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Dall’Inail il nuovo Codice di Prevenzione Incendi (Co.P.I.)

L’INAIL ha messo a disposizione l’edizione aggiornata 2018 del Codice Di Prevenzione Incendi

INAIL mette a disposizione il Codice di Prevenzione Incendi (Co.P.I.), una pubblicazione nata dalla collaborazione tra Inail, Sapienza Università di Roma e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’ambito dei progetti previsti nel Piano delle attività di ricerca dell’Inail per il triennio 2016/2018.
Il Codice di Prevenzione Incendi, è un compendio che attraverso l’illustrazione di casi studio, propone soluzioni tecniche e progettuali in materia antincendio,  permettendo ai professionisti di inquadrare,  normativamente,  le varie problematiche reali.
La prevenzione degli incendi è finalizzata alla salvaguardia della vita umana, dei beni economici e ambientali. Rientra tra gli obblighi del Datore di Lavoro, come espressamente sancito dall’art. 46 del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. (testo unico per la sicurezza) e specificato nel dettaglio dal d.m. 10 marzo 1998.
Le misure di prevenzione dovranno mirare da un lato a ridurre le probabilità dell’insorgere degli incendi, e dall’altro, a limitare le conseguenze dell’incendio, ed interesseranno: le caratteristiche degli edifici, degli impianti installati, dei materiali stoccati, dei processi produttivi, degli occupanti, ecc.
Pertanto, è evidente le soluzioni progettuali antincendio non potranno essere standard, ma dovranno essere adattate alle caratteristiche aziendali, rispettando nel contempo la normativa vigente.

Il compendio è così articolato:

Parte Generale che contiene:

  • Obiettivi ;
  • La progettazione antincendio;
  • L’approccio prescrittivo ;
  • L’approccio prestazionale e la Fire Safety Engineering ;
  • Il Codice di prevenzione incendi ;
  • La struttura del Codice ;
  • Campo di applicazione del Codice ;
  • La progettazione antincendio per le attività normate e non ;
  • I principi generali e il nuovo ruolo del progettista ;
  • La logica del Codice ;
  • La strategia antincendio ;
  • L’applicazione del Codice: un primo bilancio

Seconda parte: illustrazione dei casi studio:
La progettazione antincendio in un edificio adibito ad ufficio
La progettazione antincendio in un’autorimessa

Per consultare il compendio completo cliccate questo link

Sicurezza nei luoghi di lavoro: il testo coordinato del D.lgs. 81/08

Sul sito dell’Ispettorato Nazionale del lavoro (www.ispettorato.gov.it), è stato pubblicato il testo aggiornato e coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 con le ultime novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si tratta della versione di LUGLIO 2018 e relativa al testo aggiornato e coordinato del D.lgs. 81/08.

Le modifiche introdotte fanno riferimento alle ultime novità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro:

  • Aumento delle sanzioni amministrative ed ammende previste per le violazioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, introdotte dal Decreto direttoriale dell’INL n. 12 del 6 giugno 2018, ed in vigore a partire dal 1° luglio 2018;
  • Indicazioni sulle misure di prevenzione da adottare per gli impianti, servizi e linee ferroviarie gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Legge 26 aprile 1974, n. 191);
  • Nuove indicazioni sul rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi (circolare n. 10 del 28/05/2018);
  • Risposta all’interpello relativo alla valutazione dei rischi per la Polizia Municipale;
  • Risposta all’interpello relativo all’applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto concerne i tirocini formativi e l’alternanza scuola-lavoro;
  • Risposta all’interpello relativo al dispositivo vigilante a bordo di mezzi ferroviari:
  • Elenco aggiornato dei dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11.

CLICCARE QUI PER VISUALIZZARE IL TESTO

Nuovi adempimenti per la sicurezza antincendio nelle scuole ed asili nido

Nuove disposizioni: quali gli adempimenti antincendio nelle scuole e gli asili nido?

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi, il D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011, le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido rientrano tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (allegato I).

Tipologie di scuole ed asili interessati dal provvedimento
Nello specifico il regolamento antincendio coinvolge le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti e gli Asili nido con oltre 30 persone presenti. Le regole sono valide per le nuove progettazioni ma anche per gli edifici esistenti.

Gli obiettivi
Gli obiettivi del nuovo regolamento antincendio nelle scuole ed asili nido, si riferiscono a:

  • minimizzare le cause di incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Gli interventi per le nuove progettazioni/costruzioni

Gli asili nido con oltre 30 persone presenti di nuova progettazione/costruzione, dovranno rispettare la regola tecnica contenuta nel DM 16 luglio 2014 in termini di:

  • ubicazione (esempio: accesso di mezzi di soccorso,…)
  • caratteristiche costruttive (esempio: resistenza al fuoco, compartimentazione,..)
  • misure per il dimensionamento del sistema di esodo (esempio: vie di esodo, affollamento, vie di uscita, larghezza via di esodo, …)
  • aree ed impianti a rischio specifico (esempio: cucine, depositi, biancheria, ..)
  • impianto elettrico
  • mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (esempio: estintori, idranti, ..)
  • impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
  • segnaletica di sicurezza
    organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
  • informazione e formazione antincendio (tutto il personale che opera nella struttura dovrà essere formato con il programma relativo alle attività di rischio medio ed un’aliquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini, dovrà anche avere acquisito il relativo attestato di idoneità tecnica.)

Adempimenti per le attività già avviate
Per le scuole e gli asili nido già esistenti si dovranno programmare le attività di adeguamento degli edifici.
A tal proposito il DM 16 luglio 2014 suddivide in tre livelli di priorità le diposizioni da attuare.

Antincendio: le indicazioni prioritarie per le scuole
Il provvedimento stabilisce che, per le scuole, i livelli di priorità programmatica sono:
livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del DM 26 agosto 1992 relative a: impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio.
livello di priorità B – osservanza delle disposizioni DM 26 agosto 1992 relative a: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi;
livello di priorità C – le restanti disposizioni del decreto.

Antincendio: le indicazioni prioritarie per gli asili
Per l’adeguamento antincendio degli asili i livelli di priorità programmatica sono:
livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del DM 16 luglio 2014relative a: servizi di sicurezza; illuminazione di sicurezza; estintori; allarme acustico; segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; informazione e formazione antincendio.
livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza; servizi di sicurezza.
livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto.

Per Approfondimenti clicca qui.

Sicurezza a scuola: i dirigenti chiedono la modifica del D.Lgs.81/08

Sicurezza a scuola
I Dirigenti scolastici italiani chiedono la modifica del D.Lgs.81/08, relativamente alle responsabilità loro attribuite in quanto individuati Datori di lavoro delle istituzioni scolastiche che dirigono. (altro…)