GOL Calabria: il programma che ti aiuta a trovare lavoro
Che cos’è il Programma GOL?
Il programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) è un’azione di riforma prevista dal PNRR che ha l’obiettivo di accompagnare le persone nella ricerca del lavoro.
GOL prevede strumenti e misure per favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo oppure per avviare percorsi di riqualificazione.
Ser.Int.A attiva servizi personalizzati per supportare tutte le persone in cerca di occupazione con percorsi gratuiti di orientamento, miglioramento delle competenze e formazione per accedere al mondo del lavoro.
A chi si rivolge il Programma GOL?
A lavoratori e lavoratrici con reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito.
A utenti fragili come giovani, donne, persone con disabilità, over 55.
A lavoratori e lavoratrici con redditi molto bassi.
A persone disoccupate da più di sei mesi.
N.B. La partecipazione ai percorsi è vincolante per chi percepisce forme di sostegno al reddito quali Reddito di Cittadinanza o Indennità di disoccupazione NASPI – DISColl.
Per aderire al Programma GOL devi:
Essere in possesso dello SPID.
Accedere al portale di servizi della Regione Calabria Lavoro Per Te (si accede solo tramite SPID, oppure CIE).
Prendere appuntamento al Centro per l’impiego territoriale tramite il portale Lavoro Per Te.
Chiedere all’operatore del Centro per l’impiego territoriale di stipulare il Patto di Servizio personalizzato e di aderire al Programma GOL.
Scegliere Ser.Int.A. Srl come Ente per la presa in carico.
Cosa possiamo fare per te
Offrirti una consulenza orientativa individuale per aiutarti nella ricerca di opportunità lavorative.
Darti l’opportunità di partecipare ad un laboratorio orientativo di gruppo (redazione del tuo CV, obiettivi lavorativi, bilancio delle competenze).
Attivare un tirocinio formativo, mirato ad accrescere le tue competenze lavorative e professionali.
Incrocio domanda/offerta, ovvero proposta del tuo CV alle aziende del territorio.
Darti la possibilità di aderire a un’offerta formativa in grado di potenziare le tue possibilità occupazionali.
Il Programma GOL si articola in 5 percorsi
Reinserimento lavorativo. Per le persone più vicine al mercato del lavoro: servizi di orientamento e intermediazione per l’accompagnamento al lavoro.
Aggiornamento (upskilling). Per lavoratrici e lavoratori più lontani dal mercato, ma comunque con competenze spendibili: interventi formativi prevalentemente di breve durata e dal contenuto professionalizzante.
Riqualificazione (reskilling). Per lavoratrici e lavoratori lontani dal mercato e competenze non adeguate ai fabbisogni richiesti: formazione professionalizzante più approfondita, generalmente caratterizzata da un innalzamento dei livelli di qualificazione/Eqf rispetto al livello d’istruzione.
Lavoro e inclusione. Nei casi di bisogni complessi, cioè in presenza di ostacoli e barriere che vanno oltre la dimensione lavorativa, oltre ai servizi precedenti si prevede l’attivazione della rete dei servizi territoriali (a seconda dei casi: educativi, sociali, socio-sanitari, di conciliazione) come già avviene per il Reddito di cittadinanza, e prima per il Rei.
Ricollocazione collettiva. Valutazione delle chanches occupazionali sulla base della specifica situazione aziendale di crisi, della professionalità dei lavoratori coinvolti e del contesto territoriale di riferimento per individuare soluzioni idonee all’insieme dei lavoratori stessi.
N.B. La profilazione effettuata dal Centro per l’Impiego indirizzerà l’utente verso uno dei 5 percorsi.
PER CAPIRE MEGLIO COSA E COME DEVI FARE, CONTATTACI!
L’attestato Haccp certifica che il lavoratore che opera nel settore dell’industria alimentare possieda le conoscenze e competenze necessarie in materia di sicurezza e igiene alimentare.
La frequenza del corso di formazione (o del corso di aggiornamento per chi ha già seguito il corso di formazione) finalizzato al conseguimento dell’Attestato Haccp è obbligatoria per i lavoratori (Personale alimentarista – Categorie A e B) che svolgono la loro attività in:
Personale alimentarista – Categoria A – Rischio elevato
Coinvolti direttamente nella lavorazione e preparazione degli alimenti
Cuochi, Barman, Pizzaioli, Pasticceri ecc.
