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Impianti rifiuti: nuovo decreto sulla prevenzione incendi

Impianti rifiuti: nuovo decreto sulla prevenzione incendi

Dato che negli ultimi anni sono aumentati gli episodi di incendi ad impianti di trattamento e/o stoccaggio di rifiuti, sono in arrivo nuove regole antincendio relative a questo settore.

Con l’approvazione del D. M. 26 luglio 2022 dal titolo “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti” si intende applicare le norme tecniche di prevenzione incendi ad un settore di attività finora non soggetto: quello degli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.

LE NOVITA’ DEL DECRETO

Il nuovo D. M. 26/7/2022 nell’Allegato I precisa che le nuove norme tecniche si applicano a:

  • stabilimenti e impianti di stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti (esclusi i rifiuti inerti e radioattivi)
  • centri di raccolta di rifiuti (le cosiddette “piattaforme ecologiche” o “isole ecologiche” e simili) di superficie superiore a 3.000 mq (in questo caso, escluse le parti verdi perimetrali).

La norma si dovrà applicare sia alle attività di nuova realizzazione, sia alle attività esistenti e quindi già autorizzate entro 5 anni dall’entrata in vigore del Decreto.

LE INDICAZIONI PREVISTE DAL NUOVO DECRETO

Il nuovo D. M. 26/7/2022 prescrive che le nuove norme tecniche in esso contenute vengano applicate agli “stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m²”.

Dunque, il nuovo Decreto intende applicare l’intero codice prevenzione incendi agli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti che prima ne erano esclusi.

Il nuovo D. M. 26/7/2022 può non essere applicato (con facoltà di adeguarsi):

  • alle attività già in possesso di un atto abilitativo come previsto dall’art. 38, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”) – ossia alle attività di nuova introduzione nell’elenco delle attività soggette a prevenzione incendi ai sensi dell’Allegato I del D.P.R. n. 151/2011);
  • attività in regola con gli adempimenti previsti agli artt. 3, 4, 5 e 7, D.P.R. n. 151/2011 – ossia quelle attività in possesso di un parere di conformità per progetto di prevenzione incendi (art. 3); di un CPI rilasciato o una SCIA inviata (art. 4); ove necessario, quelle attività che siano in regola con i rinnovi periodici di prevenzione incendi (art. 5); ove necessario, quelle attività per cui siano state approvate eventuali deroghe (art. 7).
ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

Il D. M. 26 luglio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’8 agosto 2022 ed entrerà in vigore a 90 giorni dalla pubblicazione.