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Modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza

Modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza

Con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è entrato in vigore il cosiddetto “Decreto Fiscale”, recante misure in materia economica e fiscale, ma anche in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di seguito, le principali modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza introdotte dalla Legge 215/2021.

art. 13, sulla “Vigilanza”: vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL), con conseguente ampliamento delle competenze ispettive dell’INL negli ambiti/settori lavorativi.

art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: le nuove disposizioni non prevendono la reiterazione della violazione come condizione necessaria per far scattare la sospensione, ma sarà sufficiente irregolarità per il 10%dei lavoratori occupati e/o l’accertamento di una delle violazioni contenute nell’ Allegato I per far scattare il provvedimento.

Allegato I

FATTISPECIE

IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Euro 2.500
3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000

L’impresa destinataria del provvedimento non potrà contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”: le due figure devono individuare il preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Si fa chiarezza sulla responsabilità dei dirigenti scolastici: i dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

art. 19, sugli “Obblighi del Preposto”: intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. La formazione periodica è fissata con cadenza biennale.

art. 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”: si attende nuovo accordo Stato-Regioni entro giugno 2022.

art. 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”: le sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevedono l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto). Calano invece le sanzioni (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettere a) nomina medico, d) fornitura DPI e z) prima parte (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), e 26, commi 2 e 3, primo periodo (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e, si aggiunge per le violazioni dell’art. 26 comma 8 bis.

art. 99, sulla “Notifica preliminare” introdotto il comma 1-bis: la notifica preliminare prodotta dal committente o dal responsabile dei lavori o dal prefetto (art. 99 comma 1), prima dell’inizio dei lavori dovranno alimentare una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro: in vista un decreto dell’INL che individui le modalità tecniche e operative anche rispetto le altre banche dati e con la PA.

Il sistema di verifica delle attrezzature di lavoro

Il sistema di verifica delle attrezzature di lavoro

Uso delle attrezzature

Un’attrezzatura di lavoro è ritenuta sicura quando presenta solo rischi residui e in generale accettabili, considerando i limiti di utilizzo previsti e ragionevolmente prevedibili.

Viene considerata uso di un’attrezzatura di lavoro “qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio”.

Il concetto di sicurezza applicato alle attrezzature di lavoro è il frutto dell’interazione fra:

  • fattori tecnici intrinseci nell’attrezzatura
  • fattori umani legati alla persona che ne fa uso
  • fattori organizzativi riguardanti, principalmente, le condizioni di utilizzo e l’ambiente di lavoro.

Il sistema di verifica delle attrezzature di lavoro

Le norme che regolano il sistema delle verifiche periodiche sono le seguenti:

  1. Il decreto legislativo n. 81/2008
  2. Il decreto interministeriale 11.04.2011
  3. Le circolari interpretative e di indicazione
  4. La circolare n. 11/2017 sul rinnovo delle abilitazioni
  5. La norma UNI-EN-ISO 17020
  6. Il decreto tariffe

1. Nel d.lgs n. 81/08 è stabilito, in generale, che ogni attrezzatura di lavoro – in misura proporzionale alla gravità dei rischi che presenta – sia oggetto di una particolare “sorveglianza”, articolata su due livelli:

  • interventi di controllo (art. 71, comma 8), responsabilità totale del datore di lavoro sull’esito dei controlli basata sulla proprie scelte sia del metodo di controllo che del soggetto esecutore;
  • verifiche periodiche obbligatorie (art. 71, commi 11, e seguenti – DM 11.04.2011), su determinate attrezzature. La responsabilità del datore di lavoro è relativa all’effettuazione della verifica nei tempi previsti, ma il datore di lavoro non è responsabile del loro esito. La responsabilità dell’esito ricade sul soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.

2. Il Decreto interministeriale 11.04.2011 disciplina:

  • le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008
  • i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati, e individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11.

E’ importante ricordare che i soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell’allegato I.

34. Le circolari da tenere in considerazione:

5. La norma UNI-EN-ISO 17020 specifica i requisiti per la competenza degli organismi che effettuano ispezioni, e per l’imparzialità e la coerenza delle loro attività d’ispezione.

L’applicazione della norma garantisce:

  • imparzialità
  • indipendenza
  • riservatezza

6. Il decreto tariffe, nonostante in alcuni casi non venga rispettato, ha mantenuto un livello dignitoso dell’attività professionale del tecnico verificatore ed ha contribuito a limitare la pratica degli sconti eccessivi.