Archive for the ‘Sicurezza’ Category

Dall’Inail il nuovo Codice di Prevenzione Incendi (Co.P.I.)

L’INAIL ha messo a disposizione l’edizione aggiornata 2018 del Codice Di Prevenzione Incendi

INAIL mette a disposizione il Codice di Prevenzione Incendi (Co.P.I.), una pubblicazione nata dalla collaborazione tra Inail, Sapienza Università di Roma e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2016/2018.
Il Codice di Prevenzione Incendi, è un compendio che attraverso l’illustrazione di casi studio, propone soluzioni tecniche e progettuali in materia antincendio,  permettendo ai professionisti di inquadrare,  normativamente,  le varie problematiche reali.
La prevenzione degli incendi è finalizzata alla salvaguardia della vita umana, dei beni economici e ambientali. Rientra tra gli obblighi del Datore di Lavoro, come espressamente sancito dall’art. 46 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. (testo unico per la sicurezza) e specificato nel dettaglio dal d.m. 10 marzo 1998.
Le misure di prevenzione dovranno mirare da un lato a ridurre le probabilità dell’insorgere degli incendi, e dall’altro, a limitare le conseguenze dell’incendio, ed interesseranno: le caratteristiche degli edifici, degli impianti installati, dei materiali stoccati, dei processi produttivi, degli occupanti, ecc.
Pertanto, è evidente le soluzioni progettuali antincendio non potranno essere standard, ma dovranno essere adattate alle caratteristiche aziendali, rispettando nel contempo la normativa vigente.

Il compendio è così articolato:

Parte Generale che contiene:

  • Obiettivi ;
  • La progettazione antincendio;
  • L’approccio prescrittivo ;
  • L’approccio prestazionale e la Fire Safety Engineering ;
  • Il Codice di prevenzione incendi ;
  • La struttura del Codice ;
  • Campo di applicazione del Codice ;
  • La progettazione antincendio per le attività normate e non ;
  • I principi generali e il nuovo ruolo del progettista ;
  • La logica del Codice ;
  • La strategia antincendio ;
  • L’applicazione del Codice: un primo bilancio

Seconda parte: illustrazione dei casi studio:
La progettazione antincendio in un edificio adibito ad ufficio
La progettazione antincendio in un’autorimessa

Per consultare il compendio completo cliccate questo link

Sicurezza nelle scuole: le indicazioni sull’affollamento delle aule

Si riporta di seguito un articolo, tratto dal porta di PuntoSicuro, relativo alla sicurezza nelle scuole

In merito alla questione “affollamento aule” il principale riferimento è quanto indicato dal D.M. 26/08/1992: norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.

Il cap. 5.0 di tale decreto, riferendosi alle aule didattiche, riporta:

“Il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in 26 persone/aula; …omissis….”
Contrariamente a quanto potrebbe sembrare ad una prima superficiale lettura, tale articolo non prescrive affatto  che  un’aula non possa contenere più di 26 persone; infatti tale affollamento è invece utilizzato dai vigili del fuoco per definire (in sede di approvazione progetto) l’affollamento complessivo e di ogni piano dell’ edificio scolastico, e conseguentemente, per verificare se la larghezza dei corridoi e delle scale e delle uscite di sicurezza, sino sufficienti per garantire l’esodo di tutte le persone presenti.

Il capitolo che di tale decreto stabilisce il limite al numero di persone per singola aula, è invece il capitolo 5.6 (comma 3) il quale riporta:

“Le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti; le porte devono avere larghezza almeno di 1,20 m ed aprirsi nel senso dell’esodo quando il numero massimo di persone presenti nell’aula sia superiore a 25 ….”

