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Sicurezza antincendio: novità per le facciate dei condomini

La sicurezza antincendio degli edifici dedicati all’abitazione civile è normata dal Decreto Ministeriale n. 246 del 16.05.1987 che è stato recentemente integrato dalla promulgazione, sulla G.U. n. 30 del 05.02.2019, del Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019.

Le novità del DM 25.01.2019

Il nuovo decreto è stato promulgato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno ritenendo necessario integrare la normativa vigente per gli alti fabbricati di civile abitazione con idonee misure gestionali commisurate al livello di rischio incendio e con l’indicazione esplicita degli obiettivi che devono essere valutati ai fini della sicurezza antincendio delle facciate degli edifici.

Il DM 25.01.2019 dispone che i fabbricati di civile abitazione di altezza superiore a 24 metri, di nuova realizzazione o sottoposti a modifiche sostanziali delle facciate, debbano avere specifici requisiti antincendio con riferimento alle facciate stesse.

Gli obiettivi progettuali per le facciate dei condomini

Gli obiettivi progettuali delle nuove facciate condominiali sono volti, secondo il nuovo decreto, a:

  • limitare la probabilità di propagazione di un eventuale incendio originatosi all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che si propaghino e sviluppino in senso orizzontale e/o verticale;
  • limitare la probabilità d’incendio di una facciata e la successiva propagazione dell’incendio stesso a causa di un innesco avente origine esterna, come ad esempio un incendio che si trasmetta da un edificio adiacente oppure un incendio a livello stradale alla base dell’edificio;
  • evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata, quali frammenti di vetro o di altre parti che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

Allo scopo di perseguire i suddetti obiettivi progettuali per le facciate il decreto del 25.01.2019 richiama le già note linee guida allegate alla circolare della Direzione Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, prot. n. 5043 del 15.04.2013 riportanti “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”, che potranno essere utilizzate quale valido riferimento tecnico.

Le prescrizioni suddette sulle facciate non trovano applicazione per gli edifici di civile abitazione che, alla data di entrata in vigore del decreto, cioè il 06.05.2019:

  • siano in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità;
  • abbiano conseguito l’approvazione da parte del competente Comando provinciale VVF di un progetto antincendio, come previsto dall’art. 3 del DPR 151 del 01.08.2011 e siano in fase di attuazione dello stesso.

Gli adempimenti di gestione della sicurezza

Il nuovo decreto, inoltre, introduce specifici adempimenti inerenti la gestione della sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, nuovi ed esistenti. Gli edifici sono classificati in funzione dell’altezza, a partire da 12 fino ad oltre 80 metri, in 4 categorie, che richiamano quelle previste dal DM 246/1987.

Per ogni categoria di altezza la norma prevede uno specifico livello di prestazione antincendio, dal livello 0 al livello 3.

Si configurano i seguenti livelli di prestazione antincendio:

  • Edifici di tipo A: altezza antincendi da 12 a 24 m = livello di prestazione 0;
  • Edifici di tipo B e C: altezza antincendi da 24 a 54 m = livello di prestazione 1;
  • Edifici di tipo D: altezza antincendi da 54 fino a 80 m = livello di prestazione 2;
  • Edifici di tipo E: altezza antincendi oltre 80 m = livello di prestazione 3.

Il responsabile del condominio deve:

  • prevedere specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione del livello di rischio, commisurato all’altezza dell’edificio;
  • pianificare, verificandole periodicamente, le misure da attuare in caso d’incendio;
  • informare gli occupanti su procedure di emergenza e misure di sicurezza;
  • mantenere in efficienza i sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio adottati;
  • effettuare verifiche di controllo e interventi di manutenzione;
  • esporre cartellonistica riportante divieti e precauzioni, numeri telefonici e istruzioni per l’esodo in emergenza;
  • verificare, per le aree comuni, l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio.

Tempi di adempimento del DM 25.01.2019 e casi particolari

I sistemi manuali di allarme incendio e gli impianti EVAC, ove previsti, dovranno essere installati entro 2 anni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro la data del 06.05.2021; tutti gli altri aspetti di organizzazione e gestione della sicurezza dovranno essere attuati entro il 06.05.2020.

Una specifica valutazione dovrà riguardare gli edifici di altezza superiore a 24 metri, qualora negli stessi siano ubicate attività non direttamente pertinenti; in tali casi la norma prescrive un livello di prestazione superiore rispetto a quello previsto.

Qualora nel condominio si ravvisi promiscuità strutturale, impiantistica, dei sistemi di vie d’esodo relative ad attività esercitate da gestioni differenti, occorrerà valutare i rischi collegati e le pianificazioni d’emergenza delle singole attività dovranno necessariamente tenere conto delle possibili interferenze. Le vie di esodo dovranno essere chiaramente individuabili mediante planimetrie installate in vista in punti opportuni.

Rimane sempre fermo l’obbligo, sia per i nuovi edifici che per quelli esistenti, aventi altezza superiore a 24 metri e non ancora a norma con l’antincendio, di produrre la segnalazione certificata d’inizio attività ai fini antincendio (SCIA antincendio) presso il competente Comando VVF ai sensi degli artt. 3, 4 del DPR 151/2011.

Tale obbligo è penalmente sanzionato in caso di inottemperanza ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 139/2006.

FONTE: puntosicuro.it

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