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Infortuni mortali sul lavoro: aumentano in Calabria

Infortuni mortali sul lavoro: la Calabria tra le regioni con maggior incremento

Dall’analisi territoriale delle denunce di infortunio all’Inail nei primi sette mesi dell’anno, si evince che le regioni con i maggiori incrementi sono la Toscana, il Veneto e la Sardegna (+7 casi mortali ciascuna), la Calabria (+6 casi) e la Sicilia (+5 casi).

I maggiori decrementi, invece, si sono registrati in Campania (-30 casi), Puglia (-24 casi) e Abruzzo (-18 casi).

Come evidenziato da Vega Engineering, che attraverso il proprio Osservatorio Sicurezza sul Lavoro analizza mensilmente i dati pubblicati dall’INAIL, ad una lettura più approfondita dei dati, nonostante una diminuzione del 16% del numero di infortuni mortali,  si registra per contro un preoccupante incremento delle morti sul lavoro nel periodo gennaio-luglio 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021.

L’INAIL riporta che dal 1 gennaio al 31 luglio 2022 si sono registrati in Italia complessivamente 569 infortuni mortali sul lavoro, mentre nello stesso periodo del 2021 gli infortuni mortali erano 677.

La diminuzione del 16%, però, è dovuta ai numerosi infortuni mortali causa Covid registrati nel 2021, quasi del tutto assenti nel primo semestre del 2022.

Escludendo dunque dal conteggio i “casi Covid“, con riferimento al primo semestre dell’anno, si evince che le morti in occasione di lavoro sono passate dalle 171 del 2021 alle 452 del 2022 con un incremento del +164%.

INFORTUNI MORTALI: I NUMERI ASSOLUTI

Vediamo la classifica delle regioni italiane in base al numero di infortuni mortali registrati dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2022:

  1. Lombardia (60)
  2. Veneto, Emilia Romagna (39)
  3. Lazio (35)
  4. Toscana (34)
  5. Campania (32)
  6. Piemonte (31)
  7. Sicilia (27)
  8. Puglia (26)
  9. Trentino Alto Adige (19)
  10. Calabria, Marche (14)
  11. Sardegna (10)
  12. Umbria (9)
  13. Abruzzo (7)
  14. Liguria (5)
  15. Valle d’Aosta (4)
  16. Molise (3)
  17. Basilicata, Friuli Venezia Giulia (2)

Come spesso accade a guidare la classifica del maggior numero di vittime in occasione di lavoro è la Lombardia che è anche la regione con la più alta popolazione lavorativa.

Vale la pena precisare, però, il numero assoluto di infortuni mortali sul lavoro è scarsamente indicativo del fenomeno infortunistico nelle diverse regioni e province, in quanto non tiene conto della popolazione lavorativa presente nell’area di analisi.

INFORTUNI MORTALI: L’INDICE DI INCIDENZA

Se invece teniamo conto del numero di infortuni mortali rapportandolo con la popolazione lavorativa di ogni regione otteniamo l’indice di incidenza della mortalità, un dato che consente di confrontare il fenomeno infortunistico tra zone (ad esempio regioni) differenti.

In sostanza, questo indice è veramente rappresentativo del fenomeno infortunistico di ogni regione perché è calcolato dal rapporto degli infortuni mortali rispetto alla popolazione lavorativa regionale.

Sulla base del calcolo dell’indice di incidenza della mortalità si ottiene una classifica del fenomeno infortunistico nelle regioni molto diversa dalla precedente:

  1. Valle d’Aosta
  2. Trentino Alto Adige
  3. Molise
  4. Calabria
  5. Umbria
  6. Marche
  7. Toscana
  8. Puglia
  9. Sicilia
  10. Campania
  11. Emilia Romagna
  12. Veneto
  13. Sardegna
  14. Piemonte
  15. Lazio
  16. Abruzzo
  17. Lombardia
  18. Basilicata
  19. Liguria
  20. Friuli Venezia Giulia

In questo caso la Valle d’Aosta balza al primo posto, in quanto il peso del fenomeno infortunistico in questa regione (4 infortuni su 52.741 occupati) è molto maggiore rispetto alla Lombardia (60 infortuni su 4.332.516 occupati) che, dalla prima posizione della classifica basata sui numeri assoluti, finisce quasi in coda al 17° posto nella classifica calcolata in base all’indice di incidenza.

Fonti: INAILVega Engineering

Nomina del Preposto: le novità del Testo Unico della Sicurezza

Nomina del Preposto: le novità del Testo Unico della Sicurezza

Il cosiddetto “Decreto Fiscale” (Legge 215/2021), pubblicato nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, contiene anche modifiche rilevanti al D. Lgs. 81/08 (il Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro), con particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del Preposto.