Il legislatore ha poi chiarito che,

“nell’ambito delle strutture scolastiche costruite o utilizzate prima del 27/11/1994, i locali destinati ad aule didattiche e esercitazioni, non devono essere adeguati al 3° comma del p.to 5.6 dell’allegato al DM 26/8/1992, per quanto attiene la larghezza delle porte. La larghezza delle porte dei suddetti locali deve in ogni caso essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero della licenza di abitabilità, così come espressamente richiamato dall’art. 16, co. 3 del D.Lgs n. 242/1996 (Lett. Circ. prot. n. P954/4122 sott. 32 del 17/5/1996). “

Risulta pertanto evidente che il D.M. 26/8/92:
•specificando che “le aule didattiche devono essere servite da una porta ogni 50 persone presenti” non pone alcun limite all’affollamento massimo di ciascuna aula
•anzi, si esplicita che ogni aula può contenere anche più di 50 persone (si pensi ad esempio alle aule universitarie), a condizione che le porte siano sufficienti

Sulla base di quanto sopra evidenziato, ogni aula può pertanto contenere:
•fino a 25 persone se la porta si apre nel senso contrario all’esodo (verso l’interno del locale),
•fino a 50 persone se la porta si apre nel senso dell’esodo (verso il corridoio o comunque verso l’esterno del locale),
•più di 50 e fino a 100 persone se le porte sono almeno due e dimensionate per avere una capacità di deflusso adeguata, di cui una dotata di maniglione antipanico.

Ricordiamo che il modulo di uscita ha larghezza fissata in 60 cm (anche se il concetto di “modulo”, in questi ultimi anni, sta venendo superato).

Nelle scuole il legislatore, attraverso il D.M. 26/08/1992, ha fissato la capacità di deflusso in 60 persone/modulo.

Tutto ciò è peraltro in linea con i disposti del D.Lgs. 81/2008, all. IV, p.to 1.6.3, e con il D.M. 10 marzo 98 all. 3.5.

In linea di principio, per cause di forza maggiore e per brevi periodi (ad esempio per lo smistamento classi), sarebbe possibile utilizzare un’aula con la porta che si apre nel senso contrario all’esodo, con più di 25 persone, provvedendo a rimuovere la porta del locale o bloccandola in posizione di totale apertura, con l’adozione di tutte le misure del caso (disposizioni interne, vigilanza del preposto,…)

Cambiando poi fonte normativa, sono ancora oggi, spesso presi in considerazione e richiamati gli indici di cui al D.M. 18/12/1975, che fissavano, fra gli altri, i noti rapporti tra superficie del locale e numeri di studenti (c.d. indici di funzionalità didattica) pari a 1,8 m2/studente nelle scuole di grado inferiore (infanzie, primarie e secondarie di primo grado) ed a 1,96 m2/studente nelle scuole di grado superiore.

Chi tuttavia ancora faccia riferimento a tali parametri, trascura che il D.M. 18/12/1975 è stato abrogato dall’art. 12 della Legge n° 23 del 11/01/1996 (G.U. n.15 del 19/01/1996). In particolare l’art. 5 (comma 3) di tale legge riporta:

“fino all’approvazione delle norme regionali di cui al comma 2, possono (n.d.r.: e non devono) essere assunti quali indici di riferimento quelli contenuti nel decreto emanato dal Ministro per i lavori pubblici del 18 dicembre 1975”;

Pertanto l’assunzione di tali indici di riferimento non rappresenta (almeno attualmente) un obbligo ma una possibilità/facoltà e comunque, laddove fossero obbligatori, risulterebbero indici “minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nell’esecuzione delle opere di edilizia scolastica”; non sono pertanto indici finalizzati a garantire la sicurezza e la salute in ambito scolastico.

