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Nomina del Preposto: le novità del Testo Unico della Sicurezza

Nomina del Preposto: le novità del Testo Unico della Sicurezza

Il cosiddetto “Decreto Fiscale” (Legge 215/2021), pubblicato nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08 (il Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro), con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del Preposto.

Vediamo le modifiche apportate al TUSL e le relative conseguenze sui contesti di lavoro.

L’obbligo del datore di lavoro (e dei dirigenti) di individuare il preposto o i preposti

Nella sezione Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 18 comma 1), la modifica più significativa è l‘introduzione del nuovo obbligo di nomina del preposto, vigente dal 21 dicembre 2021 e penalmente sanzionato a titolo contravvenzionale, a carico del Datore di lavoro e/o del dirigente (nell’ambito delle sue competenze e attribuzioni).

Si tratta, quindi, di un obbligo nuovo e penalmente sanzionato, la cui violazione prevede per il datore di lavoro e il dirigente l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)].

Il successivo articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è anch’esso stato modificato in tal senso, disponendo (al comma 8 bis) che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

I datori di lavoro che non comunicano ai committenti il nominativo del preposto sono sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]

Obblighi del preposto

Anche l’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008 relativo agli Obblighi del Preposto ha subito importanti modifiche, che comportano obblighi penalmente sanzionati a titolo contravvenzionale.

In base alle nuove disposizioni, “in riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti devono, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

I due nuovi obblighi sono sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale con arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)], oltre a costituire gravi violazioni disciplinari del contratto di lavoro.

L’obbligo del preposto di vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge ed a quelle aziendali, di contrastare i comportamenti scorretti e pericolosi dei lavoratori e ogni situazione di pericolo, con l’obbligo di sospendere il lavoro, sempre in caso di pericolo grave e immediato, configura una posizione di garanzia diversa dal passato.

In molti casi potrebbe configurarsi come l’unico responsabile di infortuni sul lavoro: ad esempio, quando le macchine e le disposizioni organizzative sono ineccepibili, e la causa dell’infortunio è da ricondursi unicamente nella mancata sospensione del lavoro (mancato esercizio del potere impeditivo da parte del garante della sicurezza nominato dal datore di lavoro in conformità alla definizione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008). Inoltre, comprende anche le situazioni di pericolo create da appaltatori e subappaltatori.

Obblighi (di vigilanza) del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente sono obbligati a pretendere, da parte del preposto regolarmente individuato, lo svolgimento dei compiti sopra citati.

In base all’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, “il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 [preposto], 20 [lavoratore], …, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.

Dunque, in caso di omessa vigilanza, datore di lavoro e dirigente saranno corresponsabili delle omissioni del preposto.

La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto

Le modifiche del Decreto Legge n. 146/2021 hanno introdotto nell’articolo 37 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, con l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

Dunque, in relazione alla formazione in presenza e l’aggiornamento biennale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti, si può riepilogare come segue:

  • La legge di conversione 215/2021 del DL 146/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20/12/2021, ed è entrata in vigore il giorno dopo, 21/12/2021.
  • L’obbligo di formazione, penalmente sanzionato con arresto o ammenda dell’aggiornamento biennale, è stato introdotto da questa legge nell’art. 37 del D.Lgs 82/2008.
  • La Costituzione vieta la retroattività della legge penale. Per effetto di tale divieto, l’obbligo di formazione è dunque entrato in vigore il 21.12 2021 e non può avere effetto retroattivo.

Sicurezza sul lavoro: gli aggiornamenti di aprile del Testo Unico

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noto le modifiche di aprile 2019 apportate al TUSL – Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81).

Ecco gli aggiornamenti dell’ultima revisione del Testo Unico (clicca per il testo completo):

  1. Inserito il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2019 – Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (GU n. 37 del 13/02/2019);
  2. Aggiornato il link esterno alle tabelle delle tariffe adottate per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII, ulteriormente adeguate ai sensi articolo 1, comma 2) del decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 dall’allegato I alla nota prot. n. 4393 del 04/03/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  3. Sostituito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 novembre 2018 con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 – Ventunesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (link esterno all’Allegato);
  4. Inseriti gli interpelli n. 1 del 31/01/2019 e n. 2 del 15/02/2019 e n. 3 del 20/03/2019;
  5. Modificati gli articoli 74, commi 1 e 2, e 76, commi 1 e 2, ai sensi Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (GU n.59 del 11/03/2019 in vigore dal 12/03/2019);
  6. Inserito il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, così come modificato dall’art. 1 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (GU n.59 del 11/03/2019 in vigore dal 12/03/2019).