Proviamo a riassumere qui il significato e le conseguenze di questo protocollo nell’ambito lavorativo.
Il documento tratta diverse questioni: dall’accesso in azienda di lavoratori e fornitori alla gestione delle mense e degli spazi comuni, dai dispositivi di sicurezza e precauzioni igieniche alla possibilità di rimodulare le attività, fino alla gestione di un eventuale caso di coronavirus.
Va sottolineato che il Protocollo prevede la continuità aziendale solo in presenza di condizioni che assicurino a tutti i lavoratori adeguati livelli di protezione e ribadisce ancora una volta la possibilità per le imprese di ricorrere al lavoro agile e agli ammortizzatori sociali previsti.
Elenchiamo i singoli punti del protocollo:
1) Dovere di informazione
L’azienda deve informare tutti i dipendenti dei comportamenti da assumere e delle regole da rispettare.
2) Modalità di ingresso in azienda. Controllo temperatura corporea
Il datore di lavoro può controllare la temperatura corporea dei lavoratori prima dell’ingresso in azienda, previa informativa al trattamento dei dati, impedendone l’accesso qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5 gradi. In tal caso i lavoratori dovranno essere isolati e dovranno contattare il proprio medico curante, che gli fornirà le indicazioni da seguire.
3) Modalità di accesso dei fornitori esterni
Si dovranno ridurre le occasioni di contatto tra fornitori e dipendenti sul luogo di lavoro. Durante le attività di carico e scarico, gli autisti non devono scendere dai mezzi di trasporto; qualora non fosse possibile devono attenersi alla distanza di un metro.
Prevedere per fornitori/trasportatori/collaboratori esterni servizi igienici dedicati con conseguente divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.
Ridurre il più possibile l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario per manutentori o imprese di pulizie, per questi varranno tutte le regole aziendali.
4) Pulizia e sanificazione in azienda e precauzioni igieniche personali
L’azienda deve assicurare una pulizia giornaliera (a fine turno pulizia di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi) e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
In caso di persona contagiata all’interno dell’azienda è prevista la procedura particolare indicata nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
5) Precauzioni igieniche personali L’azienda deve mettere a disposizione detergenti per le mani. Le persone presenti in azienda devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
6) Dispositivi di protezione individuale
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In caso di difficoltà di approvvigionamento, e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
Qualora non sia possibile lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione conformi (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…).
7) Gestione degli spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack) deve essere regolato e razionato. Eseguire un’opportuna e continuativa ventilazione di questi locali. Il tempo di permanenza dei lavoratori in tali spazi deve essere ridotto e deve essere sempre rispettata la distanza minima di sicurezza tra le persone.
8) Organizzazione aziendale: turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi
Si ribadisce che le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali di Lavoro e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o ricorrere allo smart working, al lavoro agile, all’utilizzo di ammortizzatori sociali, ferie arretrate.
Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
9) Gestione entrata e uscita dei dipendenti L’azienda deve favorire orari di ingresso/uscita scaglionati per evitare i contatti nelle zone comuni. Qualora fosse possibile occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti in ogni luogo con le apposite indicazioni da seguire.
10) Spostamenti interni, riunioni, formazione Non sono consentite le riunioni e occorre limitare al minimo gli spostamenti all’interno dell’azienda. Qualora fossero indispensabili, se non è possibile usufruire del collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/ventilazione dei locali.
Le aziende devono sospendere ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzata (ad eccezione della FAD – Formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working). A tale riguardo, ricordiamo che Serinta possiede una piattaforma dedicata alla FAD che continua ad essere operativa e quindi a disposizione degli utenti. Gli addetti antincendio e primo soccorso possono continuare a svolgere le loro funzioni anche in presenza di corsi scaduti.
11) Gestione di un lavoratore sintomatico in azienda, sorveglianza sanitaria e medico competente Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda manifesti specifici sintomi (febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse), deve dichiararlo immediatamente al proprio responsabile.
