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Salute e sicurezza nell’alternanza scuola-lavoro

Obblighi sicurezza alternanza scuola-lavoro: un Articolo di PuntoSicuro.it illustra gli obblighi per gli attori coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

La riforma denominata “La Buona Scuola” ha fatto fare un “balzo in avanti al rapporto fra scuola e lavoro”, come ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini; l’alternanza diventa da quest’anno “un elemento strutturale dell’offerta formativa”. Con almeno 400 ore da effettuare negli ultimi tre anni degli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei.

La nuova legge di riforma n. 107/15 all’art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l’obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.

Dal comma 33 al 38 si parla di alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado, da svolgersi anche in periodo estivo; verranno adattate anche a tali attività le norme sui diritti delle studentesse e degli studenti.

Dal comma 39 al 44 sono previsti finanziamenti ed un registro presso le Camere di commercio per le imprese che realizzeranno l’alternanza. Più in particolare il D.Lgs 15/4/2005, n. 77 applicativo della l. 28/03/2003, n. 53 (riforma Moratti) ha introdotto la normativa sull’alternanza scuola-lavoro.

L’alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art. 4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.

Ma quali sono le ricadute in termini di tutela della salute e sicurezza degli studenti (lavoratori)?

L’ampia formulazione dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., secondo il quale deve essere considerato “lavoratore” ogni “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere”, viene ulteriormente specificata in relazione all’allievo “degli istituti di istruzione ed universitari (…) nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. Perciò tutto sta a capire se sono tutelati gli studenti e l’ambito effettivo della tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, la rete di tutela è peraltro destinata a doversi allargare, costringendo ad interfacciarsi, con auspicabile effetto positivo, figure che, funzionalmente, afferiscono a realtà organizzative autonome e separate, rispettivamente rappresentate dal soggetto proponente (istituto scolastico/formativo) e dal soggetto ospitante (azienda): i due datori di lavoro (Dirigente scolastico e titolare dell’azienda ), i due tutor, i due R.S.P.P., e così via. Nell’intento di favorire i meccanismi di interazione fra questi attori, il gruppo di lavoro dovrà innanzitutto definire l’attribuzione delle rispettive competenze.

Assieme alla cooperazione sinergica di tutte le figure coinvolte, l’altro elemento imprescindibile per il buon esito del progetto è l’approccio propositivo dello studente-lavoratore, figura centrale dell’iniziativa, che deve interpretare al meglio l’opportunità che gli viene offerta, investendo energie in termini di disponibilità e volontà di apprendimento.

Per mettere lo studente-lavoratore nelle condizioni di maturare “in sicurezza” questa esperienza di crescita formativa-professionale, non è sufficiente che le attrezzature, i locali, gli impianti e quant’altro siano a norma di legge, ma è indispensabile che egli sia preliminarmente coinvolto in un percorso educativo tale da garantirgli un’adeguata formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rendendolo contestualmente consapevole di essere parte attiva del sistema di tutela.

Quali sono gli obblighi previsti?

Innanzitutto, il Dirigente scolastico (datore di lavoro dello studente) dovrà valutare i rischi legati alla realizzazione degli stage o dell’alternanza scuola-lavoro, e programmare le relative misure di prevenzione e di gestione affinché gli studenti siano il più possibile tutelati.

In questa prospettiva risulta necessario incentivare la collaborazione tra il referente d’istituto e il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’istituto.

Nel selezionare aziende idonee ad ospitare allievi in stage è obbligatorio considerare la sicurezza come requisito vincolante. Ciò richiede conoscenze anche in materia di sicurezza da parte del referente d’istituto ma anche la definizione di procedure per acquisire informazioni da parte dell’azienda.
Nella convenzione fra scuola e singole aziende che ospitano gli allievi dovranno essere espressi gli impegni delle parti.

Per quanto concerne quelli relativi alla sicurezza, l’azienda dovrà garantire:

  • l’osservanza degli obblighi di legge;
  • la valutazione dei rischi riferita all’esperienza di stage;
  • la fornitura dei DPI, allorché la mansione svolta dall’allievo lo preveda;
  • la sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito
  • l’informazione dell’allievo sui rischi dell’azienda e della mansione a cui sarà adibito;
  • l’informazione dell’allievo sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto;
  • l’integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. un tutor aziendale.

