Privacy durante le feste: alcuni accorgimenti importanti
Durante il periodo delle festività è più facile del solito dimenticare di tutelare la propria privacy o quella degli altri. Tra promozioni pubblicitarie, messaggi di auguri, foto e video durante i festeggiamenti, reti wi-fi gratuite a cui collegarsi, le occasioni di contatto virtuale si moltiplicano.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha stilato una lista di informazioni utili su come tutelare i propri dati personali e la riservatezza durante le feste.
1) Auguri a prova di privacy
Nel periodo natalizio si ricevono e si inviano molti messaggi o cartoline d’auguri virtuali tramite sms, sistemi di messaggistica, e-mail e social network. Alcuni messaggi potrebbero però contenere virus, link a servizi a pagamento o tentativi di phishing e programmi potenzialmente dannosi, come ransomware o software spia. E’ quindi bene fare attenzione prima di scaricare programmi, aprire eventuali allegati o cliccare su link contenuti nel testo o nelle immagini presenti all’interno dei messaggi ricevuti.
2) Foto e video sotto l’albero
Non tutti vogliono apparire nelle foto di pranzi, cene e festeggiamenti che spesso si pubblicano online, essere riconosciuti o far sapere dove e con chi trascorrono le feste natalizie. Se si postano foto o videoin cui compaiono altre persone, è sempre meglio prima accertarsi che queste siano d’accordo, soprattutto se si inseriscono anche dei tag con nomi e cognomi.
E’ abitudine diffusa, soprattutto durante le festività, condividere foto e video in cui compaiono bambini. Occorre sempre ricordare che le immagini dei minori pubblicate online potrebbero essere visualizzate e scaricate anche da malintenzionati: evitare quindi di “postarle”, oppure limitare le impostazioni di visibilità delle immagini sui social network solo ai propri conoscenti “amici”.
In alternativa, si possono utilizzare alcune accortezze, come rendere irriconoscibile il viso del minore (ad esempio, utilizzando programmi di grafica per inserire “pixel” sui volti, disponibili anche gratuitamente online, o coprirli semplicemente con una “faccina” emoticon).
3) “Pacchi” di Natale
Diffidare sempre di offerte con sconti straordinari su viaggi e regali da ottenere solo a condizione di effettuare determinate operazioni (ad esempio, cliccare su link, fornire dati personali o bancari, ecc.), che possono arrivare via social network, e-mail, chat o sms.
Un pericolo che aumenta nel periodo delle feste è quello delle false notifiche di spedizione, che avvisano dell’aggiornamento di un ordine o della necessità di ritirare un pacco.
Nei casi dubbi, quando non si è effettuato alcun acquisto e non si attende alcuna consegna, è bene evitare di fornire dati personali online e non aprire link sospetti o installare eventuali software indicati come necessari per completare le operazioni di spedizione e consegna. Le aziende del settore, infatti, operano abitualmente tramite altri canali.
In generale, se si utilizzano servizi online per fare regali o per prenotare vacanze, è più prudente usare carte di credito prepagate o altri sistemi di pagamento che permettono di evitare la condivisione di dati del conto corrente o della carta di credito.
E’ inoltre utile impostare avvisi (alert) per essere a conoscenza in tempo reale delle transazioni che avvengono sul conto o sulla carta di credito e accorgersi di eventuali addebiti non autorizzati per poter intervenire rivolgendosi subito alla propria banca o al gestore della carta.
Altra importante accortezza è controllare l’indirizzo internet dei siti su cui si fanno pagamenti online: in particolare, verificare se corrisponde al nome dell’azienda che dovrebbe gestirlo e se vengono rispettate le procedure di sicurezza standard per i pagamenti online (ad esempio, la URL – cioè l’indirizzo – del sito deve iniziare con “https” e avere il simbolo di un lucchetto).
4) App senza sorprese
Durante le feste molti utenti di smartphone e tablet scaricano app gratuite per avere accesso a promozioni o negozi online, per creare e inviare cartoline di Natale o attivare giochi. Queste applicazioni possono anche nascondere virus o malware.
