e psico-sociali.

Politiche nazionali e sistemi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Disporre di politiche e sistemi normativi solidi in materia di SSL (Salute e sicurezza sul lavoro), integrati da disposizioni normative coerenti, può contribuire all’elaborazione di una strategia di preparazione e risposta efficace per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e aumentare le possibilità di ripresa o continuità delle attività aziendali.

La pandemia di COVID-19 ha evidenziato la necessità di disporre di un quadro normativo completo in materia di SSL, che definisca i diritti e le responsabilità fondamentali, che sia rivolto a tutti i lavoratori e che prenda in considerazione tutti i rischi legati alla SSL.

È necessario inoltre che tale sistema sia funzionale e reattivo, consentendo l’adozione di misure tempestive e adeguate per affrontare situazioni impreviste e mitigare i rischi per la SSL, siano essi nuovi, emergenti ed esistenti.

Riconoscimento del COVID-19 come infortunio sul lavoro e/o malattia professionale

Attualmente, diversi paesi riconoscono il COVID-19 come infortunio o malattia professionale per gli operatori sanitari e i lavoratori addetti all’emergenza, mentre in altri paesi questo riconoscimento si estende anche ai lavoratori dei servizi considerati essenziali. Altri paesi, invece, hanno esteso questo riconoscimento a tutti i settori o professioni.

Indagine della Rete di esperti di salute e sicurezza sul lavoro del G20

La Rete di esperti di SSL del G20 ha realizzato, in collaborazione con l’OIL, un’indagine in 12 paesi: Argentina, Australia, Cina, Francia, Germania, Giappone, Indonesia, Italia, Regno Unito, Russia, Spagna e Turchia.

Questa indagine ha analizzato il modo in cui i paesi hanno risposto alla pandemia e le tipologie di misure adottate per rallentare la diffusione del virus sul lavoro.

indagine g20 ssl

Sono state elaborate normative e direttive specifiche per prevenire e limitare altri rischi correlati, come i rischi chimici, ergonomici e psicosociali, che possono sorgere come conseguenza dell’adozione delle misure di SSL e delle nuove procedure e modalità di lavoro per prevenire i contagi.

Considerato l’aumento del rischio di violenza e molestie sia fisiche che psicologiche, in particolare contro gli operatori sanitari, molti paesi hanno adottato delle politiche e delle norme volte a prevenire tali comportamenti.

Altrettanto importante è garantire il rispetto delle norme in materia di SSL. La crisi causata dal COVID-19 ha messo in evidenza la necessità di intensificare e rafforzare i sistemi di ispezione del lavoro affinché possano adattarsi a queste nuove sfide.

Oltre all’ispezione del lavoro, anche altri meccanismi— come i servizi di consulenza, i codici di condotta, gli obblighi contrattuali, le attività di informazione e sensibilizzazione e gli incentivi —possono contribuire al rispetto delle norme in materia di SSL.

Quadri istituzionali nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La crisi del COVID-19 ha evidenziato la necessità di disporre di quadri istituzionali solidi in materia di SSL.

L’esistenza di un’autorità nazionale competente in materia di SSL — che garantisca una leadership affidabile in un momento di crisi — è fondamentale per attuare una risposta coordinata e tempestiva in un contesto in rapida evoluzione.

Il quadro istituzionale nazionale in materia di SSL dovrebbe prevedere dei meccanismi per assicurare il dialogo sociale sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Il rafforzamento del consenso attraverso un approccio tripartito consente una più efficace attuazione delle misure, anche quando queste risultano complesse o di difficile attuazione.

L’organo consultivo nazionale tripartito sulla SSL è un meccanismo comune sviluppato dai paesi per garantire la partecipazione dei lavoratori e dei datori di lavoro alla governance della SSL, in cui sono rappresentati tutti o quasi tutti i ministeri, le istituzioni e le parti sociali pertinenti.

Tale organismo dovrebbe essere coinvolto nel processo decisionale a livello nazionale, come l’elaborazione di disposizioni o direttive per attenuare l’impatto del COVID-19.

Servizi di salute sul lavoro

La pandemia di COVID-19 ha evidenziato il ruolo fondamentale di collegamento che i servizi di salute sul lavoro svolgono tra il sistema sanitario pubblico e i luoghi di lavoro.

Tali servizi possono essere istituiti dalle imprese, dalle autorità pubbliche, dagli organi di previdenza sociale, nonché da qualsiasi ente autorizzato. Inoltre, essi possono essere istituiti per una singola impresa o come servizio comune per un determinato numero di imprese.

I servizi di salute sul lavoro rivestono un ruolo fondamentale poiché forniscono consulenza e sostegno ai datori di lavoro nella valutazione dei rischi e nell’adozione di adeguate misure preventive, orientando le strategie e le misure sul lavoro, valutando e monitorando la salute dei lavoratori e fornendo assistenza di primo soccorso.

Nel contesto della pandemia di COVID-19, i servizi per la salute sul lavoro — per monitorare la salute dei lavoratori e fornire primo soccorso e una risposta alle situazioni di emergenza — si sono spesso occupati di tracciare i casi confermati e sospetti, nonché i potenziali contagi, fornire indicazioni ai lavoratori sulla quarantena e notificare le informazioni in loro possesso alle autorità sanitarie e di previdenza sociale competenti.