L’impegno per l’istituto scolastico riguarderà:

  • le garanzie assicurative dell’allievo;
  • la formazione generale come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11;
  • un responsabile scolastico del progetto

Per tutto ciò quindi, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi, l’istituzione scolastica è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi. Il dirigente Scolastico, avrà cura di verificare che l’ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa.

Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:

garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;

assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;

stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza;

ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica o formativa un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 e 37, commi 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.

È evidente che uno dei maggiori sforzi su cui le parti dovranno concentrare la propria attenzione consiste nella pianificazione della informazione e formazione da garantire allo studente lavoratore: in particolare è necessario dare evidenza delle informazioni date da parte dell’Istituto e del tipo (argomenti e tempistica) di formazione fornita; ciò al fine permettere alla struttura ospitante (Azienda) di integrare idoneamente la formazione anche sulla base della propria esperienza (organizzativa e produttiva).

Se le informazioni di base  (“attività produttive in generale”) dovranno essere illustrate dall’Istituto scolastico, le particolarità (condizioni specifiche, procedure, ambienti di lavoro, misure di prevenzione collettive, DPI etc. ) del lavoro potranno essere erogate con maggiore efficacia dall’Azienda. In proposito anche la struttura ospitante dovrà, all’interno della sua valutazione, aver preso in considerazione tutti i rischi relativi all’attività svolta dagli studenti, senza accontentarsi di indicazioni generiche: esistono in particolare dei rischi supplementari derivanti dalle particolari modalità dell’inserimento nell’impresa, da fattori psicologici, dalla non abitudine ai comportamenti convenzionali di ciascun ambiente di lavoro, dall’utilizzo di macchinari e strumenti spesso nuovi, e su questi rischi l’Azienda dovrà assicurare adeguata informazione e formazione specifica, cosa che assumerà vero valore preventivo se effettuato sul campo.

Preme ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere:

a. stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;

b. svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;

c. promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito lo studente-lavoratore richiedano una sorveglianza medica speciale, l’azienda ospitante è tenuta a darne tempestiva informazione all’istituto scolastico che ha l’onere di organizzare con il proprio medico competente le visite, nonché di gestire eventuali prescrizioni mediche riguardanti l’idoneità (parziale o totale) al lavoro.

In continuità, ma a ben vedere anche in evoluzione con la normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si considera obbligo assolto mediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale.

Tale visita medica, dovrebbe:

• avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;

• consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.

Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del citato decreto legislativo 81/2008, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.

 Appare chiaro il ruolo determinante oltre che dei soggetti coinvolti, nel novero delle responsabilità, soprattutto della ditta ospitante per quanto riguarda tutti gli aspetti di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro conseguenti all’applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

Dunque, se da un lato era l’ora che la scuola si occupasse anche di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, maggiore attenzione da parte del legislatore nella definizione delle reali modalità di prevenzione non avrebbe guastato, soprattutto all’interno di questi percorsi.

fonte: PUNTO SICURO

dott.ssa Lisanna Billeri e dott. Gianfranco Bianucci

Tecnici della prevenzione

Unità Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Az. USL Toscana Centro, zona Valdinievole

Privacy: guida all’applicazione del regolamento

Dal Garante per la protezione dei dati personali arriva una guida all´applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Si riporta di seguito quanto pubblicato dal sito del Garante Privacy  (clicca qui per la guida completa)

Guida all´applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

(La presente Guida è soggetta a integrazioni e modifiche alla luce dell´evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo)

La Guida intende offrire un panorama delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del regolamento, prevista il 25 maggio 2018.

Attraverso raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che possono essere intraprese sin d´ora perché fondate su disposizioni precise del regolamento che non lasciano spazi a interventi del legislatore nazionale (come invece avviene per altre norme del regolamento, in particolare quelle che disciplinano i trattamenti per finalità di interesse pubblico ovvero in ottemperanza a obblighi di legge).

Vengono, inoltre, segnalate alcune delle principali novità introdotte dal regolamento rispetto alle quali sono suggeriti possibili approcci.

La presente Guida è soggetta a integrazioni e modifiche alla luce dell´evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo.

Indice

  •  Fondamenti di liceità del trattamento
  • Titolare, responsabile, incaricato del trattamento
  • Informativa
  • Approccio basato sul rischio del trattamento e misure di accountability di titolari e responsabili

TITOLARE, RESPONSABILE, INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Cosa cambia?

