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FAQ Aziende e Coronavirus: cosa fare durante l’emergenza COVID19

FAQ: AZIENDE E CORONAVIRUS

Di seguito puoi trovare le indicazioni governative generali e le FAQ utili alle aziende per orientarsi tra le ordinanze. 

Clicca sull’argomento che ti interessa per visualizzare i contenuti.

N.B. Potrebbero essere apportate alcune modifiche a quanto contenuto in queste FAQ in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica

AGGIORNAMENTI EMERGENZA COVID-19

Con il DPCM del 18 ottobre 2020 sono state ribadite le misure igienico sanitarie per evitare il contagio da COVID 19. Sono raccomandate a tutta la popolazione e a tutti i lavoratori. Il DPCM resterà in vigore fino al 13 novembre.

Le novità in breve

Situazioni di assembramento

Il DPCM prevede che si possa disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, consentendo l’accesso solo ai residenti e a chi vi svolge attività professionali.

Attività sportive

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.
Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti.
Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali.
L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.

Fiere, congressi, riunioni, cerimonie

Sono sospese le sagre e fiere locali (consentite solo le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale) e i convegni, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Tutte le cerimonie pubbliche devono essere svolte nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico, ad accezione di quelle di rilevanza nazionale, che si svolgono senza la presenza di pubblico.

Scuole e università

Il nuovo DPCM dispone per le scuole secondarie il ricorso alla didattica digitale integrata, che deve comunque rimanere complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00.
Le università invece dovranno essere in grado di adattarsi in base all’andamento del quadro epidemiologico, prevedendo la possibilità di didattica a distanza in caso di necessità.

Ristorazione

Tutte le attività di ristorazione possono rimanere aperte dalle 5 alle 24, con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo, mentre le consegne a domicilio non hanno vincolo di orario.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24.00, la ristorazione con asporto. Nei ristoranti è obbligatoria l’affissione all’esterno di cartelli che indichino la capienza massima del locale. Non è prevista nessuna limitazione per i ristoranti all’interno degli ospedali, negli aeroporti e le autostrade.

App IMMUNI

Al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni l’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale ha l’obbligo di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.

VISUALIZZA E SCARICA I PROTOCOLLI:

  1. PROTOCOLLO AMBIENTI DI LAVORO
  2. PROTOCOLLO CANTIERI
  3. PROTOCOLLO SETTORE TRASPORTI E LOGISTICA

Le regole valgono anche per tutte le aziende con sede in Calabria.

  1. Assicurare il mantenimento del distanziamento sociale sia dei lavoratori che dei clienti.
  2. Garantire pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura.
  3. Garantire il ricambio d’aria dei locali.
  4. Mettere a disposizione disinfettanti, soprattutto accanto a tastiere, schermi touch, casse e sistemi di pagamento vari.
  5. Prevedere accessi scaglionati attraverso un ampliamento delle fasce orarie, e regolamentati in base all’ampiezza dei locali. In particolare:
  • LOCALI FINO A 40 METRI: è consentita l’entrata di una sola persona alla volta e massimo due operatori;
  • LOCALI SUPERIORI A 40 METRI: stabilire percorsi diversi di entrata e uscita e permettere l’accesso in base agli spazi disponibili.
  • Fornire informazioni in merito al distanziamento sociale ai clienti in attesa.

E’ obbligatorio:

  1. l’uso di mascherine nei luoghi chiusi e in tutte le fasi lavorative se non è possibile garantire il distanziamento sociale;
  2. l’utilizzo di guanti usa e getta nelle attività di acquisto, soprattutto di alimenti e bevande.

LE MASCHERINE

La Regione Calabria ha emanato un’ordinanza che stabilisce l’obbligo di indossare le mascherine in tutto il territorio regionale, per tutti coloro che si spostano per le attività consentite e autocertificate.

Alternativamente alla mascherina, sarà necessario indossare un indumento a copertura di naso e bocca, per la prevenzione dal contagio di COVID -19.

In particolare la protezione va indossata presso:

  1. le attività commerciali consentite e aperte al pubblico;
  2. gli uffici pubblici e privati, ove non sia stata adottata per esigenze di pubblica utilità la modalità del lavoro agile;
  3. gli isolamenti e le quarantene domiciliari stabiliti dalle Autorità Sanitarie.

I GUANTI

Servono a prevenire le infezioni ma:

  1. Non sostituiscono la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per almeno 60 secondi.
  2. Devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati.
  3. Come con le mani, bisogna evitare contatto con bocca naso e occhi.
  4. Devono essere eliminati al termine dell’uso, per esempio quando si esce dal supermercato.
  5. Non devono essere riutilizzati.

QUANDO SONO NECESSARI:

  1. In alcuni contesti lavorativi, come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti.
  2. Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o assistenza domiciliare a malati.
  3. Negli esercizi commerciali, durante ogni attività di acquisto.

La sanificazione riguarda tutte le superfici toccate di frequente, quali:

  • Superfici di muri, porte e finestre
  • Superfici dei servizi igienici e sanitari
  • POS
  • Carrelli della spesa
  • Cassa
  • Tastiere
  • Banconi
  • Frigoriferi
  • Qualsiasi altra superficie a contatto con lavoratori e clienti.