I servizi di salute sul lavoro forniscono inoltre raccomandazioni per facilitare l’adeguamento del luogo di lavoro ai lavoratori e proteggere i lavoratori maggiormente vulnerabili.

Durante la pandemia di COVID-19, questi servizi hanno consentito di ottimizzare il lavoro in base allo stato di salute dei lavoratori e agli altri fattori di rischio noti, quali l’età, l’etnia e l’indice di massa corporea.

Servizi di informazione, consulenza e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

I servizi di informazione e consulenza in materia di SSL costituiscono il prerequisito per il buon funzionamento dei servizi stessi di SSL, in quanto forniscono ai lavoratori e ai datori di lavoro informazioni essenziali e aggiornate sui requisiti di SSL esistenti e di nuova introduzione, sia in contesti ordinari che in situazioni di emergenza.

Le autorità nazionali preposte alla SSL hanno svolto un ruolo chiave nella diffusione delle informazioni sulla pandemia, attraverso la creazione di siti ad hoc e materiale di supporto destinato a diversi settori, facilmente riproducibile per essere distribuito ai lavoratori o affisso nei luoghi di lavoro.

Tali iniziative sono particolarmente importanti per le micro, piccole e medie imprese che spesso non possiedono le competenze e le capacità necessarie per elaborare simili supporti.

Le campagne di informazione e sensibilizzazione svolgono un ruolo fondamentale nella promozione di temi chiave di SSL.

Nel caso del COVID-19, sono state organizzate delle campagne di sensibilizzazione relativamente al rischio della trasmissione del virus tra i lavoratori dei servizi essenziali e l’aumento dei casi di violenza e molestie, compresa la violenza domestica, come conseguenza del confinamento domestico dei lavoratori.

Anche la formazione in materia di SSL è una componente importante di risposta alla crisi perché è necessario che i lavoratori sappiano come applicare e rispettare le nuove misure e procedure.

I programmi di formazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro sono stati modificati per includere i nuovi rischi, come la prevenzione della trasmissione del virus, l’attuazione di controlli amministrativi e tecnici per contenere la diffusione del virus e la prevenzione degli effetti psicosociali dovuti al cambiamento delle modalità di lavoro.

Raccolta dati e ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro

La raccolta dati e di informazioni sulla salute e la sicurezza sul lavoro e l’istituzione di sistemi di notifica consentono ai governi e ai datori di lavoro di prendere decisioni informate sulle politiche in materia di SSL e di rispondere adeguatamente soprattutto in situazioni di emergenza.

La raccolta e l’uso di dati affidabili sulla salute e la sicurezza sul lavoro sono fondamentali per elaborare politiche, norme, strategie e altre misure in tema di SSL.

Un sistema completo ed efficace per la raccolta e l’analisi delle informazioni dovrebbe includere meccanismi e strutture adeguate per la registrazione e la notifica degli infortuni e delle malattie professionali. Tali sistemi dovrebbero disporre di adeguate capacità di ricerca per identificare i rischi nuovi ed emergenti, nonché le nuove tecniche di prevenzione per affrontare tali rischi.

Se i paesi dispongono di queste capacità, essi possono concentrare i loro studi e le loro ricerche sulle necessità attuali, e quindi dare supporto tecnico ai decisori delle politiche durante le crisi sanitarie, come la pandemia di COVID-19, raccogliendo dati e generando informazioni basate su dati empirici.

Nella maggior parte dei paesi, le imprese hanno l’obbligo di registrare e notificare i casi di infortuni e malattie professionali.

Per promuovere il rispetto di tali obblighi di notifica, le autorità competenti in materia di SSL e altre autorità responsabili, in collaborazione con le parti sociali, devono informare i datori di lavoro e i lavoratori sulle loro responsabilità in termini di registrazione e notifica.

Le statistiche sulle ispezioni del lavoro possono anche fornire dati affidabili su infortuni e malattie professionali, sul rispetto dei requisiti di SSL e su altre questioni in materia di SSL.

Le indagini, sia generali che settoriali, possono essere condotte relativamente ad aspetti critici dell’organizzazione e dell’attuazione delle misure di prevenzione all’interno delle imprese.

Le parti sociali, inoltre, possono raccogliere dati sulla percezione e le esperienze dei loro membri. Gli studi e le ricerche sono spesso necessari per accertare la realtà per le quali non vi sono dati sufficienti.

Nel quadro della crisi legata al COVID-19, gli studi e le ricerche in ambito di SSL possono rivelarsi utili per l’elaborazione e l’aggiornamento delle normative, in particolare per:

  • identificare i rischi specifici in un determinato settore o industria (comprese sia le principali fonti di esposizione al virus che altri rischi correlati), e le strategie per mitigare tali rischi;
  • acquisire una conoscenza più approfondita su gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari o gravi;
  • identificare e valutare le conseguenze per la salute a breve e a lungo termine, ossia gli effetti del nuovo coronavirus e le conseguenze derivanti dall’esposizione ad altri rischi e situazioni lavorative correlate;
  • verificare la conformità e accertare l’efficacia delle disposizioni legali per settore, regione e tipo di impresa, al fine di rafforzare l’adesione di coloro chiamati ad adempiere a tali obblighi.