Il regolamento:

  • disciplina la contitolarità del trattamento (art. 26) e impone ai titolari di definire specificamente (con un atto giuridicamente valido ai sensi del diritto nazionale) il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti con particolare riguardo all´esercizio dei diritti degli interessati, che hanno comunque la possibilità di rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi dei titolari operanti congiuntamente;
  • fissa più dettagliatamente (rispetto al Codice) le caratteristiche dell´atto con cui il titolare designa un responsabile del trattamento attribuendogli specifici compiti: deve trattarsi, infatti, di un contratto (o altro atto giuridico conforme al diritto nazionale) e deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell´art. 28 al fine di dimostrare che il responsabile fornisce “garanzie sufficienti” – quali, in particolare, la natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento;
  • consente la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di un responsabile (si veda art. 28, paragrafo 4), per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e responsabile primario; quest´ultimo risponde dinanzi al titolare dell´inadempimento dell´eventuale sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l´evento dannoso “non gli è in alcun modo imputabile” (si veda art. 82, paragrafo 1 e paragrafo 3);
  • prevede obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento, in quanto distinti da quelli pertinenti ai rispettivi titolari. Ciò riguarda, in particolare,  la tenuta del registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2); l´adozione di idoneemisure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 regolamento); la designazione di un RPD-DPO (si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di responsabili della protezione dei dati adottate dal Gruppo “Articolo 29”, disponibili qui anche nella versione in italiano: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd), nei casi previsti dal regolamento o dal diritto nazionale (si veda art. 37 del regolamento). Si ricorda, inoltre, che anche il responsabile non stabilito nell´Ue dovrà designare un rappresentante in Italia quando ricorrono le condizioni di cui all´art. 27, paragrafo 3, del regolamento – diversamente da quanto prevedeva l´art. 5, comma 2, del Codice.

Cosa non cambia?

Il regolamento definisce caratteristiche soggettive e responsabilità di titolare e responsabile del trattamento negli stessi termini di cui alla direttiva 95/46/CE (e, quindi, al Codice italiano). Pur non prevedendo espressamente la figura dell´ “incaricato” del trattamento (ex art. 30 Codice), il regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a “persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l´autorità diretta del titolare o del responsabile” (si veda, in particolare, art. 4, n. 10, del regolamento).

RACCOMANDAZIONI

I titolari di trattamento dovrebbero valutare attentamente l´esistenza di eventuali situazioni di contitolarità (si vedano, in proposito, le indicazioni fornite dal Garante in vari provvedimenti, fra cui http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/39785), essendo obbligati in tal caso a stipulare l´accordo interno di cui parla l´art. 26, paragrafo 1, del regolamento. Sarà necessario, in particolare, individuare il “punto di contatto per gli interessati” previsto dal suddetto articolo ai fini dell´esercizio dei diritti previsti dal regolamento.

I titolari di trattamento dovrebbero verificare che i contratti o altri atti giuridici che attualmente disciplinano i rapporti con i rispettivi responsabili siano conformi a quanto previsto, in particolare, dall´art. 28, paragrafo 3, del regolamento.

Dovranno essere apportate le necessarie integrazioni o modifiche, in particolare qualora si intendano designare sub-responsabili nei termini sopra descritti. La Commissione e le autorità nazionali di controllo (fra cui il Garante) stanno valutando la definizione di clausole contrattuali modello da utilizzare a questo scopo.

Attraverso l´adesione a codici deontologici ovvero l´adesione a schemi di certificazione il responsabile può dimostrare le “garanzie sufficienti” di cui all´art. 28, paragrafi 1 e 4.

Il Garante sta valutando i codici deontologici attualmente vigenti per alcune tipologie di trattamento nell´ottica dei requisiti fissati nel regolamento (art. 40), mentre per quanto concerne gli schemi di certificazione occorrerà attendere anche l´intervento del legislatore nazionale che dovrà stabilire alcune modalità di accreditamento dei soggetti certificatori (se diversi dal Garante: si veda art. 43). In ogni caso, il Gruppo “Articolo 29” sta lavorando sui temi e sarà opportuno tenere conto degli sviluppi che interverranno in materia nei prossimi mesi.

Le disposizioni del Codice in materia di incaricati del trattamento sono pienamente compatibili con la struttura e la filosofia del regolamento, in particolare alla luce del principio di “responsabilizzazione” di titolari e responsabili del trattamento che prevede l´adozione di misure atte a garantire proattivamente l´osservanza del regolamento nella sua interezza.