È a questo punto necessario ricordare che:
•quand’anche il DM 18.12.75 non fosse stato abrogato, gli indici di riferimento in esso riportati, sarebbero vincolanti in fase di progettazione e realizzazione di nuovi edifici scolastici e non in fase di gestione dell’attività scolastica; l’art 5.7 il decreto riporta: “Le norme di cui sopra, mentre per i progetti in corso di esecuzione, o già approvati, o in fase inoltrata di approvazione e per gli ampliamenti, adattamenti, completamenti di edifici già esistenti hanno carattere indicativo, debbono invece intendersi prescrittive per i progetti afferenti ai nuovi programmi ed a quelli già esistenti per i quali non ancora si è provveduto alla progettazione delle relative opere.” Ancora una volta ribadendo come tali indici, già al tempo di emanazione del decreto non costituirono un obbligo cogente nel caso particolare degli edifici  realizzati in data antecedente la sua entrata in vigore, ovvero per la maggior parte dei nostri edifici scolastici.
•Stante quanto sopra, gli indici di cui al decreto in parola, sono comunque stati assunti quali parametri di riferimento a garanzia di una sufficiente salubrità degli ambienti; in effetti tali parametri in relazione all’altezza minima degli ambienti, garantivano un adeguato volume d’aria allo studente.

Norme successive hanno poi fissato il limite di 20 studenti per classe, laddove fossero presenti disabili (ancora una volta senza riferirsi alla superficie del locale in questione); tuttavia tale prescrizione ha più recentemente perso la sua valenza, infatti con la circolare ministeriale (ministero dell’Istruzione) n. 10, AOODPIT Prot. n. 727, 21 marzo 2013, è stato chiarito che “Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni” introducendo una facoltà e non già un obbligo.

Allo stato attuale, sostanzialmente, non esistono quindi indici prescrittivi di affollabilità delle aule (e più in generale di tutti gli altri spazi), ed anzi le norme sull’organico scolastico (vedasi DPR 81/2009) impongono la costituzione di classi con un numero minimo di studenti, senza prendere in considerazione gli spazi in cui queste saranno inserite.

Ma ciò non è in contrasto con quanto previsto dalle norme antincendio, tanto è che già in precedenza, il Ministero dell’Interno si era pronunciato con la nota prot. N. P480/4122 sott. 32 del 6 maggio 2008, in cui, nel paragrafo conclusivo è scritto:

” un modesto incremento numerico della popolazione scolastica per singola aula, consentito dalle norme di riferimento del Ministero della Pubblica Istruzione, purché compatibile con la capacità di deflusso del sistema di vie di uscita, non pregiudica le condizioni generali di sicurezza”.

Discendono due considerazioni dovute:
•Il modesto incremento è convenzionalmente quantificato nel 10%, rispetto agli indici di cui al DM 18.12.1975
•Dal punto di vista della sicurezza antincendio, la condizione fondamentale è disporre di idonei percorsi di esodo, che chiaramente, dovranno essere presenti anche nelle aule.

È quindi ora che si comprende come, seppur rimosso il rapporto superficie/studente, sia comunque presente un vincolo, ovvero quello legato alla disposizione degli arredi e materiali presenti nei locali: se il vigile del fuoco ritiene che lo spazio minimo da garantire per il passaggio di una persona, sia di 60 cm (appunto il modulo), è evidente che tale spazio (utile, ovvero privo di ingombri) dovrà essere rispettato nelle scelte di disposizione degli arredi (non solo i banchi), dei materiali,  e nella scelta di ulteriore incremento del numero di studenti nel locale in questione, in maniera che da ciascun  posto a sedere e fino alla porta del locale sia rispettata tale condizione.

Più in pratica: tra un banco ed il successivo, ovvero tra due file di banchi, dovranno essere garantiti almeno 80 cm (distanza da intendersi tra i bordi dei tavoli), così da avere considerato l’ingombro di sedie, giacche, zaini e quant’altro.

Sia chiarito come ciascun banco non debba costituire “un’isola” attorniata da 80 cm di spazio libero, ma che i passaggi verso la porta dovranno rispettare tale condizione: questo significa che i banchi possono essere raggruppati anche in file da  2 o 3 per volta, ma in questa seconda ipotesi dovranno avere un corridoio su entrambi i lati (2 studenti evacueranno da un lato ed uno dall’altro), mentre i banchi organizzati in coppia potrebbero essere lasciati a ridosso del muro da un lato (anche se è sempre consigliabile lasciare lo spazio su entrambi i lati laddove possibile). Tale misura di sicurezza dovrebbe poi essere resa nota attraverso, idonee procedure (prescrizioni, ordini di servizio, regolamento della sicurezza,…) e quotidianamente dovrebbe esserne verificata l’effettiva applicazione.