Il lavoratore dovrà essere isolato e l’azienda deve procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L’azienda potrà collaborare con le Autorità competenti nel definire eventuali possibili contatti stretti e chiedere loro di lasciare cautelativamente lo stabilimento.
12) Sorveglianza Sanitaria – Medico competente – RLS
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
Il Medico competente collabora con RLS/RLST e segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il Medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
13) Aggiornamento Protocollo di regolamentazione
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Tutti i datori di lavorohanno l’obbligo di verificare se il DVR aziendale (Documento di Valutazione dei Rischi) prende in considerazione l’esposizione dei lavoratori al contagio, e in caso negativo deve predisporre le procedure adeguate.
Vi preghiamo di prestare attenzione ai lavoratori delle strutture sanitarie, con l’aggiornamento della valutazione del rischio biologico, ed ai lavoratori esposti a contatto con il pubblico.
E’ opportuno valutare anche un’adeguata formazione per i lavoratori, in relazione a queste procedure e agli eventuali DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) da utilizzare sul posto di lavoro.
L’apprendistato è un contratto di lavoro che presuppone la formazione del lavoratore.
Chi assume, infatti, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali relative alla mansione del contratto.
L’apprendistato è suddiviso il tre tipologie:
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Apprendistato professionalizzante.
Apprendistato di alta formazione e ricerca.
1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Dedicato ai giovani dai 15 anni fino ai 25, permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio.
La durata non può essere superiore a tre anni, o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale, ed è determinata in base alla qualifica da conseguire.
2. Apprendistato professionalizzante
E’ indirizzato ai giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, o 17 anni se possiedono una qualifica professionale, che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici e privati.
La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni (cinque per il settore artigianato) e permetterà al giovane di conseguire una qualifica attraverso una formazione trasversale e professionalizzante.
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca
Pensato per i giovani dai 18 ai 29 anni, permette di conseguire un titolo di studio universitario e di alta formazione, compresi il dottorato di ricerca, i diplomi rilasciati dagli Istituti tecnici superiori (ITS), nonché il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
I vantaggi
Quali sono i vantaggi per il datore di lavoro che decide di avviare un contratto di apprendistato?
Prima di tutto, gli apprendisti possono essere retribuiti meno rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni; questo perché possono essere inquadrati fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria di lavoratori che hanno la stessa mansione.
Sono notevoli gli incentivi economici per il datore di lavoro che stipula un contratto simile: la contribuzione agevolata o la deducibilità delle spese e dei contributi dalla base imponibile Irap.
Gli apprendisti sono poi esclusi dal computo dei dipendenti per determinati fini di leggi.
Che cosa succede se non vengono rispettati gli obblighi formativi nel contratto di apprendistato?
Il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione erogata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
Ser.Int.A offre assistenza ai datori di lavoro nell’espletamento di tutte le procedure relative alla formazione obbligatoria da svolgere. Contattaci per avere informazioni!
Sono aperte le iscrizioni a un corso di formazione professionale gratuito per ottenere l’attestato di qualifica di Analista di dati (Data Scientist). Il corso Data Scientist è finanziato dalla Regione Calabria allo scopo di favorire la formazione e l’occupazione di uomini e donne under 36 che trovano difficoltà ad inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.
Il corso di formazione professionale, ideato e organizzato da Goodwill(Associazione di promozione sociale) con la collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria, della Fondazione Consulenti per il Lavoro e 12 aziende calabresi, mira a formare una figura professionale specializzata che sappia utilizzare le nuove tecnologie e guidare l’informatizzazione aziendale partendo dall’analisi dei dati di ogni impresa.
Il corso di formazione si articola in 400 ore, di cui 240 di lezioni frontali e laboratoriali e 160 di stage in una delle aziende partner.
E’ aperta la selezione dei partecipanti (max 25); le domande potranno essere inviate via e-mail a info@goodwillteam.it entro e non oltre le ore 13.00 del 4 ottobre 2019.