In questo senso, e anche alla luce degli artt. 28, paragrafo 3, lettera b), 29, e 32, paragrafo 4, in tema di misure tecniche e organizzative di sicurezza, si ritiene che titolari e responsabili del trattamento possano mantenere in essere la struttura organizzativa e le modalità di designazione degli incaricati di trattamento così come delineatesi negli anni anche attraverso gli interventi del Garante (si veda art. 30 del Codice e, fra molti, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1507921, ovvero http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1508059 per quanto riguarda la pubblica amministrazione, ovvero http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1813953  in materia di tracciamento delle attività bancarie) in quanto misure atte a garantire e dimostrare “che il trattamento è effettuato conformemente” al regolamento (si veda art. 24, paragrafo 1, del regolamento).

CLICCA QUI PER LA GUIDA COMPLETA Guida all applicazione del Regolamento UE 2016 679

Sicurezza nei luoghi di lavoro: il testo coordinato del D.lgs. 81/08

Sul sito dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (www.ispettorato.gov.it), è stato pubblicato il testo aggiornato e coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 con le ultime novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si tratta della versione di LUGLIO 2018 e relativa al testo aggiornato e coordinato del D.lgs. 81/08.

Le modifiche introdotte fanno riferimento alle ultime novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro:

  • Aumento delle sanzioni amministrative ed ammende previste per le violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, introdotte dal Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018, ed in vigore a partire dal 1° luglio 2018;
  • Indicazioni sulle misure di prevenzione da adottare per gli impianti, servizi e linee ferroviarie gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Legge 26 aprile 1974, n. 191);
  • Nuove indicazioni sul rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi (circolare n. 10 del 28/05/2018);
  • Risposta all’interpello relativo alla valutazione dei rischi per la Polizia Municipale;
  • Risposta all’interpello relativo all’applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto concerne i tirocini formativi e l’alternanza scuola-lavoro;
  • Risposta all’interpello relativo al dispositivo vigilante a bordo di mezzi ferroviari:
  • Elenco aggiornato dei dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

CLICCARE QUI PER VISUALIZZARE IL TESTO

Sicurezza in agricoltura: il lavoro in serra

Sicurezza in agricoltura: il lavoro in serra

Un seminario Inail a Lamezia Terme ha illustrato i risultati di alcuni studi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agricoli nelle serre.

Nel corso degli studi sono state coinvolte diverse Aziende Agricole, e sono stati affrontati diversi aspetti:

  • Scenari di esposizione a pesticidi in serra
  • Campagne di misura dei pesticidi nel territorio calabrese
  • Procedura di valutazione del rischio chimico inalatorio in serra
  • Il rischio biologico nelle serre
  • Il rischio fisico ed ergonomico nelle attività di lavoro condotte in serra
  • Benessere termico e consumo metabolico nelle attività agricole in serra
  • Valutazione della sensibilizzazione cutanea
  • Lavoratori stranieri in agricoltura: la percezione del rischio per la salute e sicurezza
  • Il rischio oncologico da pesticidi

Quando le attività agricole vengono effettuate in serra si ha, da un lato, un accumulo dei contaminanti aerodispersi, dall’altro, un incremento di temperatura e umidità relativa che può potenzialmente condizionare sia la capacità inalatoria che di assorbimento cutaneo. In tale scenario di esposizione, la valutazione del rischio può risultare particolarmente complessa e gli strumenti generalmente utilizzati non risultano sempre efficaci. Malgrado l’obbligo della valutazione del rischio, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ad oggi non esiste una procedura formalizzata per la valutazione del rischio chimico per le colture in serra.

Atti del seminario https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-la-ricerca-prevenzionale-per-la-tutela-della-salute.html

Fonte: INAIL

Nuovi adempimenti per la sicurezza antincendio nelle scuole ed asili nido

Nuove disposizioni: quali gli adempimenti antincendio nelle scuole e gli asili nido?

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi, il D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011, le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido rientrano tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (allegato I).

Tipologie di scuole ed asili interessati dal provvedimento
Nello specifico il regolamento antincendio coinvolge le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti e gli Asili nido con oltre 30 persone presenti. Le regole sono valide per le nuove progettazioni ma anche per gli edifici esistenti.

