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Sicurezza sul lavoro: nel 2018 più incidenti, morti e malattie professionali

Nel 2018 sono risultate in crescita le morti bianche, gli incidenti e le malattie professionali.

I dati pubblicati dall’Inail registrano un aumento di denunce di infortuni per il  2018. Sono stati infatti 1.033 gli infortuni sul lavoro con esito mortale, 104 in più rispetto al 2017.

Infortuni sul lavoro. Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail sono state 641.261, in aumento dello 0,9% rispetto all’anno precedente. I dati evidenziano a livello nazionale un incremento sia dei casi avvenuti in occasione di lavoro, sia di quelli verificatisi nel tragitto tra l’abitazione e il posto di lavoro.

Denunce di malattia professionale. Nel 2018 anche le denunce di malattia professionale protocollate dall’Inail sono tornate ad aumentare, dopo la diminuzione registrata del 2017. Ci sono stati 1.456 casi in più; L’incremento percentuale maggiore è quello del +2,8% registrato nell’Industria e servizi

Morti sul lavoro. Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all’Inail nel 2018 sono state 1.133, 104 in più rispetto a quelle denunciate nel 2017 (+10,1%). Spicca in particolare agosto, con 132 decessi contro i 78 dell’agosto 2017 (quasi il 70% in più), alcuni dei quali causati dai cosiddetti incidenti plurimi, eventi che causano la morte di almeno due lavoratori, come il crollo del ponte Morandi a Genova, con 15 morti, o i due incidenti stradali avvenuti in Puglia, in cui hanno perso la vita 16 braccianti.

 

Privacy: guida all’applicazione del regolamento

Dal Garante per la protezione dei dati personali arriva una guida all´applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Si riporta di seguito quanto pubblicato dal sito del Garante Privacy  (clicca qui per la guida completa)

Guida all´applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali

(La presente Guida è soggetta a integrazioni e modifiche alla luce dell´evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo)

La Guida intende offrire un panorama delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del regolamento, prevista il 25 maggio 2018.

Attraverso raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che possono essere intraprese sin d´ora perché fondate su disposizioni precise del regolamento che non lasciano spazi a interventi del legislatore nazionale (come invece avviene per altre norme del regolamento, in particolare quelle che disciplinano i trattamenti per finalità di interesse pubblico ovvero in ottemperanza a obblighi di legge).

Vengono, inoltre, segnalate alcune delle principali novità introdotte dal regolamento rispetto alle quali sono suggeriti possibili approcci.

La presente Guida è soggetta a integrazioni e modifiche alla luce dell´evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo.

Indice

  •  Fondamenti di liceità del trattamento
  • Titolare, responsabile, incaricato del trattamento
  • Informativa
  • Approccio basato sul rischio del trattamento e misure di accountability di titolari e responsabili

TITOLARE, RESPONSABILE, INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Cosa cambia?

Il regolamento:

  • disciplina la contitolarità del trattamento (art. 26) e impone ai titolari di definire specificamente (con un atto giuridicamente valido ai sensi del diritto nazionale) il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti con particolare riguardo all´esercizio dei diritti degli interessati, che hanno comunque la possibilità di rivolgersi indifferentemente a uno qualsiasi dei titolari operanti congiuntamente;
  • fissa più dettagliatamente (rispetto al Codice) le caratteristiche dell´atto con cui il titolare designa un responsabile del trattamento attribuendogli specifici compiti: deve trattarsi, infatti, di un contratto (o altro atto giuridico conforme al diritto nazionale) e deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell´art. 28 al fine di dimostrare che il responsabile fornisce “garanzie sufficienti” – quali, in particolare, la natura, durata e finalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento;
  • consente la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di un responsabile (si veda art. 28, paragrafo 4), per specifiche attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e responsabile primario; quest´ultimo risponde dinanzi al titolare dell´inadempimento dell´eventuale sub-responsabile, anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo dimostri che l´evento dannoso “non gli è in alcun modo imputabile” (si veda art. 82, paragrafo 1 e paragrafo 3);
  • prevede obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento, in quanto distinti da quelli pertinenti ai rispettivi titolari. Ciò riguarda, in particolare,  la tenuta del registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, paragrafo 2); l´adozione di idoneemisure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 regolamento); la designazione di un RPD-DPO (si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di responsabili della protezione dei dati adottate dal Gruppo “Articolo 29”, disponibili qui anche nella versione in italiano: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd), nei casi previsti dal regolamento o dal diritto nazionale (si veda art. 37 del regolamento). Si ricorda, inoltre, che anche il responsabile non stabilito nell´Ue dovrà designare un rappresentante in Italia quando ricorrono le condizioni di cui all´art. 27, paragrafo 3, del regolamento – diversamente da quanto prevedeva l´art. 5, comma 2, del Codice.

Cosa non cambia?

Il regolamento definisce caratteristiche soggettive e responsabilità di titolare e responsabile del trattamento negli stessi termini di cui alla direttiva 95/46/CE (e, quindi, al Codice italiano). Pur non prevedendo espressamente la figura dell´ “incaricato” del trattamento (ex art. 30 Codice), il regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a “persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l´autorità diretta del titolare o del responsabile” (si veda, in particolare, art. 4, n. 10, del regolamento).

RACCOMANDAZIONI

I titolari di trattamento dovrebbero valutare attentamente l´esistenza di eventuali situazioni di contitolarità (si vedano, in proposito, le indicazioni fornite dal Garante in vari provvedimenti, fra cui http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/39785), essendo obbligati in tal caso a stipulare l´accordo interno di cui parla l´art. 26, paragrafo 1, del regolamento. Sarà necessario, in particolare, individuare il “punto di contatto per gli interessati” previsto dal suddetto articolo ai fini dell´esercizio dei diritti previsti dal regolamento.

I titolari di trattamento dovrebbero verificare che i contratti o altri atti giuridici che attualmente disciplinano i rapporti con i rispettivi responsabili siano conformi a quanto previsto, in particolare, dall´art. 28, paragrafo 3, del regolamento.

Dovranno essere apportate le necessarie integrazioni o modifiche, in particolare qualora si intendano designare sub-responsabili nei termini sopra descritti. La Commissione e le autorità nazionali di controllo (fra cui il Garante) stanno valutando la definizione di clausole contrattuali modello da utilizzare a questo scopo.

Attraverso l´adesione a codici deontologici ovvero l´adesione a schemi di certificazione il responsabile può dimostrare le “garanzie sufficienti” di cui all´art. 28, paragrafi 1 e 4.

Il Garante sta valutando i codici deontologici attualmente vigenti per alcune tipologie di trattamento nell´ottica dei requisiti fissati nel regolamento (art. 40), mentre per quanto concerne gli schemi di certificazione occorrerà attendere anche l´intervento del legislatore nazionale che dovrà stabilire alcune modalità di accreditamento dei soggetti certificatori (se diversi dal Garante: si veda art. 43). In ogni caso, il Gruppo “Articolo 29” sta lavorando sui temi e sarà opportuno tenere conto degli sviluppi che interverranno in materia nei prossimi mesi.

Le disposizioni del Codice in materia di incaricati del trattamento sono pienamente compatibili con la struttura e la filosofia del regolamento, in particolare alla luce del principio di “responsabilizzazione” di titolari e responsabili del trattamento che prevede l´adozione di misure atte a garantire proattivamente l´osservanza del regolamento nella sua interezza.

In questo senso, e anche alla luce degli artt. 28, paragrafo 3, lettera b), 29, e 32, paragrafo 4, in tema di misure tecniche e organizzative di sicurezza, si ritiene che titolari e responsabili del trattamento possano mantenere in essere la struttura organizzativa e le modalità di designazione degli incaricati di trattamento così come delineatesi negli anni anche attraverso gli interventi del Garante (si veda art. 30 del Codice e, fra molti, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1507921, ovvero http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1508059 per quanto riguarda la pubblica amministrazione, ovvero http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1813953  in materia di tracciamento delle attività bancarie) in quanto misure atte a garantire e dimostrare “che il trattamento è effettuato conformemente” al regolamento (si veda art. 24, paragrafo 1, del regolamento).

CLICCA QUI PER LA GUIDA COMPLETA Guida all applicazione del Regolamento UE 2016 679

Nuove regole per la formazione

La delibera della Regione Calabria n. 434 del 10.11.2016 e le nuove regole per la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, che disciplina la formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è stato posto al vaglio nel corso dalla giunta regionale calabrese del 10 novembre 2016.
Sono state analizzate le novità introdotte dall’ Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 : la durata, i contenuti e le modalità di formazione dei responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
A conclusione dell’esame, la giunta ha recepito integramente il testo dell’Accordo Stato-Regioni, approvando, pertanto, anche per i professionisti della sicurezza in Calabria, le nuove regole per la formazione.

Le novità introdotte

Il Nuovo Accordo Stato- Regioni, introduce una nuova articolazione dei percorsi formativi per gli RSPP e ASPP, vengono infatti rivisti i contenuti dei programmi formativi, vengono disciplinate le metodologie didattiche ed i criteri di valutazione.
Novità anche per i docenti dei suddetti corsi: vengono confermati i criteri ed i requisiti del formatore previsti dal D.I. del 06.03.2013.
Sicuramente di rilievo, è l’ampliamento dei titoli di esonero, vengono infatti inserite nuove classi di laurea che potranno usufruire dell’esonero dei moduli A e B.
Viene disciplinato per la prima volta in campo di sicurezza e formazione, la possibilità del riconoscimento della formazione pregressa. Si tratta del riconoscimento dei cosiddetti crediti formativi nei casi in cui contenuti dei percorsi formativi siano analoghi a corsi già svolti.

Per quanto riguarda l’aggiornamento, viene introdotta la possibilità di ottemperare all’obbligo partecipando a convegni o seminari.

sicurezza a scuola

 

 

 

Le altre figure coinvolte
Oltre a disciplinare la formazione degli RSPP e ASPP, l’Accordo Stato-Regioni, introduce alcune modifiche ad altri accordi che coinvolgono diversi soggetti della salute e sicurezza:
coordinatore per la sicurezza
datori di lavoro
addetti antincendio
addetti al primo soccorso
Rappresentante dei lavoratori per al sicurezza RLS
formazione generica e specifica dei lavoratori
preposti
dirigenti

Anche per queste figure vengono chiarite schematicamente (tabelle allegati III e V) tutte le condizioni per la formazione:
durata e modalità erogazione dei corsi
requisiti dei docenti formatore
costituzione dei crediti formativi
modalità e periodicità dell’aggiornamento

Corso per Datori di Lavoro RSPP Rischio Basso

Corso per Datori di lavoro Rspp rischio Basso

Attività Ateco: uffici, commercio, servizi, officine, turismo, terziario, servizi, organizzazioni, associazioni.

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Durata del Corso di formazione: 16 ore

Destinatari: il corso di formazione è rivolto a Datori di lavoro con funzioni di RSPP di aziende appartenenti al Rischio Basso così come definito dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Obiettivo del corso di formazione: formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in azienda.

Corso conforme al Testo Unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) e Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Programma didattico

Modulo Normativo – Giuridico

  • Presentazione ed apertura del corso
  • Sistema Legislativo: dalla 626 alla 81
  • La Delega di funzioni
  • Soggetti della Sicurezza: compiti, obblighi e responsabilità e tutela assicurativa
  • La responsabilità amministrativa (D. Lgs. n. 231/2001)
  • Sistemi di qualificazione delle imprese

Modulo Gestionale

  • Incidenti e infortuni mancati
  • Valutazione dei rischi
  • DVR e DUVRI
  • Modelli di organizzazione e gestione
  • Gestione emergenze

Modulo Relazionale

  • L’informazione, la formazione e l’addestramento
  • Comunicazione
  • RLS: nomina ed elezioni
  • Consultazione e partecipazione del RLS

Modulo Tecnico

  • Misure tecniche, organizzative e procedurali
  • Dispositivi di Protezione Individuali
  • Sorveglianza sanitaria
  • Stress lavoro-correlato
  • Approfondimento relativo ai rischi specifici presenti nei settori a rischio basso (uffici, commercio, servizi, officine, turismo, terziario, servizi, organizzazioni, associazioni)

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatta salva la verifica delle conoscenze acquisite.

Sanzioni previste: l’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l).

Sede di svolgimento: presso SERINTA SRL – VIA BUONARROTI, 1 – LAMEZIA TERME (CZ)

Docenti: Il corso di formazione viene tenuto da Docenti con documentato ed adeguato curriculum professionale nelle materie di loro pertinenza, e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella giuda di gruppi di lavoro.

Punto di Incontro

Punto di Incontro – 8 e 9 Novembre 2017 Pordenone
La fiera dedicata al lavoro, alla formazione e all’orientamento

Punto di Incontro ha l’obiettivo di offrire ai giovani, alle imprese, agli adulti alla ricerca di un lavoro e al sistema formativo, un’occasione di incontro e di conoscenza reciproca.

Due giorni per approfondire le nuove dinamiche del mondo del lavoro, informare sulle opportunità concrete che le nuove regole del mercato del lavoro offrono alle aziende, offrire una prospettiva sul mondo del lavoro anche a livello internazionale, dare visibilità alle aziende in un contesto istituzionale di grande attenzione dei media