Quando le crisi si estendono a più paesi, come la pandemia COVID-19, la cooperazione internazionale è fondamentale per scambiare esperienze e lezioni apprese.

In questo contesto, l’OIL fornisce una guida internazionale sulla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori per identificare soluzioni sostenibili a breve, medio e lungo termine per gli individui, i lavoratori, le comunità e le nazioni.

Rafforzare i sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nelle imprese

Durante la pandemia di COVID-19, i luoghi di lavoro sono stati adattati alle politiche, alle procedure e alle misure straordinarie adottate per prevenire i contagi. In questo contesto, la collaborazione tra i datori di lavoro, i dirigenti aziendali e i lavoratori è essenziale per garantire l’applicazione e il rispetto delle misure di gestione dei rischi.

Come raccomandato dall’OIL, già prima della pandemia, alcune aziende disponevano di un piano generale di emergenza sul lavoro per far fronte a crisi sanitarie e pandemie. Questo piano può rivelarsi utile per affrontare situazioni impreviste, come la pandemia di COVID-19, e adottare una risposta rapida, coordinata ed efficace.

Per adottare le misure necessarie, è necessario che i datori di lavoro di lavoro — in consultazione coni lavoratori e i loro rappresentanti — effettuino una valutazione dei rischi organica ed esaustiva, prendendo in considerazione l’ambiente di lavoro, le mansioni da svolgere e le misure già disponibili(come i controlli tecnici o amministrativi e i DPI).

La valutazione dei rischi deve estendersi a tutti i lavoratori, i fornitori, i clienti e i visitatori e deve coprire l’intera giornata lavorativa, incluso l’accesso agli spazi condivisi, come i dormitori, i mezzi di trasporto, le aree caffè, i servizi igienici e le aree di passaggio.

La valutazione dei rischi, inoltre, deve prendere in considerazione le caratteristiche individuali dei lavoratori. Il rischio di contrarre e sviluppare una forma grave di COVID-19 è maggiore negli anziani e nelle persone con determinate condizioni di salute preesistenti.

I lavoratori con disabilità inoltre sono maggiormente esposti al rischio di contrarre il COVID-19, a causa delle difficoltà nell’accesso ai servizi igienici, di rispettare il distanziamento sociale o nell’accesso alle informazioni.

Allo stesso modo, anche i lavoratori migranti possono essere più vulnerabili, a causa di diversi fattori: le barriere linguistiche, una limitata conoscenza della comunità ospitante, la difficoltà nell’accesso e nella comprensione delle informazioni sulle misure di SSL o dei loro diritti in quanto lavoratori, la condivisione di alloggi in cui è difficile, se non addirittura impossibile, rispettare il distanziamento sociale o le adeguate misure igieniche.

È fondamentale proteggere i lavoratori dai rischi legati alle nuove condizioni e organizzazioni di lavoro. Le misure di prevenzione devono essere attuate conformemente alla gerarchia dei controlli e agli obblighi stabiliti, come disposto nelle norme e nelle linee guida dell’OIL:

gerarchia controlli

Meccanismi di supporto per un progressivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro nelle piccole imprese e nell’economia informale

Le micro, piccole e medie imprese (MPMI), così come coloro che operano nell’economia informale, sono stati particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia.

Molti di essi non dispongono delle risorse sufficienti per investire nella SSL, specialmente di fronte a un esponenziale aumento dei rischi legati al virus.

Molti lavoratori delle MPMI e dell’economia informale sono particolarmente esposti al rischio di infortunio o malattia professionale che costituiscono una minaccia sia per le imprese che per la forza lavoro.

Guardare al futuro: sistemi di salute e sicurezza sul lavoro resilienti per affrontare le crisi

La pandemia di COVID-19 ha avuto profonde ripercussioni sul mondo del lavoro. I lavoratori, oltre ad essere stati esposti al rischio di contrarre il virus sul lavoro, sono stati anche soggetti a restrizioni alla mobilità.

Il ricorso al telelavoro è in aumento e molte attività commerciali e produttive sono state costrette a chiudere. Oltre al sistema sanitario pubblico — che ha la responsabilità di prevenire la diffusione del virus COVID-19 e altri rischi per la salute pubblica — è fondamentale disporre di sistemi nazionali di SSL forti ed efficaci per salvaguardare la vita e la salute dei lavoratori.

Per questo motivo, è necessario che tali sistemi dispongano di adeguate risorse umane, materiali e finanziarie. La crisi ha mostrato l’importanza della SSL come attore chiave all’interno del più ampio sistema di risposta alle emergenze e di salute pubblica.

I piani di emergenza nazionali di preparazione e risposta alle emergenze dovrebbero includere anche una preparazione e risposta in materia di SSL.

Le recenti crisi — come l’esplosione di nitrato di ammonio del 2020 a Beirut, i numerosi disastri naturali e le minacce alla salute pubblica come le epidemie di Ebola — hanno messo a dura prova la solidità dei sistemi di risposta alle crisi e hanno avuto forti implicazioni sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.

Investire nel rafforzamento dei sistemi di SSL aiuterà i governi, i datori di lavoro e i lavoratori a rispondere all’attuale pandemia, proteggerà la salute sul posto di lavoro e favorirà una rapida ripresa, scongiurando il pericolo di ulteriori contagi. Il rafforzamento di sistemi di SSL resilienti fornirà anche una base per rispondere ad altre crisi ed eventi imprevisti che potrebbero verificarsi in futuro.