Gli obiettivi
Gli obiettivi del nuovo regolamento antincendio nelle scuole ed asili nido, si riferiscono a:

  • minimizzare le cause di incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Gli interventi per le nuove progettazioni/costruzioni

Gli asili nido con oltre 30 persone presenti di nuova progettazione/costruzione, dovranno rispettare la regola tecnica contenuta nel DM 16 luglio 2014 in termini di:

  • ubicazione (esempio: accesso di mezzi di soccorso,…)
  • caratteristiche costruttive (esempio: resistenza al fuoco, compartimentazione,..)
  • misure per il dimensionamento del sistema di esodo (esempio: vie di esodo, affollamento, vie di uscita, larghezza via di esodo, …)
  • aree ed impianti a rischio specifico (esempio: cucine, depositi, biancheria, ..)
  • impianto elettrico
  • mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (esempio: estintori, idranti, ..)
  • impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
  • segnaletica di sicurezza
    organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
  • informazione e formazione antincendio (tutto il personale che opera nella struttura dovrà essere formato con il programma relativo alle attività di rischio medio ed un’aliquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini, dovrà anche avere acquisito il relativo attestato di idoneità tecnica.)

Adempimenti per le attività già avviate
Per le scuole e gli asili nido già esistenti si dovranno programmare le attività di adeguamento degli edifici.
A tal proposito il DM 16 luglio 2014 suddivide in tre livelli di priorità le diposizioni da attuare.

Antincendio: le indicazioni prioritarie per le scuole
Il provvedimento stabilisce che, per le scuole, i livelli di priorità programmatica sono:
livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del DM 26 agosto 1992 relative a: impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio.
livello di priorità B – osservanza delle disposizioni DM 26 agosto 1992 relative a: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi;
livello di priorità C – le restanti disposizioni del decreto.

Antincendio: le indicazioni prioritarie per gli asili
Per l’adeguamento antincendio degli asili i livelli di priorità programmatica sono:
livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del DM 16 luglio 2014relative a: servizi di sicurezza; illuminazione di sicurezza; estintori; allarme acustico; segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; informazione e formazione antincendio.
livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza; servizi di sicurezza.
livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto.

Per Approfondimenti clicca qui.

Nuove regole per la formazione

La delibera della Regione Calabria n. 434 del 10.11.2016 e le nuove regole per la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, che disciplina la formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è stato posto al vaglio nel corso dalla giunta regionale calabrese del 10 novembre 2016.
Sono state analizzate le novità introdotte dall’ Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 : la durata, i contenuti e le modalità di formazione dei responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
A conclusione dell’esame, la giunta ha recepito integramente il testo dell’Accordo Stato-Regioni, approvando, pertanto, anche per i professionisti della sicurezza in Calabria, le nuove regole per la formazione.

Le novità introdotte

Il Nuovo Accordo Stato- Regioni, introduce una nuova articolazione dei percorsi formativi per gli RSPP e ASPP, vengono infatti rivisti i contenuti dei programmi formativi, vengono disciplinate le metodologie didattiche ed i criteri di valutazione.
Novità anche per i docenti dei suddetti corsi: vengono confermati i criteri ed i requisiti del formatore previsti dal D.I. del 06.03.2013.
Sicuramente di rilievo, è l’ampliamento dei titoli di esonero, vengono infatti inserite nuove classi di laurea che potranno usufruire dell’esonero dei moduli A e B.
Viene disciplinato per la prima volta in campo di sicurezza e formazione, la possibilità del riconoscimento della formazione pregressa. Si tratta del riconoscimento dei cosiddetti crediti formativi nei casi in cui contenuti dei percorsi formativi siano analoghi a corsi già svolti.

Per quanto riguarda l’aggiornamento, viene introdotta la possibilità di ottemperare all’obbligo partecipando a convegni o seminari.

sicurezza a scuola

 

 

 

Le altre figure coinvolte
Oltre a disciplinare la formazione degli RSPP e ASPP, l’Accordo Stato-Regioni, introduce alcune modifiche ad altri accordi che coinvolgono diversi soggetti della salute e sicurezza:
coordinatore per la sicurezza
datori di lavoro
addetti antincendio
addetti al primo soccorso
Rappresentante dei lavoratori per al sicurezza RLS
formazione generica e specifica dei lavoratori
preposti
dirigenti

Anche per queste figure vengono chiarite schematicamente (tabelle allegati III e V) tutte le condizioni per la formazione:
durata e modalità erogazione dei corsi
requisiti dei docenti formatore
costituzione dei crediti formativi
modalità e periodicità dell’aggiornamento