Per proteggersi, buone regole sono:
scaricare le app solo dai market ufficiali;
leggere con attenzione le descrizioni delle app (se, ad esempio, nei testi sono presenti errori e imprecisioni, c’è da sospettare);
consultare eventuali recensioni di altri utenti nell’uso di una determinata app, di una piattaforma per il download di film, di un sito, ecc. per verificare se sono segnalati problemi riguardanti la sicurezza dei dati;
evitare che i minori possano scaricare film, app o altri prodotti informatici da soli, magari impostando limitazioni d’uso sul loro smartphone o creando profili con impostazioni d’uso limitate se usano quello dei genitori.
5) Se parti non lasciare il buonsenso a casa
Se durante le feste di Natale si parte per le vacanze, meglio evitare di pubblicare sui social media informazioni che possono rivelare per quanto tempo si sarà assenti e in quali giorni: potrebbero essere utili a eventuali malintenzionati. In ogni caso, è sempre bene evitare di diffondere online informazioni che permettono di individuare l’indirizzo di casa o il posto dove di solito si parcheggia l’auto.
Se sono presenti in casa prodotti e sistemi domotici, è importante ricordare che questi dispositivi possono essere esposti ad attacchi informatici, virus e malware. E’ quindi bene assicurarsi che siano protetti, ad esempio impostando password robuste e aggiornando costantemente il software per garantire una maggiore protezione.
Prima di partire meglio spegnere o disconnettere i dispositivi smart non indispensabili. Per quelli che restano operativi, si possono eventualmente impostare sistemi di alert per controllare a distanza il loro funzionamento e monitorare anche lo stato della propria abitazione.
6) In albergo o al ristorante, Wi-Fi gratuito ma con prudenza
Durante una vacanza natalizia è bene ricordare che le connessioni offerte da locali e hotel potrebbero non essere protette e rendere pc, smartphone e tablet esposti a virus, software malevoli o intrusioni esterne da parte di malintenzionati a caccia di dati personali.
Se non si è certi degli standard di sicurezza del wi-fi gratuito offerto dai luoghi che ci ospitano, è opportuno adottare sempre alcune accortezze, come evitare di accedere a servizi online che richiedono credenziali di accesso (ad esempio, la propria webmail, i social network, il conto corrente, ecc.) o fare acquisti online con la carta di credito.
7) Se il drone viene in vacanza con noi
Se si fa volare a fini ricreativi un drone munito di fotocamera nei luoghi delle vacanze natalizie, ad esempio in montagna o al mare, è bene evitare di invadere gli spazi personali e la riservatezza delle persone.
9) Giocattoli smart, privacy smart
Se per Natale si decide di regalare ai più piccoli uno smart toy, cioè un giocattolo intelligente e interattivo, occorre ricordare che questi dispositivi divertenti e spesso anche educativi possono raccogliere e trattare dati personali degli utilizzatori piccoli e grandi.
9) La miglior difesa
Aggiornamenti software costanti e programmi antivirus dotati anche di anti-spyware e anti-spam possono costituire buone precauzioni per evitare furti di dati o violazioni della privacy di smartphone, tablet e pc.
Ma soprattutto è importante ricordare che le migliori difese da possibili violazioni della nostra privacy sono:
la consapevolezza nell’uso delle tecnologie;
l’accortezza nel diffondere i nostri dati personali.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare anche la sezione Diritti del sito web www.garanteprivacy.it e le campagne di informazione del Garante.
Gli istituti scolastici, a maggior ragione perchè i dati riguardano prevalentemente i minorenni, sono tenuti per legge a rispettare la privacy e tutelare e proteggere i dati personali che trattano.
Le scuole, sia pubbliche che private, hanno l’obbligo di informare (tramite un’apposita informativa) i diretti interessati delle caratteristiche e modalità del trattamento dei loro dati, indicando i responsabili del trattamento.
Gli interessati non sono solo gli studenti, ma anche le famiglie, e gli stessi professori.
Di seguito, le risposte del Garante per la protezione dei dati personali alle FAQ relative alla Privacy a Scuola.
1) La scuola deve rendere l’informativa?