Strumenti per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori durante la crisi di COVID-19

Fonte: www.ilo.orgOrganizzazione internazionale del Lavoro

Agricoltura e Covid-19: le misure di prevenzione

Agricoltura e Covid-19: le misure di prevenzione

Dall’inizio della pandemia le attività agro-zootecniche non hanno subito significative interruzioni, nonostante le difficoltà di reclutamento della manodopera e la perdita di posti di lavoro in alcuni ambiti specifici (settore florovivaistico).

Anche se i dati rilevano una percentuale molto bassa di contagi in tale contesto lavorativo, tuttavia, si tratta di un ambito in cui troppo spesso le norme sulla sicurezza vengono eluse.

L’INAIL ha diffuso un opuscolo informativo che ha l’obiettivo di dare risposte ad alcuni quesiti riguardanti la prevenzione da SARS-CoV-2 e fornire indicazioni operative per i lavoratori del settore agro-zootecnico.

L’opuscolo si rivolge ai lavoratori affinché applichino misure di protezione per la loro salute e di prevenzione per evitare eventuali contagi nel luogo di lavoro.

Ecco un estratto delle indicazioni contenute nell’opuscolo informativo:

Rischio biologico in agricoltura

Nel settore agricolo, sono diversi i fattori che possono favorire lo sviluppo e la diffusione di agenti biologici: il tipo di attività, il processo o la fase lavorativa, le materie prime utilizzate, il cattivo funzionamento e la manutenzione degli impianti di trattamento aria, il microclima, le scarse condizioni igienico-ambientali, il contatto diretto e/o indiretto con fluidi biologici animali e umani, la presenza e il numero di occupanti.

Questi ultimi fattori di rischio sono quelli che maggiormente favoriscono la trasmissione interumana di microrganismi e in particolare di virus respiratori.

I coronavirus sono virus respiratori che circolano tra gli animali, prevalentemente mammiferi e uccelli, ma alcuni di essi possono infettare l’uomo.

Fattori di rischio di esposizione in agricoltura

Il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro del settore agro-zootecnico è correlato a diversi fattori:

Contatto stretto: contatto stretto non solo durante le attività lavorative, ma anche in altri contesti (pause di lavoro, condivisione di mezzi di trasporto o di alloggi).

Durata del contatto: contatti prolungati sia sul luogo di lavoro che durante il trasporto e negli alloggi.

Modalità di trasmissione:

  • attraverso secrezioni della bocca e del naso (saliva, secrezioni respiratorie o droplets);
  • contatto diretto tra individui (es. stretta di mano);
  • contatto indiretto (superfici, oggetti e attrezzature contaminate).

Mobilità dei lavoratori: i lavoratori, sulla base delle stagionalità, possono spostarsi in diverse località del territorio nazionale.

Scarso accesso ai servizi igienici essenziali: non permette il rispetto delle norme igieniche anti-contagio previste (lavaggio delle mani) durante la giornata lavorativa.

Cosa deve fare il lavoratore in azienda protezione da Sars-Cov-2 per i lavoratori agricoli?

Prima di entrare negli ambienti di lavoro:

  • rispettare tutte le disposizioni delle Autorità competenti e del datore di lavoro (la distanza di sicurezza, le regole generali di igiene e di sanificazione delle mani);
  • “in caso di contatto stretto con una persona affetta da COVID-19 o se ha sintomi influenzali il lavoratore:
    ✓ non deve recarsi sul posto di lavoro;
    ✓ deve informare il proprio diretto responsabile e il datore di lavoro;
    ✓ deve rivolgersi al medico curante”.

Per recarsi al lavoro:

  • “mantenere una distanza interpersonale di 1 metro;
  • se si utilizza il mezzo di trasporto fornito dal datore di lavoro o predisposto dai braccianti:
    ✓ i lavoratori di una stessa squadra e/o quelli che condividono l’alloggio possono restare insieme durante il trasporto;
    ✓ evitare di assembrarsi quando si sale o si scende;
    ✓ igienizzare le mani con un disinfettante;
    ✓ indossare le mascherine chirurgiche;
    ✓ essere distanziati il più possibile (es. posti a sedere sfalsati);
  • garantire il ricambio di aria all’interno del veicolo;
  • seguire le istruzioni aggiornate stabilite dalle autorità competenti”.

Come entrare ed uscire dall’azienda:

  • “monitorare quotidianamente le proprie condizioni di salute;
  • sottoporsi al controllo della temperatura (se la temperatura è superiore a 37,5°C non potrà accedere in azienda);
  • mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
  • utilizzare la porta di entrata e quella di uscita, dove differenziate;
  • ridurre al minimo il contatto e l’affollamento durante l’accesso e l’uscita;
  • lavarsi o sanificare le mani all’inizio ed alla fine del turno, con i prodotti igienizzanti erogati dai dispenser segnalati con apposite indicazioni;
  • indossare, togliere e smaltire correttamente tutti i dispositivi di protezione”.