È evidente che laddove non sia garantita tale condizione, sarà necessario concordare con gli uffici competenti l’impossibilità di accogliere ulteriori studenti (ed eventualmente programmarne la riduzione), o più propriamente (visti i vincoli normativi in termini di organici) ridurre i materiali didattici presenti nelle aule, allo stretto necessario, arrivando sino alla loro eliminazione (rimozione di tutte le librerie, mobili, etc che occupando spazio riducono i passaggi in questione).

In conclusione: è evidente che oggi, rispetto agli anni ’70, in cui furono definiti gli indici, viviamo un periodo dove la didattica è in forte e continua evoluzione e richiederebbe spazi differenti (più ampi per accogliere maggiori attrezzature, strumenti e supporti); tuttavia la norma o meglio il legislatore, sembra non volersi preoccupare della questione, puntando unicamente sulla organizzazione efficiente del sistema (gestione di un maggior numero di studenti con un organico minore).

In questa situazione viene ad assumere un ruolo rilevante la valutazione del rischio stress lavoro correlato; in conseguenza a tale valutazione, sentito il parere del GV (Gruppo di Valutazione) sarà necessario adottare misure correttive che potranno ad esempio consistere in attività che interrompano frequentemente l’attività ordinaria in aula didattica.

Ing. Marco Piatti

Consulente sicurezza nelle Scuole

 

 

Salute e sicurezza nell’alternanza scuola-lavoro

Obblighi sicurezza alternanza scuola-lavoro: un Articolo di PuntoSicuro.it illustra gli obblighi per gli attori coinvolti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

La riforma denominata “La Buona Scuola” ha fatto fare un “balzo in avanti al rapporto fra scuola e lavoro”, come ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefania Giannini; l’alternanza diventa da quest’anno “un elemento strutturale dell’offerta formativa”. Con almeno 400 ore da effettuare negli ultimi tre anni degli istituti tecnici e professionali e 200 nei licei.

La nuova legge di riforma n. 107/15 all’art. 1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l’obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado.

Dal comma 33 al 38 si parla di alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado, da svolgersi anche in periodo estivo; verranno adattate anche a tali attività le norme sui diritti delle studentesse e degli studenti.

Dal comma 39 al 44 sono previsti finanziamenti ed un registro presso le Camere di commercio per le imprese che realizzeranno l’alternanza. Più in particolare il D.Lgs 15/4/2005, n. 77 applicativo della l. 28/03/2003, n. 53 (riforma Moratti) ha introdotto la normativa sull’alternanza scuola-lavoro.

L’alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art. 4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77.

Ma quali sono le ricadute in termini di tutela della salute e sicurezza degli studenti (lavoratori)?

L’ampia formulazione dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., secondo il quale deve essere considerato “lavoratore” ogni “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere”, viene ulteriormente specificata in relazione all’allievo “degli istituti di istruzione ed universitari (…) nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”. Perciò tutto sta a capire se sono tutelati gli studenti e l’ambito effettivo della tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, la rete di tutela è peraltro destinata a doversi allargare, costringendo ad interfacciarsi, con auspicabile effetto positivo, figure che, funzionalmente, afferiscono a realtà organizzative autonome e separate, rispettivamente rappresentate dal soggetto proponente (istituto scolastico/formativo) e dal soggetto ospitante (azienda): i due datori di lavoro (Dirigente scolastico e titolare dell’azienda ), i due tutor, i due R.S.P.P., e così via. Nell’intento di favorire i meccanismi di interazione fra questi attori, il gruppo di lavoro dovrà innanzitutto definire l’attribuzione delle rispettive competenze.