Sì. Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private – hanno l’obbligo di far conoscere agli “interessati” (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali. Devono cioè rendere noto – attraverso un’adeguata informativa con le modalità ritenute più opportune, eventualmente anche online – quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.
2) È possibile accedere ai propri dati personali detenuti dagli istituti scolastici?
Sì. Ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di farle rettificare se erronee o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al “titolare del trattamento” (in genere l’istituto scolastico di riferimento). Se la scuola non risponde o il riscontro non è adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria.
3) È possibile accedere alla documentazione relativa ad alunni e studenti in possesso della scuola?
Sì. È possibile accedere agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dalla scuola ai sensi dalla legge n. 241 del 1990 (artt. 22 ss.)
4) In caso di delega per prelevare il proprio figlio a scuola, è necessario fornire copia della carta d’identità del delegante e del delegato?
Sulla base del principio generale di accountability, è facoltà delle istituzioni scolastiche regolare e modulare tale modalità, assicurando al tempo stesso le cautele necessarie a garantire l’identificabilità dei soggetti coinvolti e che i dati eventualmente raccolti siano protetti (da accessi abusivi, rischi di perdita o manomissione) con adeguate misure di sicurezza.
5) Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici?
Sì. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal MIUR. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle “prove differenziate” sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.
6) Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali?
Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali (es. dati sulle convinzioni religiose, dati sulla salute) solo se espressamente previsto da norme di legge o regolamentari. In ogni caso non possono essere diffusi i dati relativi alla salute: non è consentito, ad esempio, pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità oppure quegli degli alunni che seguono un regime alimentare differenziato per motivi di salute.
7) Nelle comunicazioni scuola-famiglia possono essere inseriti dati personali degli alunni?
No, nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di bullismo o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate).
8) Chi può trattare i dati degli allievi disabili o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)?
La conoscenza di tali dati è limitata ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad esempio i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato (L. n. 104/92, L. n. 328/2000 e D.Lgs. n. 66/2017).
9) L’utilizzo degli smartphone all’interno delle scuole è consentito?
Spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l’utilizzo degli smartphone all’interno delle aule o nelle scuole stesse. In ogni caso, laddove gli smartphone siano utilizzati per riprendere immagini o registrare conversazioni, l’utilizzo dovrà avvenire esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.
10) Violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici?
No. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.
11) È possibile registrare la lezione da parte dell’alunno?
Sì. È lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti…) e ottenere il loro consenso.
12) Gli allievi con DSA possono utilizzare liberamente strumenti didattici che consentano loro anche di registrare (c.d. “strumenti compensativi e aumentativi”)?
Sì. La specifica normativa di settore (L. n. 170/2010) prevede che gli studenti che presentano tali disturbi hanno il diritto di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica. In particolare, viene stabilito che gli studenti con diagnosi DSA possono utilizzare gli strumenti di volta in volta previsti dalla scuola nei piani didattici personalizzati che li riguardano (ivi compreso il registratore o il pc). In questi casi non è necessario richiedere il consenso delle persone coinvolte nella registrazione.
13) Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale ATA?
Sì. Questo consente a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e il proprio punteggio. Tali liste devono però contenere solo il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. È invece eccedente la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati.
14) Si possono installare telecamere all’interno degli istituti scolastici?
Sì, ma l’eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso le scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. Può risultare ammissibile l’utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l’edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli. Le telecamere che inquadrano l’interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. [Progetti di revisione della disciplina sull’utilizzo degli strumenti di videosorveglianza negli istituti scolastici sono attualmente all’attenzione del Parlamento.]
15) Le scuole possono consentire a soggetti legittimati di svolgere attività di ricerca tramite questionari, da sottoporre agli alunni, contenenti richieste di informazioni personali?
Sì, ma soltanto se i ragazzi e, nel caso di minori, chi esercita la responsabilità genitoriale, siano stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e sulle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali degli alunni e, ove previsto, abbiano acconsentito al trattamento dei dati. Ragazzi e genitori devono, comunque, avere sempre la facoltà di non aderire all’iniziativa.