Per maggiori informazioni inerenti i contenuti del corso, i requisiti di accesso e le modalità di presentazione delle domande, potete visitare la pagina dedicata.
Aggiornamento RLS: la circolare del Ministero del lavoro
La recente circolare del Ministero del Lavoro ha confermato l’obbligo dell’aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per tutte le aziende, a prescindere dal numero di soggetti occupati.
Riferimenti normativi
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), è un obbligo normativo previsto dall’articolo 47 del D. Lgs. n. 81 del 2008, secondo il quale in ogni azienda o unità produttiva deve essere garantita la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (art. 47, comma 2); ciò indipendentemente dalle dimensioni e dalla composizione di riferimento e, quindi, anche ove l’azienda o l’unità produttiva abbia un solo lavoratore.
L’obbligo dell’aggiornamento formativo
L’aggiornamento del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha una scadenza annuale, ed ha una durata di 4 ore per le aziende fino a 50 lavoratori, mentre è di 8 ore per le aziende oltre 50 lavoratori.
La formazione può essere assolta con la partecipazione del RLS a corsi in aula oppure online (se previsto dal CCNL).
Se non è stato nominato
In caso di mancata nomina da parte dei lavoratori, le funzioni RLS saranno svolte da un rappresentante territoriale (RLST), ossia da un delegato sindacale esterno che, per l’esercizio di dette funzioni, avrà diritto di accesso in azienda e ai relativi documenti sulla sicurezza.
Inoltre, l’azienda in cui non sia stato nominato il RLS, partecipa al finanziamento del Fondo di sostegno di cui all’art. 52, con un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato.
Come nominare il RLS
Le aziende prive di RLS, sono tenute ad informare i lavoratori della possibilità di nominare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A seguito di nomina, il datore di lavoro dovrà fare comunicazione all’Inail.
Iscriviti al prossimo corso
Corso in aula: 26 giugno 2019 ore 15.30 presso SERINTA SRL – Costo 35 euro
Corso online: fruibile in qualsiasi momento – Costo 35 euro
Corso di formazione online per Formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (24h o 48h)
Il corso di formazione per Formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro fornisce le nozioni di base necessarie a progettare ed erogare percorsi formativi sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) aziendali.
Durata
Il corso di formazione ha una durata di 24 o 48 ore più la verifica finale (90 minuti).
Modalità
Il corso si svolge interamente online, su una piattaforma e-learning a cui puoi accedere tutti i giorni.
Grazie alla Frequenza a distanza (FAD), infatti, non hai nessun vincolo di orario e scegli tu quando seguire le lezioni.
Tutor
Per ogni esigenza, avrai un tutor a disposizione che potrai contattare ai recapiti che ti verranno forniti.
Verifica finale
Al termine delle lezioni è prevista una verifica di apprendimento finale tramite un test di 30 domande, da svolgere in 90 minuti.
L’esito positivo è dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande. Se non dovessi superarlo, il test è ripetibile più volte gratuitamente.
Superato il test ti sarà rilasciato l’attestato di frequenza.
Scadenza corso
Il corso non ha una scadenza.
Per avere più informazioni sul corso o sulle modalità di iscrizione, contattaci senza impegno, saremo lieti di spiegarti meglio ogni cosa.
Cosa aspetti? Dai valore alla tua professionalità!
Grazie alla Formazione a distanza (Fad) potrai seguire i corsi Haccp sulla nostra piattaforma direttamente dal tuo pc: ti basta una connessione internet ed un computer.
E’ semplice e comodo:
Ti iscrivi
Decidi tu quando seguire le lezioni in base al tempo che hai a disposizione
Finito il corso, scarichi l’attestato
Per conoscere le modalità di iscrizione o per avere qualsiasi altra informazione puoi contattarci senza impegno.
Dai valore al tuo lavoro, certifica le tue competenze!
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