Nella serata di ieri è stato illustrato un nuovo DPCM che indica la cosiddetta Fase 2, con le aperture il prossimo 4 maggio delle aziende in diversi settori: la manifattura, le costruzioni e il commercio all’ingrosso funzionale agli stessi.
Con il decreto sono stati diffusi i protocolli che le aziende dovranno seguire per continuare a svolgere la loro attività o riprenderla a partire dalla prossima settimana.
Coronavirus uso DPI: i videotutorial realizzati dall’INAIL
Il SARS-CoV-2, il virus che sta causando l’attuale pandemia da COVID-19, sta richiedendo a tutta la collettività l’adozione di misure di prevenzione sempre più rigorose per contrastare la diffusione del contagio. Tra queste, in particolare per i lavoratori, vi è l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). Per questo motivo, l’Inail ha realizzato tre video per diffondere le informazioni di base sul corretto utilizzo di questi dispositivi e sui comportamenti più adeguati da adottare a questo scopo.
Tre video informativi
Il prodotto è diviso in tre parti:
la prima, di carattere generale, introduce l’argomento dei dispositivi di protezione individuali;
la seconda è relativa all’uso, in particolare, delle maschere facciali filtranti;
il terzo e ultimo video illustra le modalità corrette di utilizzo dei guanti monouso.
Il primo video fa il focus sulle modalità di trasmissione del virus, principalmente attraverso droplet, il rilascio di gocce di saliva, che possono essere inalate e depositarsi sulle superfici. Per questo motivo, una particolare attenzione va riservata alla protezione delle vie respiratorie di chi è esposto al virus e al contenimento dell’emissione di “bioaerosol” da parte di persone già positive al COVID-19.
Il secondo video illustra il corretto utilizzo delle maschere facciali, dispositivi atti a evitare ai lavoratori esposti al rischio del virus Sars-Cov-2 il possibile contagio attraverso le vie respiratorie per effetto del rilascio di gocce di saliva, dette droplet. L’uso improprio delle maschere filtranti può aumentare, anziché ridurre, il rischio di trasmissione dell’infezione, per questo deve sempre essere accompagnato dallo scrupoloso rispetto di appropriate norme igieniche.
Il terzo video illustra il corretto utilizzo dei guanti monouso, dispositivi di protezione delle mani atti a evitare ai lavoratori esposti al rischio il possibile contagio con superfici contaminate. Viene sottolineata l’importanza del rispetto delle indicazioni di uso e di rimozione dei guanti, potenzialmente infetti, praticando sempre un’adeguata igienizzazione delle mani.
L’uso dei dpi razionale in relazione alla mansione
I dispositivi di protezione individuale (DPI) servono a proteggere i lavoratori da rischi specifici, ovvero quelli propri dell’attività lavorativa svolta. Per il rischio biologico, come è quello rappresentato dal coronavirus, per la maggior parte dei lavoratori è previsto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e delle mani. Per gli operatori sanitari o per altri lavoratori particolarmente esposti a soggetti affetti o potenzialmente affetti da COVID-19, occorrono anche altri dpi. L’utilizzo di questi dispositivi deve essere razionale, definito in funzione della propria mansione e di quanto previsto dalla valutazione dei rischi, e corretto per ridurre le possibilità di contagio.
COVID19, il DVR aziendale va integrato con un’appendice
In seguito al DPCM del 22 marzo scorso, sono entrate in vigore nuove istruzioni in merito alla sospensione di alcune attività lavorative.
Stando alle disposizioni, sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione delle circa 80 indicate nell’allegato 1 che trovi alla fine del decreto.
Se la tua azienda rientra in quelle che possono continuare a operare, è necessario eseguire alcune valutazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ti ricordiamo che il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i propri lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e di diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze anche se non strettamente connesse all’attività lavorativa.
Hai l’opportunità di scaricare gratuitamente l’appendice da stampare e allegare al tuo DVR aziendale. Nelle ultime pagine del documento abbiamo integrato un vademecum sull’utilizzo delle mascherine come dispositivi di protezione divulgato dal Ministero dell’Interno.
Proviamo a riassumere qui il significato e le conseguenze di questo protocollo nell’ambito lavorativo.