Per tutti gli adempimenti in materia di Privacy, Ser.Int.A offre la propria assistenza ad aziende, enti, associazioni, professionisti e più in generale a tutti i soggetti che necessitano di realizzare un trattamento di dati.
Puoi contattarci senza impegno, saremo lieti di darti maggiori informazioni.
Denuncia impianto messa a terra: quando e come va fatta
Le verifiche degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche rappresentano un argomento complesso, disciplinato dal “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462).
Forse non tutti sanno che, da maggio 2019, l’Inail ha messo a disposizione l’applicativo CIVA per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica, anche con riferimento alla denuncia di impianti di messa a terra e alla denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche.
Verifica dell’impianto di messa a terra
La verifica dell’impianto di messa a terra comprende queste attività:
Esame della documentazione
Esame a vista dei luoghi e degli impianti
Effettuazione di prove e misure
Redazione del verbale di verifica
Comunicazione all’organo di vigilanza
La denuncia è obbligatoria per gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti tramite interruzione automatica dell’alimentazione.
Non è obbligatoria, invece, per gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali, o per altri motivi, e i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano sull’interruzione automatica dell’alimentazione.
L’avviamento degli impianti di messa a terra può essere effettuato soltanto dopo la verifica eseguita dall’installatore, che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto.
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia più reperibile, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 e dopo il 13 marzo 1990, può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza redatta da un professionista/responsabile tecnico con le competenze indicate dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
La denuncia della messa a terra deve essere presentata ogni volta che l’impianto viene ampliato o subisce una modifica, o nel caso di una variazione d’uso dell’ambiente di lavoro, poiché cambia lo stato di sicurezza dello stesso.
Verifica degli impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
La verifica degli impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche comprende queste attività:
Esame della documentazione
Esame a vista dei luoghi e degli impianti
Effettuazione di prove e misure
Redazione del verbale di verifica
Comunicazione all’organo di vigilanza
La denuncia è obbligatoria per le installazioni e i dispositivi di protezione quando, a seguito della valutazione del rischio fulminazione (effettuata secondo la normativa tecnica CEI EN 62305-2), risultino necessari per il contenimento della componente di rischio R1: perdita di vita umana.
Anche in questo caso, l’avviamento degli impianti contro le scariche atmosferiche può essere effettuato solo dopo la verifica eseguita dall’installatore, che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Ed anche in questo caso, la dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto.
L’apprendistato è un contratto di lavoro che presuppone la formazione del lavoratore.
Chi assume, infatti, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali relative alla mansione del contratto.
L’apprendistato è suddiviso il tre tipologie:
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Apprendistato professionalizzante.
Apprendistato di alta formazione e ricerca.
1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Dedicato ai giovani dai 15 anni fino ai 25, permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio.
La durata non può essere superiore a tre anni, o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale, ed è determinata in base alla qualifica da conseguire.
2. Apprendistato professionalizzante
E’ indirizzato ai giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, o 17 anni se possiedono una qualifica professionale, che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici e privati.
La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni (cinque per il settore artigianato) e permetterà al giovane di conseguire una qualifica attraverso una formazione trasversale e professionalizzante.
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca
Pensato per i giovani dai 18 ai 29 anni, permette di conseguire un titolo di studio universitario e di alta formazione, compresi il dottorato di ricerca, i diplomi rilasciati dagli Istituti tecnici superiori (ITS), nonché il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
I vantaggi
Quali sono i vantaggi per il datore di lavoro che decide di avviare un contratto di apprendistato?
Prima di tutto, gli apprendisti possono essere retribuiti meno rispetto agli altri lavoratori adibiti alle stesse mansioni; questo perché possono essere inquadrati fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria di lavoratori che hanno la stessa mansione.
Sono notevoli gli incentivi economici per il datore di lavoro che stipula un contratto simile: la contribuzione agevolata o la deducibilità delle spese e dei contributi dalla base imponibile Irap.
Gli apprendisti sono poi esclusi dal computo dei dipendenti per determinati fini di leggi.
Che cosa succede se non vengono rispettati gli obblighi formativi nel contratto di apprendistato?
