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Corso di Primo Soccorso – Aziende gruppo B-C

Corso di Primo Soccorso Aziende Gruppo B-C

Durata del corso Primo Soccorso:  12 ore

Destinatari del corso di formazione:

  • lavoratori designati quali addetti al primo soccorso di aziende appartenenti al Gruppo B o C secondo la classificazione del 388/2003;
  • datori di lavoro e titolari che si nominano direttamente responsabili del primo soccorso della propria azienda.

Obiettivo del Corso di formazione: fornire ai lavoratori gli elementi essenziali per una corretta gestione delle situazioni di emergenza, nonché sui principi di base del primo soccorso e sulle azioni da attuare in presenza di un’emergenza. Assolvere agli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 160/09, ex d.lgsl. 626/94

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Programma didattico

Modulo 1

  • Cenni sui traumi e sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro – Allerta del sistema di soccorso.
  • Cenni di anatomia dello scheletro – Lussazioni, fratture e complicanze – Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrali – Traumi e lesioni toraco-addominali.
  • Lesioni da freddo e da calore – Lesioni da corrente elettrica – Lesioni da agenti chimici – Intossicazioni – Ferite lacero contuse – Emorragie esterne.
  • Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
  • Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso – Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, respiro); stato di coscienza; ipotermia ed ipertermia.

Modulo 2

  • Attuare gli interventi di primo soccorso.
  • Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno.
  • Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso.
  • Prove pratiche di intervento su manichino

Modulo 3 – Prove pratiche di intervento su manichino

Test finale a risposta multipla

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatta salva la verifica delle conoscenze acquisite.

Sanzioni previste: l’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l).

Sede di svolgimento: CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SERINTA – VIA G.B CAPUTI, 1 – LAMEZIA TERME (CZ)

Docenti: Il corso di formazione viene tenuto da Docenti con documentato ed adeguato curriculum professionale nelle materie di loro pertinenza, e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella giuda di gruppi di lavoro.

Corso carrelli elevatori- muletti

Corso di Formazione per addetti carrelli elevatori industriali semoventi Con Conducente A Bordo – Muletti

Durata del Corso di formazione: 12 ore

Destinatari: il corso di formazione è destinato ai lavoratori addetti all’utilizzo del Carrello elevatore industriale semovente con conducente a bordo.

Obiettivo del corso di formazione: Il corso ha l’obiettivo di abilitare l’operatore all’utilizzo dell’attrezzatura carrello elevatore.

La formazione degli operatori è un obbligo sancito dall’art.73 del D. Lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 22/02/2012.

Il corso è caratterizzato da una lezione teorica in cui si privilegeranno le metodologie didattiche interattive, che pongono l’attenzione sul bisogno del partecipante e da una pratica sul campo.

La visione, l’utilizzo e la prova dei carrelli elevatori semoventi con conducenti a bordo aiuteranno il partecipante nella prova pratica finale.

Al termine del corso di formazione verrà svolto un test a risposta multipla per verificare l’apprendimento. La verifica si ritiene superata con il rispondendo in modo esatto ad almeno 70% delle domande.

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 70% delle ore previste per il corso.

Sede di svolgimento: CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SERINTA – VIA G.B CAPUTI, 1 – LAMEZIA TERME (CZ)

Docenti: Il corso di formazione viene tenuto da Docenti con documentato ed adeguato curriculum professionale nelle materie di loro pertinenza, e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella giuda di gruppi di lavoro.

Per approfondimenti consultare l’articolo: Prevenzione: carrelli elevatori, carrelli manuali e nastri trasportatori

Corso Antincendio per aziende a Rischio Medio

Corso Antincendio per aziende a Rischio Medio

Formazione obbligatoria per Incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza-Aziende a RISCHIO MEDIO

CIRCOLARE 8 luglio 1998, n. 16 – Decreto interministeriale 10 marzo 1998 – Chiarimenti.

Durata del Corso Antincendio per aziende a Rischio Medio:  8 ore

Destinatari del corso di formazione: lavoratori designati quali addetti antincendio di aziende a rischio incendio medio. Datori di lavoro e titolari che si nominano direttamente responsabili antincendio della propria azienda.