Sanzioni
Il D.lgs. 193/2007 stabilisce che le violazioni in riferimento all’attuazione della normativa HACCP possono determinare sanzioni amministrative e pecuniarie.
Il Regolamento Europeo CE 852/2004 in materia di igiene alimentare non definisce le modalità della formazione dei lavoratori.
In Italia, le modalità di attuazione del regolamento europeo sono state stabilite a livello regionale.
Dunque, per conoscere il percorso formativo da seguire, bisogna fare riferimento alla legislazione della regione nella quale il lavoratore svolge l’attività.
Regione
Normativa regionale di riferimento
Tipologie e durata corsi di formazione base e aggiornamento
Abruzzo
D.G.R. 463/2007
Corso base (Tipo 1) durata 5 ore
Corso di aggiornamento (Tipo 2) triennale con durata 4 ore
Basilicata
D.G.R. del 7/9/2010 n.1479
Non specificato
Bolzano (Provincia Autonoma di)
Delibera n. 542 del 13/5/2014
Corso base non specificato
Corso di aggiornamento previsto solo “In caso di modifica degli specifici rischi aziendali in materia d’igiene, di entrata in vigore di nuove disposizioni e di manchevolezze“
Calabria
Allegato A alla D.G.R. 28/2012
Corso base per attività ad alto rischio (cat. A) durata 12 ore
Corso base per attività a medio rischio (cat. B) durata 8 ore
Corso di aggiornamento (cat. A e B) triennale con durata 6 ore
Campania
Decreto Dirigenziale n.76 del 17/4/2018
Corso per responsabili – durata 12 ore
Corso addetti livello 2 – durata 8 ore
Corso addetti livello 1 – durata 4 ore
Corso di aggiornamento per responsabili triennale con durata 6 ore
Corso di aggiornamento per addetti livello 1 e 2 triennale con durata 3 ore
Emilia-Romagna
D.G.R. 342/2004
Corso base (Tipo 1) durata 3 ore
Corso di aggiornamento (Tipo 2) durata 2 ore
Friuli-Venezia Giulia
Decreto del Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria
22 aprile 2020, n. 728 pag. 59 del BUR n. 19 del 6/5/2020
Formazione e addestramento impartiti secondo modalità individuate dall’operatore del settore alimentare,
stabilendo una frequenza adeguata, di norma triennale, e comunque anteriormente all’inizio dell’attività lavorativa.
Aggiornamento della formazione in caso di variazioni dell’attività svolta.
Lazio
D.G.R. 825/2009
Corso base (addetti) durata 6 ore
Corso base (responsabili) durata 20 ore
Liguria
D.G.R. 793/2012
Unità formativa comune a operatori e responsabili di durata 8 ore
Unità formativa integrativa per titolari e responsabili di durata 8 ore
Corso di aggiornamento quinquennale per addetti con ripetizione corso modulo comune
Lombardia
Legge Regionale n. 33 30/12/2009
Nota H1-2011-00192352 del 27/6/2011
Non specificato
Marche
D.G.R. 339/2006
Maggiori indicazioni nella D.G.R. 2173/2002, che non risulta abrogata
Corso base con durata minima 10 ore
Corso di aggiornamento al bisogno con cadenza almeno triennale
Molise
D.G.R. 372/2008
Per tutti gli addetti corso di formazione su tematiche igienico-sanitarie di durata minima 6 ore + 3 ore su argomenti specifici per le tipologie di attività nel settore alimentare
Corso di aggiornamento quinquennale per il personale di cui all’elenco B con durata minima 6 ore per la tipologia di attività
Piemonte
Direzione Sanità Settore Prevenzione e Veterinaria Prot. 783 del 19/1/2016
Non specificato
Puglia
Regolamento Regionale n. 5 del 15/5/2008
Corso base di durata 4 ore
Corso di aggiornamento quadriennale con ripetizione corso per operatori
Sardegna
–
Non specificato
Sicilia
Decreto 31/5/2007 Assessorato della sanità
Corso base teorico-pratico (personale cat. A) durata 12 ore
Corso base teorico-pratico (personale cat. B) durata 8 ore
Corso di aggiornamento (cat. A e B) triennale con durata 6 ore
Toscana
D.G.R. 559/2008
+ specifica nota esplicativa su e-learning del 2013
Unità formative di base, comuni (I, II e III) ogni unità con durata minima 4 ore
Unità formativa per titolari e responsabili (IV) con durata minima 4 ore
Corso di aggiornamento quinquennale con durata 4 ore
Trento (Provincia Autonoma di)
–
Non specificato
Umbria
D.G.R. 93/08
Corso base con durata 12 ore
Corso base ridotto (addetti produzione primaria o attività senza manipolazione diretta) con durata 4 ore
Corso di aggiornamento triennale con durata 6 ore
Corso di aggiornamento quinquennale (addetti produzione primaria o attività senza manipolazione diretta) con durata 4 ore
Valle d’Aosta
D.G.R. 4197/2004
+ D.G.R. 1067/2011 per FAD
Corso base (Primo livello) durata 8 ore
Corso base (Secondo livello) durata 4 ore
Corso di aggiornamento triennale con durata 2 ore
Veneto
Legge Regionale n. 2 del 19/3/2013
Non specificato
Corso Haccp online
È possibile seguire il corso Haccp anche online.
