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Diisocianati: formazione dei lavoratori

Diisocianati: formazione dei lavoratori

COSA SONO I DIISOCIANATI

I diisocianati sono un ampio gruppo di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due gruppi di isocianati ed una unità di tipo alifatico o aromatico.

Sono molto diffusi e sono utilizzati come componenti chimici di base per composti poliuretanici come vernici per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche.

I diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1.

La sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori.

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1149 è stato introdotto il divieto di utilizzo dei diisocianati per uso industriale e professionale a partire dal 24 agosto 2023, a meno che coloro che decideranno di continuare ad usare i diisocianati (in concentrazione superiore allo 0,1% in peso per scopi industriali e professionali) seguano adeguata formazione entro il 24 agosto 2023.

FORMAZIONE SULL’USO DEI DIISOCIANATI

Entro il 24 agosto 2023 tutti gli utilizzatori industriali e professionali, devono aver completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati in concentrazione superiore allo 0,1% in peso per poter continuare a manipolarli.

Sempre per quanto previsto dal Regolamento (UE) 2020/1149, anche i fornitori di diisocianati devono accertarsi che il destinatario delle sostanze o delle miscele abbia le informazioni sui requisiti di formazione da parte dell’utilizzatore industriale o professionale sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.

È importante sottolineare che l’utilizzo dei diisocianati è tipicamente confinato all’ambiente industriale e già  richiede precauzioni di sicurezza rigorose per garantire la protezione dei lavoratori e l’adeguata gestione delle sostanze chimiche.

Il Regolamento (UE) 2020/1149 pone particolare attenzione alla formazione dei lavoratori da intendere come ulteriore azione verso la tutela degli operatori che utilizzano i diisocianati.

CORSI DI FORMAZIONE SULL’USO DEI DIISOCIANATI

La formazione prevista si struttura su tre livelli:

  1. Formazione Livello Generale (durata: 2 ore): per tutti i lavoratori che utilizzano composti contenenti diisocianati.
  2. Formazione Livello Intermedio (durata: 4 ore): per lavoratori che svolgono le seguenti attività:
    manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma);
    – applicazione a spruzzo in cabina ventilata;
    – applicazione con rullo;
    – applicazione con pennello;
    – applicazione per immersione o colata;
    – trattamento meccanico successivo (ad esempio: taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi;
    pulitura e rifiuti;
    – qualsiasi altro uso con un’esposizione simile ai precedenti per via cutanea e/o per inalazione.
  3. Formazione Livello Avanzato (durata: 6 ore): per lavoratori che svolgono le seguenti attività:
    – manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio: appena reagiti, ancora caldi);
    – applicazioni per fonderie;
    – manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature;
    – manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C);
    – applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio: schiume, elastomeri);
    – qualsiasi altro uso con un’esposizione simile ai precedenti per via cutanea e/o per inalazione.

Ogni 5 anni, poi, sarà necessario seguire un corso di aggiornamento.

Formazione antincendio: quale serve in base al nuovo decreto?

Formazione antincendio: quale è necessaria in base al nuovo decreto?

La formazione degli addetti antincendio è stata normata dal nuovo D.M. 2/9/21 che ha introdotto alcune modifiche al vecchio D.M. 10/3/98.

Sostanzialmente, nella maggior parte dei casi, il passaggio alla nuova normativa non prevede cambiamenti strutturali dei livelli di rischio.

La formazione degli addetti antincendio in base al nuovo D.M. 2/9/21, infatti, è sovrapponibile a quella prevista dal D.M. 10/3/98.

Vediamo nel dettaglio:

  • Corso antincendio ex rischio basso relativo al D.M. 10/3/98 equivale al corso antincendio Livello 1 del D.M. 2/9/21.
  • Corso antincendio ex rischio medio relativo al D.M. 10/3/98 equivale al corso antincendio Livello 2 del D.M. 2/9/21.
  • Corso antincendio ex rischio alto relativo al D.M. 10/3/98 equivale al corso antincendio Livello 3 del D.M. 2/9/21.
CASI PARTICOLARI

Esistono poi alcuni casi particolari che prevedono il passaggio a un livello di formazione antincendio più elevato.

stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del D. Lgs 152/06, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 36/2003;

– uffici con oltre 1000 persone presenti (nel vecchio decreto invece era scritto “uffici con oltre 1000 dipendenti“).