Vediamo le modifiche apportate al TUSL e le relative conseguenze sui contesti di lavoro.

L’obbligo del datore di lavoro (e dei dirigenti) di individuare il preposto o i preposti

Nella sezione Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 18 comma 1), la modifica più significativa è l‘introduzione del nuovo obbligo di nomina del preposto, vigente dal 21 dicembre 2021 e penalmente sanzionato a titolo contravvenzionale, a carico del Datore di lavoro e/o del dirigente (nell’ambito delle sue competenze e attribuzioni).

Si tratta, quindi, di un obbligo nuovo e penalmente sanzionato, la cui violazione prevede per il datore di lavoro e il dirigente l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)].

Il successivo articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 è anch’esso stato modificato in tal senso, disponendo (al comma 8 bis) che “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”.

I datori di lavoro che non comunicano ai committenti il nominativo del preposto sono sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro [Art. 55, co. 5, lett. d)]

Obblighi del preposto

Anche l’articolo 19 del D.Lgs. n. 81/2008 relativo agli Obblighi del Preposto ha subito importanti modifiche, che comportano obblighi penalmente sanzionati a titolo contravvenzionale.

In base alle nuove disposizioni, “in riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti devono, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Inoltre, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

I due nuovi obblighi sono sanzionati penalmente a titolo contravvenzionale con arresto fino a due mesi o ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro [Art. 56, co. 1, lett. a)], oltre a costituire gravi violazioni disciplinari del contratto di lavoro.

L’obbligo del preposto di vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge ed a quelle aziendali, di contrastare i comportamenti scorretti e pericolosi dei lavoratori e ogni situazione di pericolo, con l’obbligo di sospendere il lavoro, sempre in caso di pericolo grave e immediato, configura una posizione di garanzia diversa dal passato.

In molti casi potrebbe configurarsi come l’unico responsabile di infortuni sul lavoro: ad esempio, quando le macchine e le disposizioni organizzative sono ineccepibili, e la causa dell’infortunio è da ricondursi unicamente nella mancata sospensione del lavoro (mancato esercizio del potere impeditivo da parte del garante della sicurezza nominato dal datore di lavoro in conformità alla definizione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008). Inoltre, comprende anche le situazioni di pericolo create da appaltatori e subappaltatori.

Obblighi (di vigilanza) del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente sono obbligati a pretendere, da parte del preposto regolarmente individuato, lo svolgimento dei compiti sopra citati.

In base all’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, “il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 [preposto], 20 [lavoratore], …, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.

Dunque, in caso di omessa vigilanza, datore di lavoro e dirigente saranno corresponsabili delle omissioni del preposto.

La formazione obbligatoria e l’aggiornamento del preposto

Le modifiche del Decreto Legge n. 146/2021 hanno introdotto nell’articolo 37 sulla Formazione il nuovo comma 7-ter, ai sensi del quale per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

La violazione di questo comma è punita, per il datore di lavoro e il dirigente, con l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)].

Dunque, in relazione alla formazione in presenza e l’aggiornamento biennale della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei preposti, si può riepilogare come segue:

  • La legge di conversione 215/2021 del DL 146/2021 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 20/12/2021, ed è entrata in vigore il giorno dopo, 21/12/2021.
  • L’obbligo di formazione, penalmente sanzionato con arresto o ammenda dell’aggiornamento biennale, è stato introdotto da questa legge nell’art. 37 del D.Lgs 82/2008.
  • La Costituzione vieta la retroattività della legge penale. Per effetto di tale divieto, l’obbligo di formazione è dunque entrato in vigore il 21.12 2021 e non può avere effetto retroattivo.

Avviso Regione Calabria: aiuti a imprese e lavoratori emergenza Covid-19

Avviso Regione Calabria: aiuti a imprese e lavoratori per l’emergenza Covid-19

La Regione Calabria ha pubblicato un avviso in aiuto alle imprese e ai lavoratori a seguito dell’emergenza Covid-19.

DESCRIZIONE
L’avviso è orientato a sostenere il sistema produttivo regionale colpito dagli effetti della pandemia da COVID-19, attraverso attività di riqualificazione e formazione del personale dell’impresa e di aiuti sui costi salariali lordi del personale.

CHI PUO’ ACCEDERE?

  • Imprese (ad esclusione di quelle operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, e della produzione primaria di prodotti agricoli)
  • Lavoratori autonomi
  • Professionisti
  • Enti del terzo settore

che hanno subito una perdita di fatturato nel corso dell’anno solare 2020, rispetto all’anno solare 2019, non inferiore al 10%.