Cosa NON bisogna fare:

  • “avere contatti stretti con gli altri colleghi;
  • condividere oggetti personali (cellulari, sigarette, vaporizzatori, attrezzature, posate, indumenti, prodotti per l’igiene personale o asciugamani);
  • avere gesti di affetto o cortesia che implichino il contatto fisico;
  • usare le attrezzature di lavoro che non sono state disinfettate dopo l’uso”.

Durante le attività manuali in campo:

  • “dare priorità all’attività individuale e distanziata;
  • distribuirsi in zone diverse;
  • formare gruppi fissi quando l’attività deve essere svolta da più lavoratori;
  • privilegiare il lavoro fianco a fianco, mantenendo sempre la distanza di sicurezza (almeno 1 m);
  • utilizzare la mascherina chirurgica;
  • per il passaggio dei carichi, effettuare la posa e la rimozione per evitare il passaggio diretto tra gli operatori;
  • limitare i turni di lavoro durante il giorno;
  • pulire frequentemente le attrezzature e le superfici con le quali si entra in contatto;
  • evitare la condivisione delle attrezzature e qualora ciò non fosse possibile, igienizzare frequentemente le mani ed eventualmente, utilizzare i guanti”.

Durante le attività manuali in serra:

Oltre alle misure previste per i lavori in campo garantire adeguati ricambi d’aria.

Uso di macchine agricole

L’operatore alla guida delle macchine agricole è opportuno che si trovi da solo, sia durante le fasi di spostamento che durante le fasi di lavorazione, anche nel caso in cui il fabbricante abbia previsto la presenza di un passeggero su apposito sedile.

Sarà cura dell’operatore:

  • evitare o limitare quanto più possibile l’uso condiviso delle macchine agricole. In ogni caso, è opportuno che tutti gli operatori indossino una mascherina chirurgica, anche se da soli;
  • in presenza del passeggero o di più operatori è necessario rispettare le distanze di sicurezza, ove possibile, e indossare mascherine chirurgiche;
  • se la macchina agricola è dotata di una cabina chiusa è necessario:
    ✓ assicurare un ricambio d’aria aprendo la porta di accesso e gli eventuali finestrini;
    ✓ non utilizzare l’impianto di ventilazione e condizionamento soprattutto se la macchina agricola è condivisa da più operatori;
  • igienizzare le mani con gel idroalcolico prima dell’accesso e dopo l’uso della macchina agricola.

Sanificazione delle macchine agricole

Per le macchine agricole possono essere impiegate le raccomandazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 Rev. 2 relative ai mezzi per la raccolta dei rifiuti urbani, che prevedono la sanificazione della postazione di guida dopo ogni ciclo/turno di lavoro.

A tal fine è raccomandato l’uso di disinfettanti a base di alcol almeno al 75% v/v in confezione spray e di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione o altri metodi che possano produrre spruzzi o aerosolizzare materiale infettivo nell’ambiente.

Devono essere oggetto di sanificazione:

  • i mezzi di accesso alla postazione di guida e alle postazioni di lavoro, se presenti, in particolare maniglie e corrimano;
  • le superfici in prossimità della postazione di guida/lavoro maggiormente esposte ai droplets emessi dall’operatore (quali ad esempio comandi di guida (volante o stegole), freno di stazionamento, comandi di lavoro, inclusi eventuali schermi touch);
  • le superfici vetrate (parabrezza, finestrini, porta di accesso, ecc.) in presenza di una cabina di guida o di una struttura di protezione da agenti atmosferici;
  • il sedile di guida e l’eventuale sedile del passeggero. Nel caso in cui il sedile presenti parti in tessuto, è consigliato applicarvi un rivestimento in materiale plastico, come ad esempio una pellicola o un telo rimovibile, che potrà essere sostituito o sanificato. In, assenza di rivestimenti lavabili, può essere preso a riferimento il Rapporto ISS COVID 19 n. 25/2020 ai droplets che consiglia il ricorso al vapore secco.

Attività di trasformazione (caseificio, cantina, frantoio, macellazione e salumificio)

  • evitare condizioni di affollamento all’ingresso, all’uscita, negli spogliatoi e nelle aree comuni;
  • lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o igienizzarle con soluzioni idroalcoliche ed indossare i guanti;
  • pulire e sanificare frequentemente gli ambienti di lavoro e le attrezzature;
  • garantire la ventilazione e il ricambio d’aria negli ambienti di lavoro.

Come comportarsi negli spazi comuni e negli alloggi

  • negli spazi comuni (mense aziendali, aree fumatori e spogliatoi) deve essere indossata la mascherina chirurgica;
  • sostare nelle aree comuni per un tempo ridotto e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
  • contingentare gli accessi per evitare il sovraffollamento delle aree comuni;
  • lavare le mani prima di accedere;
  • evitare di fumare, bere o mangiare senza prima lavarsi le mani;
  • non condividere piatti, bicchieri, tazze o posate;
  • maneggiare con guanti e lavare con detersivo per piatti e acqua calda o in lavastoviglie gli utensili e le stoviglie non usa e getta ad almeno 60°C;
  • ventilare, pulire e disinfettare adeguatamente i locali della cucina e della mensa ad ogni turno;
  • utilizzare gli spazi riservati al deposito degli indumenti da lavoro;
  • arieggiare e pulire almeno giornalmente tutte le zone notte, gli spogliatoi, i bagni e gli altri locali condivisi;
  • lavare frequentemente lenzuola, asciugamani e biancheria.