Assieme alla cooperazione sinergica di tutte le figure coinvolte, l’altro elemento imprescindibile per il buon esito del progetto è l’approccio propositivo dello studente-lavoratore, figura centrale dell’iniziativa, che deve interpretare al meglio l’opportunità che gli viene offerta, investendo energie in termini di disponibilità e volontà di apprendimento.

Per mettere lo studente-lavoratore nelle condizioni di maturare “in sicurezza” questa esperienza di crescita formativa-professionale, non è sufficiente che le attrezzature, i locali, gli impianti e quant’altro siano a norma di legge, ma è indispensabile che egli sia preliminarmente coinvolto in un percorso educativo tale da garantirgli un’adeguata formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rendendolo contestualmente consapevole di essere parte attiva del sistema di tutela.

Quali sono gli obblighi previsti?

Innanzitutto, il Dirigente scolastico (datore di lavoro dello studente) dovrà valutare i rischi legati alla realizzazione degli stage o dell’alternanza scuola-lavoro, e programmare le relative misure di prevenzione e di gestione affinché gli studenti siano il più possibile tutelati.

In questa prospettiva risulta necessario incentivare la collaborazione tra il referente d’istituto e il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’istituto.

Nel selezionare aziende idonee ad ospitare allievi in stage è obbligatorio considerare la sicurezza come requisito vincolante. Ciò richiede conoscenze anche in materia di sicurezza da parte del referente d’istituto ma anche la definizione di procedure per acquisire informazioni da parte dell’azienda.
Nella convenzione fra scuola e singole aziende che ospitano gli allievi dovranno essere espressi gli impegni delle parti.

Per quanto concerne quelli relativi alla sicurezza, l’azienda dovrà garantire:

  • l’osservanza degli obblighi di legge;
  • la valutazione dei rischi riferita all’esperienza di stage;
  • la fornitura dei DPI, allorché la mansione svolta dall’allievo lo preveda;
  • la sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le attività alle quali potrà essere adibito
  • l’informazione dell’allievo sui rischi dell’azienda e della mansione a cui sarà adibito;
  • l’informazione dell’allievo sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto;
  • l’integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. un tutor aziendale.

L’impegno per l’istituto scolastico riguarderà:

  • le garanzie assicurative dell’allievo;
  • la formazione generale come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11;
  • un responsabile scolastico del progetto

Per tutto ciò quindi, nonostante la specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi, l’istituzione scolastica è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola lavoro, garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli allievi. Il dirigente Scolastico, avrà cura di verificare che l’ambiente di apprendimento sia consono al numero degli alunni ammessi in una struttura e adeguato alle effettive capacità tecnologiche, organizzative e didattiche della stessa.

Fondamentali per lo sgravio degli impegni a carico delle istituzioni scolastiche risulteranno le collaborazioni che le stesse riusciranno ad attivare, congiuntamente agli Uffici Scolastici Regionali, con accordi territoriali presso gli enti preposti per competenza, in modo tale da:

• garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.;

• assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli studenti impegnati, nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;

• stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza;

• ricevere preventivamente dall’istituzione scolastica o formativa un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 e 37, commi 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, anche al fine del riconoscimento del credito formativo permanente.

È evidente che uno dei maggiori sforzi su cui le parti dovranno concentrare la propria attenzione consiste nella pianificazione della informazione e formazione da garantire allo studente lavoratore: in particolare è necessario dare evidenza delle informazioni date da parte dell’Istituto e del tipo (argomenti e tempistica) di formazione fornita; ciò al fine permettere alla struttura ospitante (Azienda) di integrare idoneamente la formazione anche sulla base della propria esperienza (organizzativa e produttiva).