Secondo il vecchio D.M. 10/3/98, gli impianti che effettuano stoccaggio e trattamento di rifiuti e gli uffici con oltre 1000 dipendenti appartenevano alla categoria del “rischio medio”, quindi la formazione da attuare corrispondeva a quella categoria.

Secondo il nuovo D.M. 2/9/21, invece, sia gli impianti che gli uffici sopra descritti appartengono al nuovo Livello 3, pertanto la formazione degli addetti antincendio dovrà attenersi alle nuove disposizioni relative al Livello 3.

In questi casi particolari, per chi ha già sostenuto i corsi di formazione di rischio medio, non sarà possibile effettuare un percorso integrativo di formazione, e pertanto dovrà frequentare un corso di Livello 3.

Per iscriverti a un corso di formazione antincendio o chiedere un preventivo, puoi consultare il nostro catalogo dei corsi.

Impianti rifiuti: nuovo decreto sulla prevenzione incendi

Impianti rifiuti: nuovo decreto sulla prevenzione incendi

Dato che negli ultimi anni sono aumentati gli episodi di incendi ad impianti di trattamento e/o stoccaggio di rifiuti, sono in arrivo nuove regole antincendio relative a questo settore.

Con l’approvazione del D. M. 26 luglio 2022 dal titolo “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti” si intende applicare le norme tecniche di prevenzione incendi ad un settore di attività finora non soggetto: quello degli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

LE NOVITA’ DEL DECRETO

Il nuovo D. M. 26/7/2022 nell’Allegato I precisa che le nuove norme tecniche si applicano a:

  • stabilimenti e impianti di stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti (esclusi i rifiuti inerti e radioattivi)
  • centri di raccolta di rifiuti (le cosiddette “piattaforme ecologiche” o “isole ecologiche” e simili) di superficie superiore a 3.000 mq (in questo caso, escluse le parti verdi perimetrali).

La norma si dovrà applicare sia alle attività di nuova realizzazione, sia alle attività esistenti e quindi già autorizzate entro 5 anni dall’entrata in vigore del Decreto.

LE INDICAZIONI PREVISTE DAL NUOVO DECRETO

Il nuovo D. M. 26/7/2022 prescrive che le nuove norme tecniche in esso contenute vengano applicate agli “stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m²”.

Dunque, il nuovo Decreto intende applicare l’intero codice prevenzione incendi agli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti che prima ne erano esclusi.

Il nuovo D. M. 26/7/2022 può non essere applicato (con facoltà di adeguarsi):

  • alle attività già in possesso di un atto abilitativo come previsto dall’art. 38, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”) – ossia alle attività di nuova introduzione nell’elenco delle attività soggette a prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011);
  • attività in regola con gli adempimenti previsti agli artt. 3, 4, 5 e 7, D.P.R. n. 151/2011 – ossia quelle attività in possesso di un parere di conformità per progetto di prevenzione incendi (art. 3); di un CPI rilasciato o una SCIA inviata (art. 4); ove necessario, quelle attività che siano in regola con i rinnovi periodici di prevenzione incendi (art. 5); ove necessario, quelle attività per cui siano state approvate eventuali deroghe (art. 7).
ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

Il D. M. 26 luglio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’8 agosto 2022 ed entrerà in vigore a 90 giorni dalla pubblicazione.

Infortuni mortali sul lavoro: aumentano in Calabria

Infortuni mortali sul lavoro: la Calabria tra le regioni con maggior incremento

Dall’analisi territoriale delle denunce di infortunio all’Inail nei primi sette mesi dell’anno, si evince che le regioni con i maggiori incrementi sono la Toscana, il Veneto e la Sardegna (+7 casi mortali ciascuna), la Calabria (+6 casi) e la Sicilia (+5 casi).

I maggiori decrementi, invece, si sono registrati in Campania (-30 casi), Puglia (-24 casi) e Abruzzo (-18 casi).

Come evidenziato da Vega Engineering, che attraverso il proprio Osservatorio Sicurezza sul Lavoro analizza mensilmente i dati pubblicati dall’INAIL, ad una lettura più approfondita dei dati, nonostante una diminuzione del 16% del numero di infortuni mortali,  si registra per contro un preoccupante incremento delle morti sul lavoro nel periodo gennaio-luglio 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021.

