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Corso di Primo Soccorso – Aziende gruppo B-C

Corso di Primo Soccorso Aziende Gruppo B-C

Durata del corso Primo Soccorso:  12 ore

Destinatari del corso di formazione:

  • lavoratori designati quali addetti al primo soccorso di aziende appartenenti al Gruppo B o C secondo la classificazione del 388/2003;
  • datori di lavoro e titolari che si nominano direttamente responsabili del primo soccorso della propria azienda.

Obiettivo del Corso di formazione: fornire ai lavoratori gli elementi essenziali per una corretta gestione delle situazioni di emergenza, nonché sui principi di base del primo soccorso e sulle azioni da attuare in presenza di un’emergenza. Assolvere agli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 160/09, ex d.lgsl. 626/94

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Programma didattico

Modulo 1

  • Cenni sui traumi e sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro – Allerta del sistema di soccorso.
  • Cenni di anatomia dello scheletro – Lussazioni, fratture e complicanze – Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrali – Traumi e lesioni toraco-addominali.
  • Lesioni da freddo e da calore – Lesioni da corrente elettrica – Lesioni da agenti chimici – Intossicazioni – Ferite lacero contuse – Emorragie esterne.
  • Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
  • Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso – Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, respiro); stato di coscienza; ipotermia ed ipertermia.

Modulo 2

  • Attuare gli interventi di primo soccorso.
  • Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno.
  • Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso.
  • Prove pratiche di intervento su manichino

Modulo 3 – Prove pratiche di intervento su manichino

Test finale a risposta multipla

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatta salva la verifica delle conoscenze acquisite.

Sanzioni previste: l’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l).

Sede di svolgimento: CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SERINTA – VIA G.B CAPUTI, 1 – LAMEZIA TERME (CZ)

Docenti: Il corso di formazione viene tenuto da Docenti con documentato ed adeguato curriculum professionale nelle materie di loro pertinenza, e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella giuda di gruppi di lavoro.

Corso di Primo Soccorso – Aziende Gruppo B-C

Corso Primo Soccorso Calabria Aziende Gruppo B-C

Durata del Corso Primo Soccorso:  12 ore

Destinatari del Corso di formazione: lavoratori designati quali addetti al primo soccorso di aziende appartenenti al Gruppo B o C secondo la classificazione del 388/2003. Datori di lavoro e titolari che si nominano direttamente responsabili del primo soccorso della propria azienda.

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Obiettivo del Corso di formazione: fornire ai lavoratori gli elementi essenziali per una corretta gestione delle situazioni di emergenza, nonché sui principi di base del primo soccorso e sulle azioni da attuare in presenza di un’emergenza. Assolvere agli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 160/09, ex d.lgsl. 626/94

Programma didattico

Modulo 1

  • Cenni sui traumi e sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro – Allerta del sistema di soccorso
    Cenni di anatomia dello scheletro – Lussazioni, fratture e complicanze – Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrali – Traumi e lesioni toraco-addominali.
  • Lesioni da freddo e da calore – Lesioni da corrente elettrica – Lesioni da agenti chimici – Intossicazioni – Ferite lacero contuse – Emorragie esterne.
  • Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
  • Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso – Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, respiro); stato di coscienza; ipotermia ed ipertermia.

Modulo 2

  • Attuare gli interventi di primo soccorso
  • Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno.
  • Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso.
  • Prove pratiche di intervento su manichino

Modulo 3

Prove pratiche di intervento su manichino

Test finale

Test a risposta multipla

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatta salva la verifica delle conoscenze acquisite.

Sanzioni previste: l’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l).

Sede di svolgimento: presso SERINTA SRL – VIA BUONARROTI, 1 – LAMEZIA TERME (CZ)

Docenti: Il corso di formazione viene tenuto da Docenti con documentato ed adeguato curriculum professionale nelle materie di loro pertinenza, e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella giuda di gruppi di lavoro.

Apprendistato e formazione: cosa prevede questo tipo di contratto di lavoro

I contratti di apprendistato e la formazione

L’apprendistato è un contratto di lavoro che presuppone la formazione del lavoratore.