SCARICA LA PROCEDURA DI SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO DEL MINISTERO DELLA SALUTE (Circolare N.5443 DEL 22.02.2020

FAQ AZIENDALI
LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI

Ad ogni segnalazione di caso accertato, il Dipartimento di Prevenzione Sanitaria dell’ASP di riferimento procede all’indagine epidemiologica, in base ai regolamenti internazionali di controllo delle malattie infettive, al fine di:

  • individuare la possibile fonte di esposizione
  • identificare i contatti stretti

Qualora il caso accertato risulti occupato presso una azienda del territorio dell’ASP di riferimento, il personale sanitario ASP contatta l’azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell’identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato. I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto* sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell’ASP che comprende l’isolamento domiciliare (14 giorni dall’ultimo contatto avvenuto).

L’ASP fornisce al medico competente le notizie utili per garantire una corretta informazione da diffondere ai lavoratori non identificati come contatti stretti.

  • Potrebbero ritenersi necessari interventi di informazione/formazione. Si ritiene utile informare i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, sulle misure di prevenzione da adottare, diffondendo il decalogo ministeriale.
  • Sorveglianza Sanitaria del medico competente:
  1. Per l’emergenza Covid-19 non è richiesta una sorveglianza sanitaria aggiuntiva per i lavoratori che non rientrano nella definizione di contatto stretto, in quanto il paziente ammalato è seguito presso strutture sanitarie, mentre i contatti stretti sono sorvegliati dall’ASP. È comunque essenziale la collaborazione del medico competente per definire eventuali misure di prevenzione aggiuntive e specifiche procedure da adottare in azienda in base alla tipologia di attività svolta.
  2. Per le visite periodiche ed esami strumentali: per quanto possibile, anche in caso di superamento della scadenza periodica prevista dal piano di sorveglianza sanitaria, le visite sono rimandate sino ad emergenza terminata.
  3. Le visite preassuntive/prevenitive possono essere effettuate evitando l’affollamento dell’ambulatorio attraverso prenotazioni dilazionate.
  • Pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro. Qualora un caso di covid-19 sintomatico abbia soggiornato nei locali dell’azienda, si applicano le indicazioni Ministeriali contenute nella Circolare del Ministero della Salute 0005443 del 22.02.2020.
  • Per i locali non frequentati dal lavoratore infetto, è sufficiente procedere alle pulizie ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici.
  • È importante avvertire le eventuali imprese appaltatrici incaricate di svolgere la pulizia dei locali, affinché il datore di lavoro di queste ultime adotti tutte le cautele necessarie** in attuazione di quanto previsto dall’art. 26 D. Lgs. 81/2008.

* Definizioni di contatto stretto:

  1. Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
  2. Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
  3. Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.

** Operazioni di pulizia con prodotti chimici: assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all’ASP ed è posto in isolamento domiciliare.

Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio:

  • Lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea)
  • Lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione ad ASP di riferimento secondo i protocolli normativi stabiliti. In caso il lavoratore dovesse risultare positivo saranno applicate da ASP tutte le procedure già indicate al primo punto delle FAQ.

Il lavoratore posto in isolamento domiciliare contatterà il proprio medico curante per il rilascio del certificato medico riportante la diagnosi prevista (quarantena obbligatoria o volontaria, isolamento volontario, sorveglianza attiva, etc.). Il medico provvederà ad inviare tale certificato solo all’INPS.

Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di SARS-CoV-2, solitamente è già noto all’ASP ed è posto in isolamento domiciliare. Non sono previste particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con soggetti asintomatici.

Come indicato nella circolare 0005443-22/02/2020 e sucecessivi aggiornamenti (circolare-0005889circolare 6360), le mascherine FFP2 o FFP3, sono previste per:

  • personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol).
  • personale addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.

Al di fuori di questi casi, non è previsto l’utilizzo di tali DPI, a meno che i rischi specifici legati all’attività svolta non lo prevedano già (necessità di protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute).

La mascherina del tipo “chirurgico” può invece essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva, e in generale da tutti coloro che si spostano per le attività consentite e autocertificate.

Evitare l’affollamento attraverso un’idonea organizzazione dei turni per accedere alla mensa o una diversa ripartizione/assegnazione degli spazi e applicando in modo puntuale le regole d’igiene elencate dal Ministero della Salute (decalogo) garantendo in particolar modo un adeguato distanziamento tra le persone.

Vale quanto già indicato per le mense. Evitare l’affollamento e seguire il decalogo del Ministero della Salute.

Il Datore di Lavoro deve fornire informazioni ai lavoratori, anche mediante redazione di informative (o utilizzando opuscoli a disposizione, come quello redatto dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità, che indica i 10 comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del virus) e adottare precauzioni utili a prevenire l’affollamento e/o situazioni di potenziale contagio.

Il DVR (Documento di valutazione dei rischi) dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell’attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale. Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative.

Oltre a rendersi disponibile per informare i lavoratori sull’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle precauzioni da adottare, è importante ai fini generali della prevenzione una massima collaborazione tra il Datore di Lavoro ed il Medico Competente, con particolare riguardo ai lavoratori che svolgono o possono svolgere trasferte per motivi di lavoro in territorio Nazionale ed Internazionale, in Paesi o situazioni di volta in volta classificate a rischio dalle autorità competenti.