Il documento tratta diverse questioni: dall’accesso in azienda di lavoratori e fornitori alla gestione delle mense e degli spazi comuni, dai dispositivi di sicurezza e precauzioni igieniche alla possibilità di rimodulare le attività, fino alla gestione di un eventuale caso di coronavirus.
Va sottolineato che il Protocollo prevede la continuità aziendale solo in presenza di condizioni che assicurino a tutti i lavoratori adeguati livelli di protezione e ribadisce ancora una volta la possibilità per le imprese di ricorrere al lavoro agile e agli ammortizzatori sociali previsti.
Elenchiamo i singoli punti del protocollo:
1) Dovere di informazione
L’azienda deve informare tutti i dipendenti dei comportamenti da assumere e delle regole da rispettare.
2) Modalità di ingresso in azienda. Controllo temperatura corporea
Il datore di lavoro può controllare la temperatura corporea dei lavoratori prima dell’ingresso in azienda, previa informativa al trattamento dei dati, impedendone l’accesso qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5 gradi. In tal caso i lavoratori dovranno essere isolati e dovranno contattare il proprio medico curante, che gli fornirà le indicazioni da seguire.
3) Modalità di accesso dei fornitori esterni
Si dovranno ridurre le occasioni di contatto tra fornitori e dipendenti sul luogo di lavoro. Durante le attività di carico e scarico, gli autisti non devono scendere dai mezzi di trasporto; qualora non fosse possibile devono attenersi alla distanza di un metro.
Prevedere per fornitori/trasportatori/collaboratori esterni servizi igienici dedicati con conseguente divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.
Ridurre il più possibile l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario per manutentori o imprese di pulizie, per questi varranno tutte le regole aziendali.
4) Pulizia e sanificazione in azienda e precauzioni igieniche personali
L’azienda deve assicurare una pulizia giornaliera (a fine turno pulizia di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi) e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
In caso di persona contagiata all’interno dell’azienda è prevista la procedura particolare indicata nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
5) Precauzioni igieniche personali L’azienda deve mettere a disposizione detergenti per le mani. Le persone presenti in azienda devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
6) Dispositivi di protezione individuale
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In caso di difficoltà di approvvigionamento, e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.
Qualora non sia possibile lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione conformi (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…).
7) Gestione degli spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack) deve essere regolato e razionato. Eseguire un’opportuna e continuativa ventilazione di questi locali. Il tempo di permanenza dei lavoratori in tali spazi deve essere ridotto e deve essere sempre rispettata la distanza minima di sicurezza tra le persone.
8) Organizzazione aziendale: turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi
Si ribadisce che le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali di Lavoro e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o ricorrere allo smart working, al lavoro agile, all’utilizzo di ammortizzatori sociali, ferie arretrate.
Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
9) Gestione entrata e uscita dei dipendenti L’azienda deve favorire orari di ingresso/uscita scaglionati per evitare i contatti nelle zone comuni. Qualora fosse possibile occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti in ogni luogo con le apposite indicazioni da seguire.
10) Spostamenti interni, riunioni, formazione Non sono consentite le riunioni e occorre limitare al minimo gli spostamenti all’interno dell’azienda. Qualora fossero indispensabili, se non è possibile usufruire del collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/ventilazione dei locali.
Le aziende devono sospendere ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzata (ad eccezione della FAD – Formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working). A tale riguardo, ricordiamo che Serinta possiede una piattaforma dedicata alla FAD che continua ad essere operativa e quindi a disposizione degli utenti. Gli addetti antincendio e primo soccorso possono continuare a svolgere le loro funzioni anche in presenza di corsi scaduti.
11) Gestione di un lavoratore sintomatico in azienda, sorveglianza sanitaria e medico competente Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda manifesti specifici sintomi (febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse), deve dichiararlo immediatamente al proprio responsabile.
Il lavoratore dovrà essere isolato e l’azienda deve procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L’azienda potrà collaborare con le Autorità competenti nel definire eventuali possibili contatti stretti e chiedere loro di lasciare cautelativamente lo stabilimento.
12) Sorveglianza Sanitaria – Medico competente – RLS
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
Il Medico competente collabora con RLS/RLST e segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il Medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
13) Aggiornamento Protocollo di regolamentazione
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Tutti i datori di lavorohanno l’obbligo di verificare se il DVR aziendale (Documento di Valutazione dei Rischi) prende in considerazione l’esposizione dei lavoratori al contagio, e in caso negativo deve predisporre le procedure adeguate.