Chi assume, infatti, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali relative alla mansione del contratto.

L’apprendistato è suddiviso il tre tipologie:

  1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
  2. Apprendistato professionalizzante.
  3. Apprendistato di alta formazione e ricerca.

1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

Dedicato ai giovani dai 15 anni fino ai 25, permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio.

La durata non può essere superiore a tre anni, o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale, ed è determinata in base alla qualifica da conseguire.

2. Apprendistato professionalizzante

E’ indirizzato ai giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, o 17 anni se possiedono una qualifica professionale, che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici e privati.

La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni (cinque per il settore artigianato) e permetterà al giovane di conseguire una qualifica attraverso una formazione trasversale e professionalizzante.

3. Apprendistato di alta formazione e ricerca

Pensato per i giovani dai 18 ai 29 anni, permette di conseguire un titolo di studio universitario e di alta formazione, compresi il dottorato di ricerca, i diplomi rilasciati dagli Istituti tecnici superiori (ITS), nonché il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

I vantaggi

Quali sono i vantaggi per il datore di lavoro che decide di avviare un contratto di apprendistato?

Prima di tutto, gli apprendisti possono essere retribuiti meno rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni; questo perché possono essere inquadrati fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria di lavoratori che hanno la stessa mansione.

Sono notevoli gli incentivi economici per il datore di lavoro che stipula un contratto simile: la contribuzione agevolata o la deducibilità delle spese e dei contributi dalla base imponibile Irap.

Gli apprendisti sono poi esclusi dal computo dei dipendenti per determinati fini di leggi.

Che cosa succede se non vengono rispettati gli obblighi formativi nel contratto di apprendistato?

Il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione erogata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.

Ser.Int.A offre assistenza ai datori di lavoro nell’espletamento di tutte le procedure relative alla formazione obbligatoria da svolgere. Contattaci per avere informazioni!

Corso Aggiornamento RLS

Corso di Aggiornamento Formazione RLS

Destinatari del Corso Aggiornamento RLS

  • Lavoratori nominati Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Obiettivi del Corso Aggiornamento RLS

Aggiornare le competenze e le conoscenze in materia di Sicurezza sul Lavoro, tenuto conto della peculiarità delle funzioni dettate dall’incarico conferito. L’aggiornamento RLS vuole promuovere la cultura della Sicurezza all’interno delle aziende, oltre che fornire una conoscenza del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del suo aspetto gestionale all’interno delle organizzazioni moderne.

Numero minimo di partecipanti ad ogni corso

8 soggetti fino ad un massimo di 35 partecipanti.

Aziende interessate al corso Aggiornamento RLS

  • Aziende di ogni settore
  • Multinazionali
  • Società di consulenza,
  • Enti di certificazione
  • Pubblica Amministrazione

Attestato

Alla fine del percorso, in seguito alla verifica delle competenze acquisite e della frequenza, verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Altre informazioni

In caso di mancata nomina da parte dei lavoratori, le funzioni  RLS saranno svolte da un rappresentante territoriale (RLST), ossia da un delegato sindacale esterno che, per l’esercizio di dette funzioni, avrà diritto di accesso in azienda e ai relativi documenti sulla sicurezza.  Inoltre, l’azienda in cui non sia stato nominato il RLS, partecipa al finanziamento del Fondo di sostegno di cui all’art. 52, con un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato.

Modulo di iscrizione

  • Corso in aula : date come da calendario presso SERINTA SRL- Lamezia Terme provincia Catanzaro – Costo 35 euro
  • Corso online: fruibile in qualsiasi momento – Costo 35 euro

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Salute e sicurezza nell’alternanza scuola-lavoro

Obblighi sicurezza alternanza scuola-lavoro: un Articolo di PuntoSicuro.it illustra gli obblighi per gli attori coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

La riforma denominata “La Buona Scuola” ha fatto fare un “balzo in avanti al rapporto fra scuola e lavoro”, come ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini; l’alternanza diventa da quest’anno “un elemento strutturale dell’offerta formativa”. Con almeno 400 ore da effettuare negli ultimi tre anni degli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei.

