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COVID19, ecco l’appendice da integrare al DVR aziendale

COVID19, il DVR aziendale va integrato con un’appendice

In seguito al DPCM del 22 marzo scorso, sono entrate in vigore nuove istruzioni in merito alla sospensione di alcune attività lavorative.

Stando alle disposizioni, sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione delle circa 80 indicate nell’allegato 1 che trovi alla fine del decreto.

Se la tua azienda rientra in quelle che possono continuare a operare, è necessario eseguire alcune valutazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, infatti, ha chiarito alcune questioni riconducibili all’emergenza Coronavirus negli ambienti di lavoro, specificando che le azioni e le misure messe in campo dai titolari vengano raccolte in un’appendice integrativa da inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Ti ricordiamo che il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i propri lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e di diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze anche se non strettamente connesse all’attività lavorativa.

Hai l’opportunità di scaricare gratuitamente l’appendice da stampare e allegare al tuo DVR aziendale.  Nelle ultime pagine del documento abbiamo integrato un vademecum sull’utilizzo delle mascherine come dispositivi di protezione divulgato dal Ministero dell’Interno.

COVID-19: cosa cambia per le aziende ed i lavoratori

COVID19: aziende e lavoratori in difficoltà. Cosa cambia per le aziende ed i lavoratori?

Le aziende e i lavoratori si stanno trovando ad affrontare questa difficile emergenza COVID-19. Un documento fondamentale da considerare come riferimento principale è il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Proviamo a riassumere qui il significato e le conseguenze di questo protocollo nell’ambito lavorativo.

Il documento tratta diverse questioni: dall’accesso in azienda di lavoratori e fornitori alla gestione delle mense e degli spazi comuni, dai dispositivi di sicurezza e precauzioni igieniche alla possibilità di rimodulare le attività, fino alla gestione di un eventuale caso di coronavirus.

Va sottolineato che il Protocollo prevede la continuità aziendale solo in presenza di condizioni che assicurino a tutti i lavoratori adeguati livelli di protezione e ribadisce ancora una volta la possibilità per le imprese di ricorrere al lavoro agile e agli ammortizzatori sociali previsti.

Elenchiamo i singoli punti del protocollo:

1) Dovere di informazione
L’azienda deve informare tutti i dipendenti dei comportamenti da assumere e delle regole da rispettare.

2) Modalità di ingresso in azienda. Controllo temperatura corporea
Il datore di lavoro può controllare la temperatura corporea dei lavoratori prima dell’ingresso in azienda, previa informativa al trattamento dei dati, impedendone l’accesso qualora la temperatura risulti superiore ai 37,5 gradi. In tal caso i lavoratori dovranno essere isolati e dovranno contattare il proprio medico curante, che gli fornirà le indicazioni da seguire.

3) Modalità di accesso dei fornitori esterni
Si dovranno ridurre le occasioni di contatto tra fornitori e dipendenti sul luogo di lavoro. Durante le attività di carico e scarico, gli autisti non devono scendere dai mezzi di trasporto; qualora non fosse possibile devono attenersi alla distanza di un metro.
Prevedere per fornitori/trasportatori/collaboratori esterni servizi igienici dedicati con conseguente divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente.
Ridurre il più possibile l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario per manutentori o imprese di pulizie, per questi varranno tutte le regole aziendali.

4) Pulizia e sanificazione in azienda e precauzioni igieniche personali

L’azienda deve assicurare una pulizia giornaliera (a fine turno pulizia di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi) e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
In caso di persona contagiata all’interno dell’azienda è prevista la procedura particolare indicata nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

5) Precauzioni igieniche personali
L’azienda deve mettere a disposizione detergenti per le mani. Le persone presenti in azienda devono adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

6) Dispositivi di protezione individuale
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In caso di difficoltà di approvvigionamento, e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.

Il liquido detergente potrà essere preparato seguendo le indicazioni dell’OMS al seguente link (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

Qualora non sia possibile lavorare a distanza interpersonale minore di un metro è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione conformi (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…).