Vi preghiamo di prestare attenzione ai lavoratori delle strutture sanitarie, con l’aggiornamento della valutazione del rischio biologico, ed ai lavoratori esposti a contatto con il pubblico.
E’ opportuno valutare anche un’adeguata formazione per i lavoratori, in relazione a queste procedure e agli eventuali DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) da utilizzare sul posto di lavoro.
Il sistema di verifica delle attrezzature di lavoro
Uso delle attrezzature
Un’attrezzatura di lavoro è ritenuta sicura quando presenta solo rischi residui e in generale accettabili, considerando i limiti di utilizzo previsti e ragionevolmente prevedibili.
Viene considerata uso di un’attrezzatura di lavoro “qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio”.
Il concetto di sicurezza applicato alle attrezzature di lavoro è il frutto dell’interazione fra:
fattori tecnici intrinseci nell’attrezzatura
fattori umani legati alla persona che ne fa uso
fattori organizzativi riguardanti, principalmente, le condizioni di utilizzo e l’ambiente di lavoro.
Il sistema di verifica delle attrezzature di lavoro
Le norme che regolano il sistema delle verifiche periodiche sono le seguenti:
Il decreto legislativo n. 81/2008
Il decreto interministeriale 11.04.2011
Le circolari interpretative e di indicazione
La circolare n. 11/2017 sul rinnovo delle abilitazioni
La norma UNI-EN-ISO 17020
Il decreto tariffe
1. Nel d.lgs n. 81/08 è stabilito, in generale, che ogni attrezzatura di lavoro – in misura proporzionale alla gravità dei rischi che presenta – sia oggetto di una particolare “sorveglianza”, articolata su due livelli:
interventi di controllo (art. 71, comma 8), responsabilità totale del datore di lavoro sull’esito dei controlli basata sulla proprie scelte sia del metodo di controllo che del soggetto esecutore;
verifiche periodiche obbligatorie (art. 71, commi 11, e seguenti – DM 11.04.2011), su determinate attrezzature. La responsabilità del datore di lavoro è relativa all’effettuazione della verifica nei tempi previsti, ma il datore di lavoro non è responsabile del loro esito. La responsabilità dell’esito ricade sul soggetto abilitato che ha effettuato la verifica.
le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008
i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati, e individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11.
E’ importante ricordare che i soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell’allegato I.
5. La norma UNI-EN-ISO 17020 specifica i requisiti per la competenza degli organismi che effettuano ispezioni, e per l’imparzialità e la coerenza delle loro attività d’ispezione.
L’applicazione della norma garantisce:
imparzialità
indipendenza
riservatezza
6. Il decreto tariffe, nonostante in alcuni casi non venga rispettato, ha mantenuto un livello dignitoso dell’attività professionale del tecnico verificatore ed ha contribuito a limitare la pratica degli sconti eccessivi.
Con l’Avviso pubblico Isi 2019, l’Inail mette a disposizione finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, a chi si rivolge, quali sono i progetti che possono essere ammessi, quando e come presentare la domanda.
Finalità del bando
Il Bando Isi 2019 vuole incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro innovativi.
Lo scopo è quello di abbattere le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e anche di cercare di ridurre il livello di rumorosità, o del rischio infortunistico, o di quello che può derivare dallo svolgimento di operazioni manuali.
A chi è rivolto il Bando?
Il bando si rivolge alle imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore.
Progetti ammessi a finanziamento
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:
Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Pesca – Fabbricazione mobili) – Asse di finanziamento 4
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli –Asse di finanziamento 5.
Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti
Le risorse finanziarie destinate dall’Inail ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.
Per sapere come sono ripartite le risorse economiche, è possibile consultare questa tabella.
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA come riportato di seguito:
per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:
Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento.
Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.
Asse 5 nella misura del:
40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).
Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.
Quando e come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.
Sul sito Inail le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà di inserire la domanda di finanziamento.
Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale Inail entro il 31 gennaio 2020.
Serinta è disponibile per informazioni e assistenza su tutte le fasi relative al bando.
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