MODALITA’ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI
Le imprese dovranno scegliere nel “Catalogo dell’offerta di formazione continua 2021-2023” gli interventi formativi di maggiore interesse, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze dei lavoratori e consentire un adeguato adattamento e una risposta delle aziende alla crisi. Per tutti i lavoratori avviati alla formazione sarà possibile richiedere il contributo a rimborso dei costi salariali lordi sostenuti nei 12 mesi successivi all’accoglimento della domanda.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

  1. sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio della Regione Calabria;
  2. iscrizione, nei casi previsti dalla legge, nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
  3. nel caso di professionisti obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione al pertinente albo professionale;
  4. nel caso di professionisti non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali, iscrizione IVA ed alla Gestione Separata INPS.

L’AIUTO CONCEDIBILE VERRA’ UTILIZZATO PER COPRIRE:

  • il 100% dei costi relativi alle attività di formazione continua ai fini della riqualificazione del personale dell’impresa (importo massimo concedibile 25.000 Euro);
  • l’80% dei costi salariali lordi del personale coinvolto nelle suddette attività (si intendendono i costi salariali sostenuti per i dodici mesi successivi alla presentazione della domanda per un massimo di 100.000 Euro, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo di tempo definito).

I PERCORSI FORMATIVI POTRANNO ESSERE SCELTI DAL SEGUENTE CATALOGO FORMATIVO SERINTA

TERMINI E SCADENZA
Le domande di candidatura dovranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica predisposta dalla Regione Calabria utilizzando le credenziali SPID del legale rappresentate.

Fase 1: Inserimento delle domande

Lo sportello per l’inserimento delle domande e degli allegati aprirà il giorno 14/03/2022 alle ore 09:00 e chiuderà il giorno 11/04/2022 alle ore 20:00.

Fase 2: Invio delle domande (c.d. “Click-day”)

Lo sportello per la trasmissione formale delle domande aprirà alle ore 09:00 e chiuderà alle ore 21:00 del giorno 12/04/2022.

La Serinta offre supporto e l’assistenza necessaria alla realizzazione della domanda di candidatura al bando.

    PUOI:
    - Contattare i nostri referenti:

    Salvatore Amato | email: salvatoreamato@serinta.it | Tel: 328 72 35 841
    Amerigo Colelli | email: amerigo@serinta.it | Tel: 333 22 69 487

    - Compilare il modulo sottostante




    Informativa sulla privacy

    La società Ser.int.a. Srl garantisce che il trattamento dei dati personali via posta elettronica o moduli elettronici è conforme a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e Codice Privacy 196/03 e s.m.i.).

    I dati personali non saranno ceduti a terzi.

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    Accetta

    Bando Attiva Calabria: tirocinio retribuito per disoccupati e inoccupati over 35

    Bando Attiva Calabria: tirocinio per disoccupati e inoccupati over 35

    Attiva Calabria è il nuovo “Avviso pubblico a sostegno di percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati e inoccupati adulti” della Regione Calabria, attraverso azioni mirate di politica attiva del lavoro tramite la realizzazione di esperienze formative on the job ed investendo sui settori che offrono nuove prospettive di sviluppo, quali ad esempio, green economy e blue economy e servizi alla persona.

    Il Bando consente ai disoccupati e inoccupati con età superiore a 35 anni di poter effettuare un tirocinio di 6 mesi per 750€ al mese presso un’azienda calabrese che verrà scelta con l’utente in base alle proprie competenze e capacità.

    A CHI E’ RIVOLTO?

    I destinatari del bando devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • cittadini italiani o cittadini comunitari o cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno;
    • essere inoccupati o disoccupati, ai sensi della Legge n. 26/2019 art. 4 comma 15-quater e del D.Lgs. n. 150/2015, non beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito. Tale condizione deve sussistere al momento della presa in carico e permanere per tutta la durata dell’intervento;
    • essere residenti o domiciliati in Calabria;
    • aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;
    • aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato (D.Lgs 150/2015) presso il Centro per l’impiego (CPI) della Regione Calabria territorialmente competente.
    IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’ SCADUTO. 
    PER AGGIORNAMENTI, SEGUICI SUL SITO O SUI SOCIAL.

    Modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza

    Modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza

    Con la Legge 215/2021, pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 2021 n. 301, è entrato in vigore il cosiddetto “Decreto Fiscale”, recante misure in materia economica e fiscale, ma anche in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

    Di seguito, le principali modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza introdotte dalla Legge 215/2021.

    art. 13, sulla “Vigilanza”: vengono attribuiti all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) gli stessi compiti e poteri già previsti per le Aziende Sanitarie Locali (ASL), con conseguente ampliamento delle competenze ispettive dell’INL negli ambiti/settori lavorativi.

    art. 14, sui Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: le nuove disposizioni non prevendono la reiterazione della violazione come condizione necessaria per far scattare la sospensione, ma sarà sufficiente irregolarità per il 10%dei lavoratori occupati e/o l’accertamento di una delle violazioni contenute nell’ Allegato I per far scattare il provvedimento.

    Allegato I

    FATTISPECIE

    IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA

    1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Euro 2.500
    2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Euro 2.500
    3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
    4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000
    5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
    6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
    7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
    8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
    9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
    10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
    11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
    12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000

    L’impresa destinataria del provvedimento non potrà contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

    art. 18, sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente”: le due figure devono individuare il preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

    Si fa chiarezza sulla responsabilità dei dirigenti scolastici: i dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

    art. 19, sugli “Obblighi del Preposto”: intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. La formazione periodica è fissata con cadenza biennale.

    art. 37, sulla “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”: si attende nuovo accordo Stato-Regioni entro giugno 2022.

    art. 55, sulle “Sanzioni per il Datore di Lavoro e il dirigente”: le sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevedono l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto). Calano invece le sanzioni (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1, lettere a) nomina medico, d) fornitura DPI e z) prima parte (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), e 26, commi 2 e 3, primo periodo (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e, si aggiunge per le violazioni dell’art. 26 comma 8 bis.

    art. 99, sulla “Notifica preliminare” introdotto il comma 1-bis: la notifica preliminare prodotta dal committente o dal responsabile dei lavori o dal prefetto (art. 99 comma 1), prima dell’inizio dei lavori dovranno alimentare una apposita banca dati istituita presso l’Ispettorato nazionale del lavoro: in vista un decreto dell’INL che individui le modalità tecniche e operative anche rispetto le altre banche dati e con la PA.

    Corso di formazione regionale gratuito e stage aziendale

    Corso di formazione regionale gratuito e stage aziendale

    La Regione Calabria, per mezzo del Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, ha indetto l’erogazione di percorsi formativi in settori strategici nell’ambito della Misura 2AFormazione mirata all’inserimento lavorativo” della “Nuova Garanzia per i Giovani in Calabria” all’interno della strategia regionale di sviluppo dell’occupazione giovanile (giovani categoria Asse 1 e Asse 1 – Bis).

    Hai una passione per il turismo e vorresti lavorare in questo settore?

    Serinta propone l’erogazione del Corso di Front office manager del Settore turistico: operatore per il servizio di accoglienza, le acquisizioni di prenotazioni, la gestione dei reclami e l’espletamento delle attività di segreteria amministrativa.

    Di seguito le informazioni più dettagliate.

    Il bando rientra tra le iniziative della Regione Calabria in relazione alle misure integrate di politiche attive da finanziare nell’ambito della “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” (Misura 2A) della “Nuova Garanzia per i Giovani in Calabria”. 

    E’ una figura professionale specializzata nella ricezione degli ospiti all’interno di una struttura turistica-ricettiva (albergo, ostello, campeggio, etc.).

    Le principali mansioni da svolgere sono le seguenti:

    • servizio di accoglienza
    • acquisizione delle prenotazioni
    • gestione dei reclami
    • espletamento delle attività di segreteria amministrativa.

    Il corso è gratuito (in quanto finanziato dalla Regione Calabria) ed è un corso di qualifica professionale, pertanto è teso a fornire le competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni riservate alla figura del Front Office Manager all’interno di una struttura turistico-ricettiva.

    La formazione professionale sarà seguita da uno stage in strutture del settore turistico (alberghi, ostelli, campeggi, etc.).

    Il corso ha una durata di 600 ore totali: 360 ore di formazione in aula e 240 ore di stage in azienda.

    • A chi ha tra i 18 e i 35 anni.
    • A chi è residente in Calabria.
    • A chi è disoccupato/a oppure è in cerca di una prima occupazione.

    Questa potrebbe essere un’occasione importante per il tuo futuro!

    Invia la tua candidatura (entro il 7 gennaio) per verificare il possesso dei requisiti necessari all’iscrizione. (email per la candidatura: politicheattive@serinta.it)

    Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei 15 posti disponibili.

    Per ogni chiarimento puoi chiamare o scriverci:

    0968 432291 – politicheattive@serinta.it