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Formazione antincendio: quale è necessaria in base al nuovo decreto?
La formazione degli addetti antincendio è stata normata dal nuovo D.M. 2/9/21 che ha introdotto alcune modifiche al vecchio D.M. 10/3/98.
Sostanzialmente, nella maggior parte dei casi, il passaggio alla nuova normativa non prevede cambiamenti strutturali dei livelli di rischio.
La formazione degli addetti antincendio in base al nuovo D.M. 2/9/21, infatti, è sovrapponibile a quella prevista dal D.M. 10/3/98.
Vediamo nel dettaglio:
Corso antincendio ex rischio basso relativo al D.M. 10/3/98 equivale al corso antincendio Livello 1 del D.M. 2/9/21.
Corso antincendio ex rischio medio relativo al D.M. 10/3/98 equivale al corso antincendio Livello 2 del D.M. 2/9/21.
Corso antincendio ex rischio alto relativo al D.M. 10/3/98 equivale al corso antincendio Livello 3 del D.M. 2/9/21.
CASI PARTICOLARI
Esistono poi alcuni casi particolari che prevedono il passaggio a un livello di formazione antincendio più elevato.
– stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del D. Lgs 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 36/2003;
– uffici con oltre 1000 persone presenti (nel vecchio decreto invece era scritto “uffici con oltre 1000 dipendenti“).
Secondo il vecchio D.M. 10/3/98, gli impianti che effettuano stoccaggio e trattamento di rifiuti e gli uffici con oltre 1000 dipendenti appartenevano alla categoria del “rischio medio”, quindi la formazione da attuare corrispondeva a quella categoria.
Secondo il nuovo D.M. 2/9/21, invece, sia gli impianti che gli uffici sopra descritti appartengono al nuovo Livello 3, pertanto la formazione degli addetti antincendio dovrà attenersi alle nuove disposizioni relative al Livello 3.
In questi casi particolari, per chi ha già sostenuto i corsi di formazione di rischio medio, non sarà possibile effettuare un percorso integrativo di formazione, e pertanto dovrà frequentare un corso di Livello 3.
Yes I Start Up: formazione gratuita per l’avvio d’impresa
Cos’è?
Yes I Start Up è l’opportunità che cerchi per sviluppare la tua idea di business.
L’obiettivo è quello di promuovere e sostenere l’autoimprenditorialità attraverso un’attività formativa finalizzata all’accesso al Fondo Rotativo SELFIEmployment.
Come funziona?
Yes I startup è un percorso formativo gratuito di 80 ore.
I docenti supportano il partecipante nella stesura del suo business plan, attraverso:
lezioni in aula
attività specialistiche e individuali (analisi del mercato, studio del processo produttivo, sviluppo delle azioni di marketing).
A chi si rivolge?