L’INAIL riporta che dal 1 gennaio al 31 luglio 2022 si sono registrati in Italia complessivamente 569 infortuni mortali sul lavoro, mentre nello stesso periodo del 2021 gli infortuni mortali erano 677.

La diminuzione del 16%, però, è dovuta ai numerosi infortuni mortali causa Covid registrati nel 2021, quasi del tutto assenti nel primo semestre del 2022.

Escludendo dunque dal conteggio i “casi Covid“, con riferimento al primo semestre dell’anno, si evince che le morti in occasione di lavoro sono passate dalle 171 del 2021 alle 452 del 2022 con un incremento del +164%.

INFORTUNI MORTALI: I NUMERI ASSOLUTI

Vediamo la classifica delle regioni italiane in base al numero di infortuni mortali registrati dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022:

  1. Lombardia (60)
  2. Veneto, Emilia Romagna (39)
  3. Lazio (35)
  4. Toscana (34)
  5. Campania (32)
  6. Piemonte (31)
  7. Sicilia (27)
  8. Puglia (26)
  9. Trentino Alto Adige (19)
  10. Calabria, Marche (14)
  11. Sardegna (10)
  12. Umbria (9)
  13. Abruzzo (7)
  14. Liguria (5)
  15. Valle d’Aosta (4)
  16. Molise (3)
  17. Basilicata, Friuli Venezia Giulia (2)

Come spesso accade a guidare la classifica del maggior numero di vittime in occasione di lavoro è la Lombardia che è anche la regione con la più alta popolazione lavorativa.

Vale la pena precisare, però, il numero assoluto di infortuni mortali sul lavoro è scarsamente indicativo del fenomeno infortunistico nelle diverse regioni e province, in quanto non tiene conto della popolazione lavorativa presente nell’area di analisi.

INFORTUNI MORTALI: L’INDICE DI INCIDENZA

Se invece teniamo conto del numero di infortuni mortali rapportandolo con la popolazione lavorativa di ogni regione otteniamo l’indice di incidenza della mortalità, un dato che consente di confrontare il fenomeno infortunistico tra zone (ad esempio regioni) differenti.

In sostanza, questo indice è veramente rappresentativo del fenomeno infortunistico di ogni regione perché è calcolato dal rapporto degli infortuni mortali rispetto alla popolazione lavorativa regionale.

Sulla base del calcolo dell’indice di incidenza della mortalità si ottiene una classifica del fenomeno infortunistico nelle regioni molto diversa dalla precedente:

  1. Valle d’Aosta
  2. Trentino Alto Adige
  3. Molise
  4. Calabria
  5. Umbria
  6. Marche
  7. Toscana
  8. Puglia
  9. Sicilia
  10. Campania
  11. Emilia Romagna
  12. Veneto
  13. Sardegna
  14. Piemonte
  15. Lazio
  16. Abruzzo
  17. Lombardia
  18. Basilicata
  19. Liguria
  20. Friuli Venezia Giulia

In questo caso la Valle d’Aosta balza al primo posto, in quanto il peso del fenomeno infortunistico in questa regione (4 infortuni su 52.741 occupati) è molto maggiore rispetto alla Lombardia (60 infortuni su 4.332.516 occupati) che, dalla prima posizione della classifica basata sui numeri assoluti, finisce quasi in coda al 17° posto nella classifica calcolata in base all’indice di incidenza.

Fonti: INAILVega Engineering

Nomina del Preposto: le novità del Testo Unico della Sicurezza

Nomina del Preposto: le novità del Testo Unico della Sicurezza

Il cosiddetto “Decreto Fiscale” (Legge 215/2021), pubblicato nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08 (il Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro), con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del Preposto.

Vediamo le modifiche apportate al TUSL e le relative conseguenze sui contesti di lavoro.

L’obbligo del datore di lavoro (e dei dirigenti) di individuare il preposto o i preposti

Nella sezione Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 18 comma 1), la modifica più significativa è l‘introduzione del nuovo obbligo di nomina del preposto, vigente dal 21 dicembre 2021 e penalmente sanzionato a titolo contravvenzionale, a carico del Datore di lavoro e/o del dirigente (nell’ambito delle sue competenze e attribuzioni).

Si tratta, quindi, di un obbligo nuovo e penalmente sanzionato, la cui violazione prevede per il datore di lavoro e il dirigente l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)].