7) Gestione degli spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e snack) deve essere regolato e razionato. Eseguire un’opportuna e continuativa ventilazione di questi locali. Il tempo di permanenza dei lavoratori in tali spazi deve essere ridotto e deve essere sempre rispettata la distanza minima di sicurezza tra le persone.

8) Organizzazione aziendale: turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi
Si ribadisce che le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali di Lavoro e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o ricorrere allo smart working, al lavoro agile, all’utilizzo di ammortizzatori sociali, ferie arretrate.
Sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

9) Gestione entrata e uscita dei dipendenti
L’azienda deve favorire orari di ingresso/uscita scaglionati per evitare i contatti nelle zone comuni. Qualora fosse possibile occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti in ogni luogo con le apposite indicazioni da seguire.

10) Spostamenti interni, riunioni, formazione
Non sono consentite le riunioni e occorre limitare al minimo gli spostamenti all’interno dell’azienda. Qualora fossero indispensabili, se non è possibile usufruire del collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/ventilazione dei locali.
Le aziende devono sospendere ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzata (ad eccezione della FAD – Formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working). A tale riguardo, ricordiamo che Serinta possiede una piattaforma dedicata alla FAD che continua ad essere operativa e quindi a disposizione degli utenti. Gli addetti antincendio e primo soccorso possono continuare a svolgere le loro funzioni anche in presenza di corsi scaduti.

11) Gestione di un lavoratore sintomatico in azienda, sorveglianza sanitaria e medico competente
Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda manifesti specifici sintomi (febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse), deve dichiararlo immediatamente al proprio responsabile.
Il lavoratore dovrà essere isolato e l’azienda deve procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L’azienda potrà collaborare con le Autorità competenti nel definire eventuali possibili contatti stretti e chiedere loro di lasciare cautelativamente lo stabilimento.

12) Sorveglianza Sanitaria – Medico competente – RLS
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, privilegiando le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
Il Medico competente collabora con RLS/RLST e segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il Medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

13) Aggiornamento Protocollo di regolamentazione
È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Aggiornamento del DVR

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo di verificare se il DVR aziendale (Documento di Valutazione dei Rischi) prende in considerazione l’esposizione dei lavoratori al contagio, e in caso negativo deve predisporre le procedure adeguate.

Vi preghiamo di prestare attenzione ai lavoratori delle strutture sanitarie, con l’aggiornamento della valutazione del rischio biologico, ed ai lavoratori esposti a contatto con il pubblico.

E’ opportuno valutare anche un’adeguata formazione per i lavoratori, in relazione a queste procedure e agli eventuali DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) da utilizzare sul posto di lavoro.

Coronavirus: informativa, prevenzione e valutazione del rischio in azienda

Coronavirus: valutazione dei rischi in azienda

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome).

Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione.

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all’inizio dell’epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l’International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: “Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2” (SARS-CoV-2).

Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l’11 febbraio) l’OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell’anno d’identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.

I sintomi possono includere:

  • naso che cola
  • mal di testa
  • tosse
  • gola infiammata
  • febbre
  • una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale.

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

  • la saliva, tossendo e starnutendo;
  • contatti diretti personali;
  • le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate.

E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina).
Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Coronavirus valutazione dei rischi in azienda e misure di prevenzione e protezione

[…] Si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. […] è compito del datore di lavoro definire lo scenario di appartenenza dell’azienda al variare delle condizioni.
[…]Le aziende che sono ospiti all’interno di spazi condivisi con altre aziende (cluster, poli tecnologici, co-working ecc.), seguano primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, anche qualora più restrittive di quelle adottate con questo documento.
Le aziende che occupano spazi in condomìni, si attengano anche alle eventuali istruzioni fornite dall’Amministratore.

[…] Di seguito le pagine successive per la definizione degli scenari e per le misure di prevenzione e protezione.