La nuova legge di riforma n. 107/15 all’art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l’obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.

Dal comma 33 al 38 si parla di alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado, da svolgersi anche in periodo estivo; verranno adattate anche a tali attività le norme sui diritti delle studentesse e degli studenti.

Dal comma 39 al 44 sono previsti finanziamenti ed un registro presso le Camere di commercio per le imprese che realizzeranno l’alternanza. Più in particolare il D.Lgs 15/4/2005, n. 77 applicativo della l. 28/03/2003, n. 53 (riforma Moratti) ha introdotto la normativa sull’alternanza scuola-lavoro.

L’alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art. 4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.

Ma quali sono le ricadute in termini di tutela della salute e sicurezza degli studenti (lavoratori)?

L’ampia formulazione dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., secondo il quale deve essere considerato “lavoratore” ogni “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere”, viene ulteriormente specificata in relazione all’allievo “degli istituti di istruzione ed universitari (…) nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. Perciò tutto sta a capire se sono tutelati gli studenti e l’ambito effettivo della tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, la rete di tutela è peraltro destinata a doversi allargare, costringendo ad interfacciarsi, con auspicabile effetto positivo, figure che, funzionalmente, afferiscono a realtà organizzative autonome e separate, rispettivamente rappresentate dal soggetto proponente (istituto scolastico/formativo) e dal soggetto ospitante (azienda): i due datori di lavoro (Dirigente scolastico e titolare dell’azienda ), i due tutor, i due R.S.P.P., e così via. Nell’intento di favorire i meccanismi di interazione fra questi attori, il gruppo di lavoro dovrà innanzitutto definire l’attribuzione delle rispettive competenze.

Assieme alla cooperazione sinergica di tutte le figure coinvolte, l’altro elemento imprescindibile per il buon esito del progetto è l’approccio propositivo dello studente-lavoratore, figura centrale dell’iniziativa, che deve interpretare al meglio l’opportunità che gli viene offerta, investendo energie in termini di disponibilità e volontà di apprendimento.

Per mettere lo studente-lavoratore nelle condizioni di maturare “in sicurezza” questa esperienza di crescita formativa-professionale, non è sufficiente che le attrezzature, i locali, gli impianti e quant’altro siano a norma di legge, ma è indispensabile che egli sia preliminarmente coinvolto in un percorso educativo tale da garantirgli un’adeguata formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rendendolo contestualmente consapevole di essere parte attiva del sistema di tutela.

Quali sono gli obblighi previsti?

Innanzitutto, il Dirigente scolastico (datore di lavoro dello studente) dovrà valutare i rischi legati alla realizzazione degli stage o dell’alternanza scuola-lavoro, e programmare le relative misure di prevenzione e di gestione affinché gli studenti siano il più possibile tutelati.

In questa prospettiva risulta necessario incentivare la collaborazione tra il referente d’istituto e il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’istituto.

Nel selezionare aziende idonee ad ospitare allievi in stage è obbligatorio considerare la sicurezza come requisito vincolante. Ciò richiede conoscenze anche in materia di sicurezza da parte del referente d’istituto ma anche la definizione di procedure per acquisire informazioni da parte dell’azienda.
Nella convenzione fra scuola e singole aziende che ospitano gli allievi dovranno essere espressi gli impegni delle parti.

Per quanto concerne quelli relativi alla sicurezza, l’azienda dovrà garantire:

  • l’osservanza degli obblighi di legge;
  • la valutazione dei rischi riferita all’esperienza di stage;
  • la fornitura dei DPI, allorché la mansione svolta dall’allievo lo preveda;
  • la sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito
  • l’informazione dell’allievo sui rischi dell’azienda e della mansione a cui sarà adibito;
  • l’informazione dell’allievo sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto;
  • l’integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. un tutor aziendale.

L’impegno per l’istituto scolastico riguarderà:

  • le garanzie assicurative dell’allievo;
  • la formazione generale come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11;
  • un responsabile scolastico del progetto

Per tutto ciò quindi, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi, l’istituzione scolastica è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi. Il dirigente Scolastico, avrà cura di verificare che l’ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa.

Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:

garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;

assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;

stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza;

ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica o formativa un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 e 37, commi 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.

È evidente che uno dei maggiori sforzi su cui le parti dovranno concentrare la propria attenzione consiste nella pianificazione della informazione e formazione da garantire allo studente lavoratore: in particolare è necessario dare evidenza delle informazioni date da parte dell’Istituto e del tipo (argomenti e tempistica) di formazione fornita; ciò al fine permettere alla struttura ospitante (Azienda) di integrare idoneamente la formazione anche sulla base della propria esperienza (organizzativa e produttiva).

Se le informazioni di base  (“attività produttive in generale”) dovranno essere illustrate dall’Istituto scolastico, le particolarità (condizioni specifiche, procedure, ambienti di lavoro, misure di prevenzione collettive, DPI etc. ) del lavoro potranno essere erogate con maggiore efficacia dall’Azienda. In proposito anche la struttura ospitante dovrà, all’interno della sua valutazione, aver preso in considerazione tutti i rischi relativi all’attività svolta dagli studenti, senza accontentarsi di indicazioni generiche: esistono in particolare dei rischi supplementari derivanti dalle particolari modalità dell’inserimento nell’impresa, da fattori psicologici, dalla non abitudine ai comportamenti convenzionali di ciascun ambiente di lavoro, dall’utilizzo di macchinari e strumenti spesso nuovi, e su questi rischi l’Azienda dovrà assicurare adeguata informazione e formazione specifica, cosa che assumerà vero valore preventivo se effettuato sul campo.

Preme ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere:

a. stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;

b. svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;

c. promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito lo studente-lavoratore richiedano una sorveglianza medica speciale, l’azienda ospitante è tenuta a darne tempestiva informazione all’istituto scolastico che ha l’onere di organizzare con il proprio medico competente le visite, nonché di gestire eventuali prescrizioni mediche riguardanti l’idoneità (parziale o totale) al lavoro.

In continuità, ma a ben vedere anche in evoluzione con la normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si considera obbligo assolto mediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale.

Tale visita medica, dovrebbe:

• avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;

• consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.

Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del citato decreto legislativo 81/2008, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.

 Appare chiaro il ruolo determinante oltre che dei soggetti coinvolti, nel novero delle responsabilità, soprattutto della ditta ospitante per quanto riguarda tutti gli aspetti di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro conseguenti all’applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

Dunque, se da un lato era l’ora che la scuola si occupasse anche di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, maggiore attenzione da parte del legislatore nella definizione delle reali modalità di prevenzione non avrebbe guastato, soprattutto all’interno di questi percorsi.

fonte: PUNTO SICURO

dott.ssa Lisanna Billeri e dott. Gianfranco Bianucci

Tecnici della prevenzione

Unità Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Az. USL Toscana Centro, zona Valdinievole

Sicurezza nei luoghi di lavoro: il testo coordinato del D.lgs. 81/08

Sul sito dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (www.ispettorato.gov.it), è stato pubblicato il testo aggiornato e coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 con le ultime novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si tratta della versione di LUGLIO 2018 e relativa al testo aggiornato e coordinato del D.lgs. 81/08.

Le modifiche introdotte fanno riferimento alle ultime novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro:

  • Aumento delle sanzioni amministrative ed ammende previste per le violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, introdotte dal Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018, ed in vigore a partire dal 1° luglio 2018;
  • Indicazioni sulle misure di prevenzione da adottare per gli impianti, servizi e linee ferroviarie gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Legge 26 aprile 1974, n. 191);
  • Nuove indicazioni sul rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi (circolare n. 10 del 28/05/2018);
  • Risposta all’interpello relativo alla valutazione dei rischi per la Polizia Municipale;
  • Risposta all’interpello relativo all’applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto concerne i tirocini formativi e l’alternanza scuola-lavoro;
  • Risposta all’interpello relativo al dispositivo vigilante a bordo di mezzi ferroviari:
  • Elenco aggiornato dei dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

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