Il successivo articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è anch’esso stato modificato in tal senso, disponendo (al comma 8 bis) che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

I datori di lavoro che non comunicano ai committenti il nominativo del preposto sono sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]

Obblighi del preposto

Anche l’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008 relativo agli Obblighi del Preposto ha subito importanti modifiche, che comportano obblighi penalmente sanzionati a titolo contravvenzionale.

In base alle nuove disposizioni, “in riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti devono, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

I due nuovi obblighi sono sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale con arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)], oltre a costituire gravi violazioni disciplinari del contratto di lavoro.

L’obbligo del preposto di vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge ed a quelle aziendali, di contrastare i comportamenti scorretti e pericolosi dei lavoratori e ogni situazione di pericolo, con l’obbligo di sospendere il lavoro, sempre in caso di pericolo grave e immediato, configura una posizione di garanzia diversa dal passato.

In molti casi potrebbe configurarsi come l’unico responsabile di infortuni sul lavoro: ad esempio, quando le macchine e le disposizioni organizzative sono ineccepibili, e la causa dell’infortunio è da ricondursi unicamente nella mancata sospensione del lavoro (mancato esercizio del potere impeditivo da parte del garante della sicurezza nominato dal datore di lavoro in conformità alla definizione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008). Inoltre, comprende anche le situazioni di pericolo create da appaltatori e subappaltatori.

Obblighi (di vigilanza) del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente sono obbligati a pretendere, da parte del preposto regolarmente individuato, lo svolgimento dei compiti sopra citati.

In base all’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, “il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 [preposto], 20 [lavoratore], …, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.

Dunque, in caso di omessa vigilanza, datore di lavoro e dirigente saranno corresponsabili delle omissioni del preposto.

La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto

Le modifiche del Decreto Legge n. 146/2021 hanno introdotto nell’articolo 37 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, con l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

Dunque, in relazione alla formazione in presenza e l’aggiornamento biennale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti, si può riepilogare come segue:

  • La legge di conversione 215/2021 del DL 146/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20/12/2021, ed è entrata in vigore il giorno dopo, 21/12/2021.
  • L’obbligo di formazione, penalmente sanzionato con arresto o ammenda dell’aggiornamento biennale, è stato introdotto da questa legge nell’art. 37 del D.Lgs 82/2008.
  • La Costituzione vieta la retroattività della legge penale. Per effetto di tale divieto, l’obbligo di formazione è dunque entrato in vigore il 21.12 2021 e non può avere effetto retroattivo.

Modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza

Modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza

Con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è entrato in vigore il cosiddetto “Decreto Fiscale”, recante misure in materia economica e fiscale, ma anche in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di seguito, le principali modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza introdotte dalla Legge 215/2021.

art. 13, sulla “Vigilanza”: vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL), con conseguente ampliamento delle competenze ispettive dell’INL negli ambiti/settori lavorativi.

art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: le nuove disposizioni non prevendono la reiterazione della violazione come condizione necessaria per far scattare la sospensione, ma sarà sufficiente irregolarità per il 10%dei lavoratori occupati e/o l’accertamento di una delle violazioni contenute nell’ Allegato I per far scattare il provvedimento.

Allegato I

FATTISPECIE

IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Euro 2.500
3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000

L’impresa destinataria del provvedimento non potrà contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”: le due figure devono individuare il preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Si fa chiarezza sulla responsabilità dei dirigenti scolastici: i dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

art. 19, sugli “Obblighi del Preposto”: intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. La formazione periodica è fissata con cadenza biennale.

art. 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”: si attende nuovo accordo Stato-Regioni entro giugno 2022.

art. 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”: le sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevedono l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto). Calano invece le sanzioni (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettere a) nomina medico, d) fornitura DPI e z) prima parte (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), e 26, commi 2 e 3, primo periodo (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e, si aggiunge per le violazioni dell’art. 26 comma 8 bis.

art. 99, sulla “Notifica preliminare” introdotto il comma 1-bis: la notifica preliminare prodotta dal committente o dal responsabile dei lavori o dal prefetto (art. 99 comma 1), prima dell’inizio dei lavori dovranno alimentare una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro: in vista un decreto dell’INL che individui le modalità tecniche e operative anche rispetto le altre banche dati e con la PA.