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Il sistema di verifica delle attrezzature di lavoro

Il sistema di verifica delle attrezzature di lavoro

Uso delle attrezzature

Un’attrezzatura di lavoro è ritenuta sicura quando presenta solo rischi residui e in generale accettabili, considerando i limiti di utilizzo previsti e ragionevolmente prevedibili.

Viene considerata uso di un’attrezzatura di lavoro “qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio”.

Il concetto di sicurezza applicato alle attrezzature di lavoro è il frutto dell’interazione fra:

  • fattori tecnici intrinseci nell’attrezzatura
  • fattori umani legati alla persona che ne fa uso
  • fattori organizzativi riguardanti, principalmente, le condizioni di utilizzo e l’ambiente di lavoro.

Il sistema di verifica delle attrezzature di lavoro

Le norme che regolano il sistema delle verifiche periodiche sono le seguenti:

  1. Il decreto legislativo n. 81/2008
  2. Il decreto interministeriale 11.04.2011
  3. Le circolari interpretative e di indicazione
  4. La circolare n. 11/2017 sul rinnovo delle abilitazioni
  5. La norma UNI-EN-ISO 17020
  6. Il decreto tariffe

1. Nel d.lgs n. 81/08 è stabilito, in generale, che ogni attrezzatura di lavoro – in misura proporzionale alla gravità dei rischi che presenta – sia oggetto di una particolare “sorveglianza”, articolata su due livelli:

  • interventi di controllo (art. 71, comma 8), responsabilità totale del datore di lavoro sull’esito dei controlli basata sulla proprie scelte sia del metodo di controllo che del soggetto esecutore;
  • verifiche periodiche obbligatorie (art. 71, commi 11, e seguenti – DM 11.04.2011), su determinate attrezzature. La responsabilità del datore di lavoro è relativa all’effettuazione della verifica nei tempi previsti, ma il datore di lavoro non è responsabile del loro esito. La responsabilità dell’esito ricade sul soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.

2. Il Decreto interministeriale 11.04.2011 disciplina:

  • le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008
  • i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati, e individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11.

E’ importante ricordare che i soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell’allegato I.

34. Le circolari da tenere in considerazione:

5. La norma UNI-EN-ISO 17020 specifica i requisiti per la competenza degli organismi che effettuano ispezioni, e per l’imparzialità e la coerenza delle loro attività d’ispezione.

L’applicazione della norma garantisce:

  • imparzialità
  • indipendenza
  • riservatezza

6. Il decreto tariffe, nonostante in alcuni casi non venga rispettato, ha mantenuto un livello dignitoso dell’attività professionale del tecnico verificatore ed ha contribuito a limitare la pratica degli sconti eccessivi.