Giovani NEET che:
hanno tra 18 e 29 anni
non studiano, non lavorano, non seguono percorsi di formazione
aderiscono al programma Garanzia Giovani Asse 1
Giovani NON NEET che:
hanno tra 18 e 34 anni
sono disoccupati o lavoratori, il cui reddito non supera una determinata soglia
aderiscono al programma Garanzia Giovani Asse 1 bis
Professionisti che:
hanno un’età non superiore a 35 anni
sono titolari di Partita Iva in forma individuale
Donne inattive che:
hanno compiuto 18 anni
Disoccupati di lunga durata che:
hanno compiuto 18 anni
sono disoccupati o lavoratori, il cui reddito non supera una determinata soglia
Settori finanziabili
Servizi alla persona e alle imprese
Servizi per l’ambiente
Risparmio energetico ed energie rinnovabili
Servizi multimediali, informazione e comunicazione
Commercio, artigianato, manifatturiero
Turismo, Servizi culturali e ricreativi
Trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli
Domanda di finanziamento
Alla conclusione del percorso formativo, il partecipante viene assistito nella presentazione della domanda di finanziamento che va da 5.000 a 50.000 euro senza interessi e senza la necessità di garanzie.
La partecipazione al corso consente di acquisire un maggiore punteggio nella valutazione della domanda di finanziamento.
Resto al Sud: i finanziamenti dedicati alla nascita e allo sviluppo delle imprese, anche libere professioni
Resto al Sud mira a sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali e libero professionali, e lo sviluppo di quelle già esistenti.
Le agevolazioni sono destinate a chi ha un’età compresa tra i 18 e i 55 anni.
Resto al Sud si rivolge a:
imprese costituite dopo il 21/06/2017
imprese costituende
liberi professionisti che non risultano titolari di partita IVA per attività analoga a quella proposta.
Resto al Sud finanzia:
attività produttive nei seguenti settori: industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura
fornitura di servizi alle imprese e alle persone
turismo
commercio
attività libero professionali (sia in forma individuale che societaria).
Le agevolazioni coprono il 100% delle spese ammissibili e sono composte da:
50% di contributo a fondo perduto
50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI.
Resto al Sud finanzia al 100% le spese (finanziamento massimo di 50.000 euro per ogni richiedente, che può arrivare fino a 200.000 euro nel caso di società composte da quattro soci).
Per le imprese individuali (con un solo soggetto proponente) il finanziamento massimo è pari a 60.000 euro.
Se vuoi rimanere informato su tutte le novità e seguire in tempo reale il percorso del tuo progetto, scarica gratuitamente l’app di Resto al sud.
Impianti rifiuti: nuovo decreto sulla prevenzione incendi
Dato che negli ultimi anni sono aumentati gli episodi di incendi ad impianti di trattamento e/o stoccaggio di rifiuti, sono in arrivo nuove regole antincendio relative a questo settore.
Con l’approvazione del D. M. 26 luglio 2022 dal titolo “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti” si intende applicare le norme tecniche di prevenzione incendi ad un settore di attività finora non soggetto: quello degli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
LE NOVITA’ DEL DECRETO
Il nuovo D. M. 26/7/2022 nell’Allegato I precisa che le nuove norme tecniche si applicano a:
stabilimenti e impianti di stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti (esclusi i rifiuti inerti e radioattivi)
centri di raccolta di rifiuti (le cosiddette “piattaforme ecologiche” o “isole ecologiche” e simili) di superficie superiore a 3.000 mq (in questo caso, escluse le parti verdi perimetrali).
La norma si dovrà applicare sia alle attività di nuova realizzazione, sia alle attività esistenti e quindi già autorizzate entro 5 anni dall’entrata in vigore del Decreto.
LE INDICAZIONI PREVISTE DAL NUOVO DECRETO
Il nuovo D. M. 26/7/2022 prescrive che le nuove norme tecniche in esso contenute vengano applicate agli “stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m²”.
Dunque, il nuovo Decreto intende applicare l’intero codice prevenzione incendi agli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti che prima ne erano esclusi.
Il nuovo D. M. 26/7/2022 può non essere applicato (con facoltà di adeguarsi):
alle attività già in possesso di un atto abilitativo come previsto dall’art. 38, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”) – ossia alle attività di nuova introduzione nell’elenco delle attività soggette a prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011);
attività in regola con gli adempimenti previsti agli artt. 3, 4, 5 e 7, D.P.R. n. 151/2011 – ossia quelle attività in possesso di un parere di conformità per progetto di prevenzione incendi (art. 3); di un CPI rilasciato o una SCIA inviata (art. 4); ove necessario, quelle attività che siano in regola con i rinnovi periodici di prevenzione incendi (art. 5); ove necessario, quelle attività per cui siano state approvate eventuali deroghe (art. 7).
ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO
Il D. M. 26 luglio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’8 agosto 2022 ed entrerà in vigore a 90 giorni dalla pubblicazione.
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