Il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra la contribuzione erogata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
Ser.Int.A offre assistenza ai datori di lavoro nell’espletamento di tutte le procedure relative alla formazione obbligatoria da svolgere. Contattaci per avere informazioni!
Abilitazione CEI 11-27 per le officine: manutenzione e riparazioni su veicoli elettrici e ibridi
Da qualche anno il mercato delle auto elettriche e ibride è in continua crescita. Basti sapere che nel 2018 sono state circa 250 mila le auto di nuova generazione elettriche (EV) e ibride (HEV) circolanti in Italia: un numero che aumenta costantemente e che comporta un aggiornamento delle tecniche di manutenzione da parte delle officine autoriparatrici.
La manutenzione delle auto elettriche e ibride prevede una preparazione specifica sulle procedure tecniche corrette, sui rischi e la sicurezza.
Per tale motivo, per poter essere autorizzati ad operare su questi tipi di automobili, è necessario ottenere l’abilitazione CEI 11-27 per le officine.
Cos’è la CEI 11-27?
Poiché in Italia non sono state redatte norme specifiche per gli interventi su questi tipi di automobili, per concedere ad un’officina autoriparatrice l’abilitazione a effettuare manutenzione e riparazioni su veicoli elettrici e ibridi, si fa riferimento alla norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”.
Tale norma riguarda la sicurezza sul lavoro relativa ai lavori eseguiti in presenza di impianti di edificio, e non è riferita ai lavori sui veicoli. Si tratta, quindi, della stessa abilitazione rilasciata agli addetti ai lavori elettrici.
Come si ottiene l’abilitazione?
L’abilitazione si ottiene seguendo uno specifico corso di formazione.
Il percorso formativo consiste nell’apprendere le seguenti conoscenze:
conoscenze teoriche per eseguire lavori elettrici fuori tensione e sotto tensione;
conoscenze e capacità necessarie all’operatività;
conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione.
Sono previsti due profili per i corsisti: PES (Persona esperta) e PAV (Persona avvertita).
Il profilo operatore PES può eseguire i lavori di riparazione e manutenzione in autonomia; il profilo operatore PAV può eseguire gli stessi lavori, ma soltanto sotto la supervisione di un operatore PES.
MOI – Microcredito per l’Occupazione e l’Inclusione
Stai pensando di avviare un’attività imprenditoriale o di rafforzarne una che già esiste?
Se sei residente in Calabria, la Regione ha attivato (oltre a Resto al sud) un’iniziativa importante a sostegno dello sviluppo di attività imprenditoriali, della creazione di nuova occupazione e dell’inclusione nel mercato del lavoro dei soggetti svantaggiati.
Cos’è il MOI?
MOI – Microcredito per l’Occupazione e l’Inclusione è un progetto regionale orientato a sostenere gli investimenti per la creazione di nuove imprese o il rafforzamento di imprese esistenti.
A chi è rivolto il MOI?
A chi ha difficoltà di accesso al credito e si trova in condizione di svantaggio. Sono stati messi a disposizione finanziamenti a tasso agevolato, utili alla creazione di nuove imprese (Start Up), anche sotto forma di lavoro autonomo, o per il rafforzamento di progetti imprenditoriali già esistenti (microimprese costituite da non più di 10 anni).
Come funziona il MOI?
La Regione ha messo a disposizione € 10.000.000,00. Il Fondo prevede la concessione di prestiti/mutui a tasso di interesse agevolato per un importo compreso tra i 5 mila e i 35 mila euro erogati direttamente da Fincalabra S.p.A. per un periodo massimo di 5 anni per la restituzione senza garanzie (mutuo chirografario).
Il finanziamento è concesso per:
l’acquisto di beni;
la retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori fino al 100% dei costi salariali;
il pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti;
il pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria.
Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda. I finanziamenti saranno assegnati attraverso una procedura a sportello (le domande sono registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione), senza procedere alla formazione di graduatorie, fino all’esaurimento dei fondi.
Se sei interessato contattaci subito: un nostro professionista del settore ti aiuterà a capire meglio l’iniziativa e, se lo vorrai, a portare avanti il tuo progetto imprenditoriale.
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