Se le informazioni di base  (“attività produttive in generale”) dovranno essere illustrate dall’Istituto scolastico, le particolarità (condizioni specifiche, procedure, ambienti di lavoro, misure di prevenzione collettive, DPI etc. ) del lavoro potranno essere erogate con maggiore efficacia dall’Azienda. In proposito anche la struttura ospitante dovrà, all’interno della sua valutazione, aver preso in considerazione tutti i rischi relativi all’attività svolta dagli studenti, senza accontentarsi di indicazioni generiche: esistono in particolare dei rischi supplementari derivanti dalle particolari modalità dell’inserimento nell’impresa, da fattori psicologici, dalla non abitudine ai comportamenti convenzionali di ciascun ambiente di lavoro, dall’utilizzo di macchinari e strumenti spesso nuovi, e su questi rischi l’Azienda dovrà assicurare adeguata informazione e formazione specifica, cosa che assumerà vero valore preventivo se effettuato sul campo.

Preme ricordare, al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione specifica sui rischi di lavoro, che possono essere:

a. stipulati dagli Uffici Scolastici Regionali, appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti negli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012;

b. svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione generale, come previsto dall’allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011;

c. promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito lo studente-lavoratore richiedano una sorveglianza medica speciale, l’azienda ospitante è tenuta a darne tempestiva informazione all’istituto scolastico che ha l’onere di organizzare con il proprio medico competente le visite, nonché di gestire eventuali prescrizioni mediche riguardanti l’idoneità (parziale o totale) al lavoro.

In continuità, ma a ben vedere anche in evoluzione con la normativa di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, si considera obbligo assolto mediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale.

Tale visita medica, dovrebbe:

• avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;

• consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.

Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28 del citato decreto legislativo 81/2008, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l’assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati.

 Appare chiaro il ruolo determinante oltre che dei soggetti coinvolti, nel novero delle responsabilità, soprattutto della ditta ospitante per quanto riguarda tutti gli aspetti di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro conseguenti all’applicazione del D.Lgs 81/08 e s.m.i..

Dunque, se da un lato era l’ora che la scuola si occupasse anche di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, maggiore attenzione da parte del legislatore nella definizione delle reali modalità di prevenzione non avrebbe guastato, soprattutto all’interno di questi percorsi.

fonte: PUNTO SICURO

dott.ssa Lisanna Billeri e dott. Gianfranco Bianucci

Tecnici della prevenzione

Unità Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Az. USL Toscana Centro, zona Valdinievole

Sicurezza nei luoghi di lavoro: il testo coordinato del D.lgs. 81/08

Sul sito dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (www.ispettorato.gov.it), è stato pubblicato il testo aggiornato e coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 con le ultime novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si tratta della versione di LUGLIO 2018 e relativa al testo aggiornato e coordinato del D.lgs. 81/08.

Le modifiche introdotte fanno riferimento alle ultime novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro:

  • Aumento delle sanzioni amministrative ed ammende previste per le violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, introdotte dal Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018, ed in vigore a partire dal 1° luglio 2018;
  • Indicazioni sulle misure di prevenzione da adottare per gli impianti, servizi e linee ferroviarie gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Legge 26 aprile 1974, n. 191);
  • Nuove indicazioni sul rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi (circolare n. 10 del 28/05/2018);
  • Risposta all’interpello relativo alla valutazione dei rischi per la Polizia Municipale;
  • Risposta all’interpello relativo all’applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto concerne i tirocini formativi e l’alternanza scuola-lavoro;
  • Risposta all’interpello relativo al dispositivo vigilante a bordo di mezzi ferroviari:
  • Elenco aggiornato dei dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

CLICCARE QUI PER VISUALIZZARE IL TESTO

Sicurezza in agricoltura: il lavoro in serra

Sicurezza in agricoltura: il lavoro in serra

Un seminario Inail a Lamezia Terme ha illustrato i risultati di alcuni studi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori agricoli nelle serre.