Prerequisito

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale/Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l’emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.
[…]
A tali decreti, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione della necessità di:
– sospensione dell’attività lavorativa dell’azienda;
– interdizione al lavoro di coloro che risiedano nei Comuni attualmente individuati nella cosiddetta “area rossa”;
– interdizione al lavoro per coloro che dichiarino spontaneamente di essere transitati o di aver sostato nei Comuni di cui al punto precedente a decorrere dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2), per i quali corre l’obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell’intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “bassa” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell’opuscolo di cui all’Allegato 1 del presente documento;
  • affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del “decalogo” estraibile dal sito dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità) Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo.
  • affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle “istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani” […];
  • stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
  • allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull’azienda/Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

istruzioni lavaggio mani

SCENARIO 2 – MEDIA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “media” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • tutte le misure indicate per Scenario 1;
  • dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all’ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l’ingresso di utenti esterni);
  • uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali / prodotti da scaffale, permanentemente esposti alla clientela;
  • una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrino nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l’incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese “The Lancet”);
  • dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;
  • limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull’azienda/Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

Decalogo

SCENARIO 3 – ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • tutte le misure indicate per Scenario 2;
  • predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l’espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;
  • accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., acquisito il parere del consulente del lavoro per le dinamiche contrattuali e salariali, se non già definite in appositi decreti nazionali;
  • fornitura, ai soli lavoratori interessati ad attività di front-office, di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149. Per l’uso di tali maschere, si consegnerà ad ogni lavoratore interessato, unitamente alla maschera, la nota informativa […] che il lavoratore tratterrà in copia lasciando all’azienda l’originale sottoscritto.
  • messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro.

Inoltre, si applicano le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull’azienda/Ente condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario.

SCENARIO 4 – MOLTO ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “molto elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

  • tutte le misure indicate per Scenario 3;
  • dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti i lavoratori;
  • valutazione della possibilità di sospensione dell’attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato.

FONTE: puntosicuro.it

Finanziamenti alle imprese: il Bando Isi 2019

Finanziamenti imprese: il Bando Isi 2019

Con l’Avviso pubblico Isi 2019, l’Inail mette a disposizione finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta, a chi si rivolge, quali sono i progetti che possono essere ammessi, quando e come presentare la domanda.

Finalità del bando

Il Bando Isi 2019 vuole incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro innovativi.

Lo scopo è quello di abbattere le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e anche di cercare di ridurre il livello di rumorosità, o del rischio infortunistico, o di quello che può derivare dallo svolgimento di operazioni manuali.

A chi è rivolto il Bando?

Il bando si rivolge alle imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore.

Progetti ammessi a finanziamento

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

  • Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1
  • Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) – Asse di finanziamento 2
  • Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto – Asse di finanziamento 3
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Pesca – Fabbricazione mobili) – Asse di finanziamento 4
  • Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli –Asse di finanziamento 5.

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti

Le risorse finanziarie destinate dall’Inail ai progetti sono ripartite per regione/provincia
autonoma e per assi di finanziamento.

Per sapere come sono ripartite le risorse economiche, è possibile consultare questa tabella.

Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’IVA come riportato di seguito:

per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

  • Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di finanziamento.
  • Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.

Asse 5 nella misura del:

  • 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
  • 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.

Quando e come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l’apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali.

Sul sito Inail le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà di inserire la domanda di finanziamento.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica saranno pubblicate sul portale Inail entro il 31 gennaio 2020.

Fonte: www.inail.it

Serinta è disponibile per informazioni e assistenza su tutte le fasi relative al bando.

Denuncia impianto messa a terra: quando e come va fatta

Denuncia impianto messa a terra: quando e come va fatta

Le verifiche degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche rappresentano un argomento complesso, disciplinato dal “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462).

Forse non tutti sanno che, da maggio 2019, l’Inail ha messo a disposizione l’applicativo CIVA per la gestione informatizzata dei servizi di certificazione e verifica, anche con riferimento alla denuncia di impianti di messa a terra e alla denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche.

Verifica dell’impianto di messa a terra

La verifica dell’impianto di messa a terra comprende queste attività:

  • Esame della documentazione
  • Esame a vista dei luoghi e degli impianti
  • Effettuazione di prove e misure
  • Redazione del verbale di verifica
  • Comunicazione all’organo di vigilanza

La denuncia è obbligatoria per gli impianti di messa a terra realizzati per la protezione delle persone dai contatti indiretti tramite interruzione automatica dell’alimentazione.