Cosa devono fare i lavoratori stagionali stranieri in Italia?

Fonte: OPUSCOLO INFORMATIVO INAIL

Tatuaggi e piercing: nuove indicazioni per il settore della cura alla persona

Tatuaggi e piercing: nuovo documento tecnico per il settore della cura alla persona

È online il nuovo documento tecnico che contiene indicazioni per il contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nelle attività di tatuaggio, piercing e dermopigmentazione, intesa come micropigmentazione, trucco permanente, trucco semipermanente e tricopigmentazione.

La pubblicazione, realizzata dall’Istituto superiore di sanità (Iss) in collaborazione con l’Inail, prende spunto dal documento relativo a parrucchieri, barbieri e centri estetici pubblicato in maggio, integrato dalle specifiche attività del settore tatuaggio, dermopigmentazione e piercing che, pur mantenendo elementi in comune relativi alla modalità di lavoro a distanza ravvicinata dal cliente, presentano particolari caratteristiche intrinseche e maggiore invasività.

Per quanto riguarda le misure di sistema e le misure organizzative generali, l’approfondimento rimanda a quanto già riportato nel documento dello scorso maggio, in cui sono riportate anche alcune indicazioni per gli operatori che effettuano micropigmentazione.

La disinfezione delle attrezzature non monouso

Il tatuatore/dermopigmentatore/piercer, come l’estetista, lavora in ambienti generalmente singoli e/o separati (box o cabine) e le prestazioni tipiche comprendono già misure di prevenzione del rischio da agenti biologici, alle quali ci si deve attenere rigorosamente nello svolgimento della normale attività professionale.

Ove possibile, è consigliato l’uso di macchine per tatuare completamente autoclavabili. Tutte le attrezzature non monouso che non possono essere inserite in autoclave (macchina tatuatrice non autoclavabile, lampada, cavi, alimentatori…), devono essere protette da appositi copricavi, guaine o custodie, da sostituire dopo ogni singolo cliente.

Al termine di ogni giornata di lavoro, si deve comunque provvedere a pulizia e disinfezione con disinfettanti ad azione battericida, fungicida, virucida, seguendo le indicazioni d’uso previste in etichetta/scheda tecnica.

Le attrezzature non monouso che possono essere inserite in autoclave (macchine per tatuare autoclavabili, manipoli/grip, puntali/tip, tubi, pinze, forbici chirurgiche, altri utensili…), dovranno essere decontaminate, pulite e sterilizzate con un’autoclave a vapore idonea per strumenti cavi e porosi (tipo B a vuoto frazionato) conforme alle norme tecniche di riferimento.

Dpi e dispositivi medici

L’operatore deve utilizzare idonei dispositivi medici e di protezione individuale che includono mascherina chirurgica, guanti e occhiali o visiera, dotati di marchio CE ovvero autorizzati in deroga, ai sensi della normativa vigente per l’emergenza Covid-19.

In base al tipo di trattamento può essere previsto anche l’utilizzo di camici e/o grembiuli di plastica monouso, se vi è la possibilità di spruzzi di sangue o di contaminare gli abiti, e manicotti di plastica monouso, se il braccio dell’operatore entra a contatto con la zona da tatuare.

Per le attività di tatuaggio, dermopigmentazione e piercing, l’uso della mascherina chirurgica deve essere associato a visiere o schermi facciali.

In caso di trattamenti che non consentono l’utilizzo della mascherina da parte del cliente, i dpi per le vie respiratorie e per gli occhi da indossare sono la semimaschera filtrante FFP2 o FFP3 senza valvola espiratoria e maschere o schermi facciali che garantiscano anche la protezione laterale.

L’importanza della formazione del personale

Al personale deve inoltre essere garantita un’adeguata informazione e formazione sull’utilizzo di dispositivi medici e dpi, con particolare riferimento alla necessità dell’uso esclusivo del dispositivo, all’importanza di non toccarne la parte esterna durante l’utilizzo e di procedere all’immediata igiene delle mani nel caso in cui un simile contatto non possa essere evitato, alle modalità di sanificazione e conservazione dei dispositivi riutilizzabili, come schermi facciali e visiere, fra un utilizzo e l’altro, e all’importanza di un’accurata igiene delle mani prima di indossare il dispositivo e dopo averlo rimosso e gettato o manipolato per la sanificazione, se riutilizzabile.

Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali, Inail e Iss sottolineano anche la necessità di un’informazione adeguata per la collaborazione attiva dei clienti, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti dai Dpcm in vigore e da eventuali decreti e ordinanze regionali per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.

Fonte: Inail

Percorso casa-scuola: il trasporto pubblico nell’emergenza Coronavirus

Percorso casa-scuola: il trasporto pubblico nell’emergenza Coronavirus

In previsione della ripresa delle attività in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, l’Inail e l’Istituto superiore di sanità hanno elaborato un nuovo documento tecnico che fornisce dati ed elementi utili per la riflessione sulle misure di contrasto alla diffusione del nuovo Coronavirus nelle attività che avvengono al di fuori degli edifici scolastici, con particolare riferimento al percorso casa-scuola e quindi al trasporto pubblico locale, che può rappresentare una rilevante occasione di contagio per gli studenti e, più in generale, per tutta la popolazione.