Nel corso degli studi sono state coinvolte diverse Aziende Agricole, e sono stati affrontati diversi aspetti:

  • Scenari di esposizione a pesticidi in serra
  • Campagne di misura dei pesticidi nel territorio calabrese
  • Procedura di valutazione del rischio chimico inalatorio in serra
  • Il rischio biologico nelle serre
  • Il rischio fisico ed ergonomico nelle attività di lavoro condotte in serra
  • Benessere termico e consumo metabolico nelle attività agricole in serra
  • Valutazione della sensibilizzazione cutanea
  • Lavoratori stranieri in agricoltura: la percezione del rischio per la salute e sicurezza
  • Il rischio oncologico da pesticidi

Quando le attività agricole vengono effettuate in serra si ha, da un lato, un accumulo dei contaminanti aerodispersi, dall’altro, un incremento di temperatura e umidità relativa che può potenzialmente condizionare sia la capacità inalatoria che di assorbimento cutaneo. In tale scenario di esposizione, la valutazione del rischio può risultare particolarmente complessa e gli strumenti generalmente utilizzati non risultano sempre efficaci. Malgrado l’obbligo della valutazione del rischio, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., ad oggi non esiste una procedura formalizzata per la valutazione del rischio chimico per le colture in serra.

Atti del seminario https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-la-ricerca-prevenzionale-per-la-tutela-della-salute.html

Fonte: INAIL

Edizione aggiornata del Testo Unico D.lgs. 81/08 Maggio 2018

Salute e sicurezza sul lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la nuova versione del d.lgs. 81/08-edizione maggio 2018- in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.

clicca qui per scaricare il testo

Il testo è integrato con circolari, accordi Stato Regioni, interpelli e altre fonti normative e amministrative e norme.

Novità nella versione di maggio 2017:

  • inserite le circolari n. 21 del 07/07/2016, n. 23 del 22/07/2016, n. 28 del 30/08/2016; n. 11 del 17/05/2017

 

  • inserito l’Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni contenente altresì disposizioni modificative agli accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3, del 21 dicembre 2011 ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 (G.U. Serie Generale n.193 del 19/08/2016)

 

  • Sostituito il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 con il decreto dirigenziale del 1 agosto 2016 riguardante il quinto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria

 

  • modifiche introdotte all’art. 4, comma 1, del decreto 9/07/2012 e agli allegati 3A e 3B ai sensi del decreto 12 luglio 2016, pubblicato sulla GU n.184 del 8/08/2016, in vigore dal 09/08/2016

 

 

  • modifiche introdotte agli articoli 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 219, commi 1, lettere a) e b), e 2, lettere a) e b), all’allegato XXXVI, nonché l’introduzione dell’articolo 210-bis, previste dal decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 (GU n.192 del 18/08/2016, in vigore dal 02/09/2016)

 

  • sostituito il decreto dirigenziale del 18 marzo 2016 con il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 riguardante il tredicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 inserito il Decreto 25 maggio 2016, n. 183, recante “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 226 del 27 settembre 2016, Serie Generale

 

  • inserito il Decreto Interdirettoriale n. 35/17, che regolamenta il provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell’iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017

 

  • inseriti gli interpelli dal n.11 al n. 19 del 25/10/2016

 

  • modifiche agli articoli 18, comma 1-bis e 53, comma 6, nonché all’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), in vigore dal 30/12/2016
  • corretti i box sanzionatori degli artt. 153 e 155 (eliminata la sanzione a carico del preposto) e di tutti gli articoli sanzionati di cui al Titolo II (inserito tra i contravventori anche il dirigente)

 

  • eliminate la nota n. 33 (box sanzionatorio art. 26, comma 3, quarto periodo) e la nota n. 63 (art. 55, comma 5, lett. d.), nonché corrette le colorazioni dell’art. 26, comma 3, indicanti le norme sanzionate a causa di un refuso

 

  • inserito un commento personale nei box sanzionatori di cui agli artt. 225, 226, 228, 229, 235, 236, 239, 240, 241, 242, 248 e 254 per le sanzioni a carico del preposto

 

  • integrato il commento personale n. 37 a seguito della modifica normativa al comma 3 dell’art. 1 della Legge 177/2012 e dall’emanazione del decreto 11 maggio 2015, n. 82, recante “Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177”, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26/06/2015 ed entrato in vigore il 11/07/2015