Obiettivo del corso di formazione: fornire ai lavoratori gli elementi essenziali per una corretta gestione delle situazioni di emergenza, nonché sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio. Assolvere agli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 160/09, D.M. 10 marzo 1998, allegato X.

Programma didattico

Modulo 1 – 4 ORE

  • Principi sulla combustione e l’incendio – Triangolo della combustione – Le sostanze estinguenti – Le principali cause di un incendio – Rischi alle persone in caso di incendio – Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi – Le principali misure di protezione contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme.

Modulo 2 – 4 ORE

  • Procedure per l’evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco; attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza;
  • Gestione delle emergenze: in caso di incendio, calamità naturali, terremoti, allagamento, evacuazione locali, fuga di gas o agenti chimici, ordigni o oggetti sospetti;
  • Illustrazione del piano di emergenza.

Esercitazioni pratiche

  • Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
  • Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.

Test finale a risposta multipla

L’attestato di partecipazione al Corso Antincendio per aziende a Rischio Medio verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo la verifica delle conoscenze acquisite.

Sanzioni previste: l’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l).

Sede di svolgimento: presso SERINTA SRL – VIA BUONARROTI, 1 – LAMEZIA TERME (CZ)

Docenti: Il corso di formazione viene tenuto da Docenti con documentato ed adeguato curriculum professionale nelle materie di loro pertinenza, e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella giuda di gruppi di lavoro.

Corso di Primo Soccorso – Aziende Gruppo B-C

Corso Primo Soccorso Calabria Aziende Gruppo B-C

Durata del Corso Primo Soccorso:  12 ore

Destinatari del Corso di formazione: lavoratori designati quali addetti al primo soccorso di aziende appartenenti al Gruppo B o C secondo la classificazione del 388/2003. Datori di lavoro e titolari che si nominano direttamente responsabili del primo soccorso della propria azienda.

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Obiettivo del Corso di formazione: fornire ai lavoratori gli elementi essenziali per una corretta gestione delle situazioni di emergenza, nonché sui principi di base del primo soccorso e sulle azioni da attuare in presenza di un’emergenza. Assolvere agli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. Sicurezza e D.lgs 160/09, ex d.lgsl. 626/94

Programma didattico

Modulo 1

  • Cenni sui traumi e sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro – Allerta del sistema di soccorso
    Cenni di anatomia dello scheletro – Lussazioni, fratture e complicanze – Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrali – Traumi e lesioni toraco-addominali.
  • Lesioni da freddo e da calore – Lesioni da corrente elettrica – Lesioni da agenti chimici – Intossicazioni – Ferite lacero contuse – Emorragie esterne.
  • Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
  • Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso – Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato: funzioni vitali (polso, pressione, respiro); stato di coscienza; ipotermia ed ipertermia.

Modulo 2

  • Attuare gli interventi di primo soccorso
  • Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; respirazione artificiale; massaggio cardiaco esterno.
  • Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso.
  • Prove pratiche di intervento su manichino

Modulo 3

Prove pratiche di intervento su manichino

Test finale

Test a risposta multipla

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatta salva la verifica delle conoscenze acquisite.

Sanzioni previste: l’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l).

Sede di svolgimento: presso SERINTA SRL – VIA BUONARROTI, 1 – LAMEZIA TERME (CZ)

Docenti: Il corso di formazione viene tenuto da Docenti con documentato ed adeguato curriculum professionale nelle materie di loro pertinenza, e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella giuda di gruppi di lavoro.

Il sistema di verifica delle attrezzature di lavoro

Il sistema di verifica delle attrezzature di lavoro

Uso delle attrezzature

Un’attrezzatura di lavoro è ritenuta sicura quando presenta solo rischi residui e in generale accettabili, considerando i limiti di utilizzo previsti e ragionevolmente prevedibili.

Viene considerata uso di un’attrezzatura di lavoro “qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio”.

Il concetto di sicurezza applicato alle attrezzature di lavoro è il frutto dell’interazione fra:

  • fattori tecnici intrinseci nell’attrezzatura
  • fattori umani legati alla persona che ne fa uso
  • fattori organizzativi riguardanti, principalmente, le condizioni di utilizzo e l’ambiente di lavoro.