Orari differenziati, mezzi aggiuntivi e più personale per i controlli

Nel documento, condiviso con il Comitato tecnico scientifico istituito presso la Protezione civile nella seduta del 4 dicembre, si sottolinea la necessità di creare un sistema di collaborazione diretta tra il mondo della scuola e chi assicura i servizi di mobilità per identificare e attivare misure organizzative specifiche, finalizzate a modulare la domanda, anche attraverso un’idonea differenziazione degli orari di accesso rispetto alle fasce orarie di punta, a rafforzare l’offerta di trasporto pubblico, anche mediante l’impiego di mezzi aggiuntivi di superficie resi disponibili dal privato in maniera mirata rispetto alla mappatura delle criticità emerse per linee, stazioni e orari, a potenziare il personale dedicato alle stazioni di scambio più critiche per afflusso, allo scopo di assicurare maggiore controllo per la prevenzione di assembramenti, e a incentivare la mobilità sostenibile, anche tramite accordi e/o sovvenzioni per l’utenza scolastica.

Importante promuovere la responsabilità individuale e il ricorso a forme alternative di mobilità

Altrettanto importanti sono le iniziative di comunicazione per promuovere la responsabilità individuale degli studenti e di tutti gli utenti dei servizi di trasporto, per la prevenzione di comportamenti che possano aumentare il rischio di contagio attraverso il rispetto delle regole cardine anti-Covid (uso costante e corretto della mascherina, distanziamento, igiene personale) e per favorire forme alternative di mobilità sostenibile, soprattutto nei contesti ad alta urbanizzazione, privilegiando il ricorso al trasporto pubblico da parte di chi ne ha realmente bisogno.

Limitare le iniziative di aggregazione spontanea extrascolastica

Anche i contesti di aggregazione non connessi ai trasporti, pur offrendo meno dati di analisi, meritano approfondimenti e azioni dedicate, soprattutto per il rischio di assembramenti nei luoghi di ritrovo in entrata e in uscita dalla scuola e in occasione di attività di studio in contesto extrascolastico. Le aggregazioni nei pressi della scuola, in entrata e in uscita, seppure minimizzate dalle misure organizzative messe in atto con la diversificazione degli orari, rappresentano un punto di criticità e richiedono l’applicazione di misure di prevenzione. In questi contesti è auspicabile il potenziamento di personale dedicato al controllo dei punti di accesso alle scuole e dei luoghi limitrofi agli istituti scolastici, per limitare le iniziative di aggregazione spontanea degli studenti.

Per lo studio in ambiente domestico valgono le regole per i contatti tra “non congiunti”

Per quanto riguarda le attività di studio in collaborazione, che sono parte del percorso di apprendimento e hanno un intrinseco valore positivo anche per l’interazione e la socialità che si crea tra coetanei, è nella responsabilità individuale degli studenti e dei loro genitori assicurare che, anche in questi momenti di aggregazione che si concretizzano prevalentemente in ambiente domestico, siano attuate le indicazioni e le misure di prevenzione previste per i contatti tra “non congiunti”, come il distanziamento e l’uso della mascherina.

SCARICA IL DOCUMENTO TECNICO INAIL

Fonte: Inail

FAQ Aziende e Coronavirus: cosa fare durante l’emergenza COVID19

FAQ: AZIENDE E CORONAVIRUS

Di seguito puoi trovare le indicazioni governative generali e le FAQ utili alle aziende per orientarsi tra le ordinanze. 

Clicca sull’argomento che ti interessa per visualizzare i contenuti.

N.B. Potrebbero essere apportate alcune modifiche a quanto contenuto in queste FAQ in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica

AGGIORNAMENTI EMERGENZA COVID-19

Con il DPCM del 18 ottobre 2020 sono state ribadite le misure igienico sanitarie per evitare il contagio da COVID 19. Sono raccomandate a tutta la popolazione e a tutti i lavoratori. Il DPCM resterà in vigore fino al 13 novembre.

Le novità in breve

Situazioni di assembramento

Il DPCM prevede che si possa disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, consentendo l’accesso solo ai residenti e a chi vi svolge attività professionali.

Attività sportive

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.
Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

Fiere, congressi, riunioni, cerimonie

Sono sospese le sagre e fiere locali (consentite solo le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale) e i convegni, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Tutte le cerimonie pubbliche devono essere svolte nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico, ad accezione di quelle di rilevanza nazionale, che si svolgono senza la presenza di pubblico.

Scuole e università

Il nuovo DPCM dispone per le scuole secondarie il ricorso alla didattica digitale integrata, che deve comunque rimanere complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.
Le università invece dovranno essere in grado di adattarsi in base all’andamento del quadro epidemiologico, prevedendo la possibilità di didattica a distanza in caso di necessità.

Ristorazione

Tutte le attività di ristorazione possono rimanere aperte dalle 5 alle 24, con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo, mentre le consegne a domicilio non hanno vincolo di orario.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto. Nei ristoranti è obbligatoria l’affissione all’esterno di cartelli che indichino la capienza massima del locale. Non è prevista nessuna limitazione per i ristoranti all’interno degli ospedali, negli aeroporti e le autostrade.