Non è obbligatoria, invece, per gli impianti di terra realizzati esclusivamente per ragioni funzionali, o per altri motivi, e i sistemi di protezione dai contatti indiretti che non si basano sull’interruzione automatica dell’alimentazione.

L’avviamento degli impianti di messa a terra può essere effettuato soltanto dopo la verifica eseguita dall’installatore, che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto.

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia più reperibile, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008 e dopo il 13 marzo 1990, può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza redatta da un professionista/responsabile tecnico con le competenze indicate dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

La denuncia della messa a terra deve essere presentata ogni volta che l’impianto viene ampliato o subisce una modifica, o nel caso di una variazione d’uso dell’ambiente di lavoro, poiché cambia lo stato di sicurezza dello stesso.

Verifica degli impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

La verifica degli impianti e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche comprende queste attività:

  • Esame della documentazione
  • Esame a vista dei luoghi e degli impianti
  • Effettuazione di prove e misure
  • Redazione del verbale di verifica
  • Comunicazione all’organo di vigilanza

La denuncia è obbligatoria per le installazioni e i dispositivi di protezione quando, a seguito della valutazione del rischio fulminazione (effettuata secondo la normativa tecnica CEI EN 62305-2), risultino necessari per il contenimento della componente di rischio R1: perdita di vita umana.

Anche in questo caso, l’avviamento degli impianti contro le scariche atmosferiche può essere effettuato solo dopo la verifica eseguita dall’installatore, che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37. Ed anche in questo caso, la dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti all’omologazione dell’impianto.

Ser.Int.A offre assistenza ai datori di lavoro per tutti gli adempimenti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Puoi contattarci senza impegno, saremo lieti di darti maggiori informazioni.

Abilitazione CEI 11-27 per le officine: come riparare in sicurezza auto elettriche e ibride

Abilitazione CEI 11-27 per le officine: manutenzione e riparazioni su veicoli elettrici e ibridi

Da qualche anno il mercato delle auto elettriche e ibride è in continua crescita. Basti sapere che nel 2018 sono state circa 250 mila le auto di nuova generazione elettriche (EV) e ibride (HEV) circolanti in Italia: un numero che aumenta costantemente e che comporta un aggiornamento delle tecniche di manutenzione da parte delle officine autoriparatrici.

La manutenzione delle auto elettriche e ibride prevede una preparazione specifica sulle procedure tecniche corrette, sui rischi e la sicurezza.

Per tale motivo, per poter essere autorizzati ad operare su questi tipi di automobili, è necessario ottenere l’abilitazione CEI 11-27 per le officine.

Cos’è la CEI 11-27?

Poiché in Italia non sono state redatte norme specifiche per gli interventi su questi tipi di automobili, per concedere ad un’officina autoriparatrice l’abilitazione a effettuare manutenzione e riparazioni su veicoli elettrici e ibridi, si fa riferimento alla norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”.

Tale norma riguarda la sicurezza sul lavoro relativa ai lavori eseguiti in presenza di impianti di edificio, e non è riferita ai lavori sui veicoli. Si tratta, quindi, della stessa abilitazione rilasciata agli addetti ai lavori elettrici.

Come si ottiene l’abilitazione?

L’abilitazione si ottiene seguendo uno specifico corso di formazione.

Il percorso formativo consiste nell’apprendere le seguenti conoscenze:

  1. conoscenze teoriche per eseguire lavori elettrici fuori tensione e sotto tensione;
  2. conoscenze e capacità necessarie all’operatività;
  3. conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione.

Sono previsti due profili per i corsisti: PES (Persona esperta) e PAV (Persona avvertita).

Il profilo operatore PES può eseguire i lavori di riparazione e manutenzione in autonomia; il profilo operatore PAV può eseguire gli stessi lavori, ma soltanto sotto la supervisione di un operatore PES.

Per informazioni sul nostro corso di formazione clicca qui –> Corso di Formazione per Addetti ai Lavori elettrici (PES – PAV) norma CEI 11-27 IV ED. 2014.