Il sistema di verifica delle attrezzature di lavoro

Le norme che regolano il sistema delle verifiche periodiche sono le seguenti:

  1. Il decreto legislativo n. 81/2008
  2. Il decreto interministeriale 11.04.2011
  3. Le circolari interpretative e di indicazione
  4. La circolare n. 11/2017 sul rinnovo delle abilitazioni
  5. La norma UNI-EN-ISO 17020
  6. Il decreto tariffe

1. Nel d.lgs n. 81/08 è stabilito, in generale, che ogni attrezzatura di lavoro – in misura proporzionale alla gravità dei rischi che presenta – sia oggetto di una particolare “sorveglianza”, articolata su due livelli:

  • interventi di controllo (art. 71, comma 8), responsabilità totale del datore di lavoro sull’esito dei controlli basata sulla proprie scelte sia del metodo di controllo che del soggetto esecutore;
  • verifiche periodiche obbligatorie (art. 71, commi 11, e seguenti – DM 11.04.2011), su determinate attrezzature. La responsabilità del datore di lavoro è relativa all’effettuazione della verifica nei tempi previsti, ma il datore di lavoro non è responsabile del loro esito. La responsabilità dell’esito ricade sul soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.

2. Il Decreto interministeriale 11.04.2011 disciplina:

  • le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008
  • i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati, e individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11.

E’ importante ricordare che i soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell’allegato I.

34. Le circolari da tenere in considerazione:

5. La norma UNI-EN-ISO 17020 specifica i requisiti per la competenza degli organismi che effettuano ispezioni, e per l’imparzialità e la coerenza delle loro attività d’ispezione.

L’applicazione della norma garantisce:

  • imparzialità
  • indipendenza
  • riservatezza

6. Il decreto tariffe, nonostante in alcuni casi non venga rispettato, ha mantenuto un livello dignitoso dell’attività professionale del tecnico verificatore ed ha contribuito a limitare la pratica degli sconti eccessivi.

Coronavirus: informativa, prevenzione e valutazione del rischio in azienda

Coronavirus: valutazione dei rischi in azienda

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome).

Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione.

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all’inizio dell’epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2).

Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l’11 febbraio) l’OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell’anno d’identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.

I sintomi possono includere:

  • naso che cola
  • mal di testa
  • tosse
  • gola infiammata
  • febbre
  • una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale.

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

  • la saliva, tossendo e starnutendo;
  • contatti diretti personali;
  • le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate.

E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).
Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Coronavirus valutazione dei rischi in azienda e misure di prevenzione e protezione

[…] Si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. […] è compito del datore di lavoro definire lo scenario di appartenenza dell’azienda al variare delle condizioni.
[…]Le aziende che sono ospiti all’interno di spazi condivisi con altre aziende (cluster, poli tecnologici, co-working ecc.), seguano primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, anche qualora più restrittive di quelle adottate con questo documento.
Le aziende che occupano spazi in condomìni, si attengano anche alle eventuali istruzioni fornite dall’Amministratore.

[…] Di seguito le pagine successive per la definizione degli scenari e per le misure di prevenzione e protezione.

Prerequisito

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale/Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l’emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.
[…]
A tali decreti, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione della necessità di:
sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda;
interdizione al lavoro di coloro che risiedano nei Comuni attualmente individuati nella cosiddetta “area rossa”;
interdizione al lavoro per coloro che dichiarino spontaneamente di essere transitati o di aver sostato nei Comuni di cui al punto precedente a decorrere dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2), per i quali corre l’obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell’intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell’opuscolo di cui all’Allegato 1 del presente documento;
  • affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del “decalogo” estraibile dal sito dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità) Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo.
  • affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani” […];
  • stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
  • allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull’azienda/Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

istruzioni lavaggio mani

SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “media” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • tutte le misure indicate per Scenario 1;
  • dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti esterni);
  • uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela;
  • una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrino nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l’incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese “The Lancet”);
  • dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;
  • limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull’azienda/Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

Decalogo

SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • tutte le misure indicate per Scenario 2;
  • predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;
  • accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali;
  • fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l’uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa […] che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all’azienda l’originale sottoscritto.
  • messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull’azienda/Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “molto elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • tutte le misure indicate per Scenario 3;
  • dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti i lavoratori;
  • valutazione della possibilità di sospensione dell’attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato.

FONTE: puntosicuro.it