App IMMUNI

Al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni l’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale ha l’obbligo di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.

VISUALIZZA E SCARICA I PROTOCOLLI:

  1. PROTOCOLLO AMBIENTI DI LAVORO
  2. PROTOCOLLO CANTIERI
  3. PROTOCOLLO SETTORE TRASPORTI E LOGISTICA

Le regole valgono anche per tutte le aziende con sede in Calabria.

  1. Assicurare il mantenimento del distanziamento sociale sia dei lavoratori che dei clienti.
  2. Garantire pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura.
  3. Garantire il ricambio d’aria dei locali.
  4. Mettere a disposizione disinfettanti, soprattutto accanto a tastiere, schermi touch, casse e sistemi di pagamento vari.
  5. Prevedere accessi scaglionati attraverso un ampliamento delle fasce orarie, e regolamentati in base all’ampiezza dei locali. In particolare:
  • LOCALI FINO A 40 METRI: è consentita l’entrata di una sola persona alla volta e massimo due operatori;
  • LOCALI SUPERIORI A 40 METRI: stabilire percorsi diversi di entrata e uscita e permettere l’accesso in base agli spazi disponibili.
  • Fornire informazioni in merito al distanziamento sociale ai clienti in attesa.

E’ obbligatorio:

  1. l’uso di mascherine nei luoghi chiusi e in tutte le fasi lavorative se non è possibile garantire il distanziamento sociale;
  2. l’utilizzo di guanti usa e getta nelle attività di acquisto, soprattutto di alimenti e bevande.

LE MASCHERINE

La Regione Calabria ha emanato un’ordinanza che stabilisce l’obbligo di indossare le mascherine in tutto il territorio regionale, per tutti coloro che si spostano per le attività consentite e autocertificate.

Alternativamente alla mascherina, sarà necessario indossare un indumento a copertura di naso e bocca, per la prevenzione dal contagio di COVID -19.

In particolare la protezione va indossata presso:

  1. le attività commerciali consentite e aperte al pubblico;
  2. gli uffici pubblici e privati, ove non sia stata adottata per esigenze di pubblica utilità la modalità del lavoro agile;
  3. gli isolamenti e le quarantene domiciliari stabiliti dalle Autorità Sanitarie.

I GUANTI

Servono a prevenire le infezioni ma:

  1. Non sostituiscono la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per almeno 60 secondi.
  2. Devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati.
  3. Come con le mani, bisogna evitare contatto con bocca naso e occhi.
  4. Devono essere eliminati al termine dell’uso, per esempio quando si esce dal supermercato.
  5. Non devono essere riutilizzati.

QUANDO SONO NECESSARI:

  1. In alcuni contesti lavorativi, come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti.
  2. Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o assistenza domiciliare a malati.
  3. Negli esercizi commerciali, durante ogni attività di acquisto.

La sanificazione riguarda tutte le superfici toccate di frequente, quali:

  • Superfici di muri, porte e finestre
  • Superfici dei servizi igienici e sanitari
  • POS
  • Carrelli della spesa
  • Cassa
  • Tastiere
  • Banconi
  • Frigoriferi
  • Qualsiasi altra superficie a contatto con lavoratori e clienti.

SCARICA LA PROCEDURA DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO DEL MINISTERO DELLA SALUTE (Circolare N.5443 DEL 22.02.2020

FAQ AZIENDALI
LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Prevenzione Sanitaria dell’ASP di riferimento procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:

  • individuare la possibile fonte di esposizione
  • identificare i contatti stretti

Qualora il caso accertato risulti occupato presso una azienda del territorio dell’ASP di riferimento, il personale sanitario ASP contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato. I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto* sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’ASP che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto).

L’ASP fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.

  • Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione. Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.
  • Sorveglianza Sanitaria del medico competente:
  1. Per l’emergenza Covid-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie, mentre i contatti stretti sono sorvegliati dall’ASP. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta.
  2. Per le visite periodiche ed esami strumentali: per quanto possibile, anche in caso di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, le visite sono rimandate sino ad emergenza terminata.
  3. Le visite preassuntive/prevenitive possono essere effettuate evitando l’affollamento dell’ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate.
  • Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro. Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell’azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.
  • Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.
  • È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie** in attuazione di quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008.

* Definizioni di contatto stretto:

  1. Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
  2. Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
  3. Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.

** Operazioni di pulizia con prodotti chimici: assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all’ASP ed è posto in isolamento domiciliare.

Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio:

  • Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea)
  • Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ASP di riferimento secondo i protocolli normativi stabiliti. In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ASP tutte le procedure già indicate al primo punto delle FAQ.

Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS.

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all’ASP ed è posto in isolamento domiciliare. Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con soggetti asintomatici.

Come indicato nella circolare 0005443-22/02/2020 e sucecessivi aggiornamenti (circolare-0005889circolare 6360), le mascherine FFP2 o FFP3, sono previste per:

  • personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol).
  • personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.

Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all’attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute).

La mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva, e in generale da tutti coloro che si spostano per le attività consentite e autocertificate.

Evitare l’affollamento attraverso un’idonea organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d’igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone.

Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l’affollamento e seguire il decalogo del Ministero della Salute.

Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio.

Il DVR (Documento di valutazione dei rischi) dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.

Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti.