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Nuovi adempimenti per la sicurezza antincendio nelle scuole ed asili nido

Nuove disposizioni: quali gli adempimenti antincendio nelle scuole e gli asili nido?

Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi, il D.P.R. n. 151 del 01 agosto 2011, le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido rientrano tra le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (allegato I).

Tipologie di scuole ed asili interessati dal provvedimento
Nello specifico il regolamento antincendio coinvolge le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti e gli Asili nido con oltre 30 persone presenti. Le regole sono valide per le nuove progettazioni ma anche per gli edifici esistenti.

Gli obiettivi
Gli obiettivi del nuovo regolamento antincendio nelle scuole ed asili nido, si riferiscono a:

  • minimizzare le cause di incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Gli interventi per le nuove progettazioni/costruzioni

Gli asili nido con oltre 30 persone presenti di nuova progettazione/costruzione, dovranno rispettare la regola tecnica contenuta nel DM 16 luglio 2014 in termini di:

  • ubicazione (esempio: accesso di mezzi di soccorso,…)
  • caratteristiche costruttive (esempio: resistenza al fuoco, compartimentazione,..)
  • misure per il dimensionamento del sistema di esodo (esempio: vie di esodo, affollamento, vie di uscita, larghezza via di esodo, …)
  • aree ed impianti a rischio specifico (esempio: cucine, depositi, biancheria, ..)
  • impianto elettrico
  • mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (esempio: estintori, idranti, ..)
  • impianti di rivelazione, segnalazione e allarme
  • segnaletica di sicurezza
    organizzazione e gestione della sicurezza antincendio
  • informazione e formazione antincendio (tutto il personale che opera nella struttura dovrà essere formato con il programma relativo alle attività di rischio medio ed un’aliquota, corrispondente a 4 persone presenti ogni 50 bambini, dovrà anche avere acquisito il relativo attestato di idoneità tecnica.)

Adempimenti per le attività già avviate
Per le scuole e gli asili nido già esistenti si dovranno programmare le attività di adeguamento degli edifici.
A tal proposito il DM 16 luglio 2014 suddivide in tre livelli di priorità le diposizioni da attuare.

Antincendio: le indicazioni prioritarie per le scuole
Il provvedimento stabilisce che, per le scuole, i livelli di priorità programmatica sono:
livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del DM 26 agosto 1992 relative a: impianto elettrico di sicurezza; sistemi di allarme; estintori; segnaletica di sicurezza; norme di esercizio.
livello di priorità B – osservanza delle disposizioni DM 26 agosto 1992 relative a: spazi per esercitazioni; spazi per depositi; spazi per l’informazione e le attività parascolastiche; spazi per servizi logistici; impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi;
livello di priorità C – le restanti disposizioni del decreto.

Antincendio: le indicazioni prioritarie per gli asili
Per l’adeguamento antincendio degli asili i livelli di priorità programmatica sono:
livello di priorità A – osservanza delle disposizioni del DM 16 luglio 2014relative a: servizi di sicurezza; illuminazione di sicurezza; estintori; allarme acustico; segnaletica di sicurezza; organizzazione e gestione della sicurezza antincendio; informazione e formazione antincendio.
livello di priorità B: impianti elettrici per il sezionamento di emergenza; servizi di sicurezza.
livello di priorità C: le restanti disposizioni del decreto.

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Nuove regole per la formazione

La delibera della Regione Calabria n. 434 del 10.11.2016 e le nuove regole per la formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, che disciplina la formazione dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è stato posto al vaglio nel corso dalla giunta regionale calabrese del 10 novembre 2016.
Sono state analizzate le novità introdotte dall’ Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 : la durata, i contenuti e le modalità di formazione dei responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
A conclusione dell’esame, la giunta ha recepito integramente il testo dell’Accordo Stato-Regioni, approvando, pertanto, anche per i professionisti della sicurezza in Calabria, le nuove regole per la formazione.

Le novità introdotte

Il Nuovo Accordo Stato- Regioni, introduce una nuova articolazione dei percorsi formativi per gli RSPP e ASPP, vengono infatti rivisti i contenuti dei programmi formativi, vengono disciplinate le metodologie didattiche ed i criteri di valutazione.
Novità anche per i docenti dei suddetti corsi: vengono confermati i criteri ed i requisiti del formatore previsti dal D.I. del 06.03.2013.
Sicuramente di rilievo, è l’ampliamento dei titoli di esonero, vengono infatti inserite nuove classi di laurea che potranno usufruire dell’esonero dei moduli A e B.
Viene disciplinato per la prima volta in campo di sicurezza e formazione, la possibilità del riconoscimento della formazione pregressa. Si tratta del riconoscimento dei cosiddetti crediti formativi nei casi in cui contenuti dei percorsi formativi siano analoghi a corsi già svolti.

Per quanto riguarda l’aggiornamento, viene introdotta la possibilità di ottemperare all’obbligo partecipando a convegni o seminari.

sicurezza a scuola

 

 

 

Le altre figure coinvolte
Oltre a disciplinare la formazione degli RSPP e ASPP, l’Accordo Stato-Regioni, introduce alcune modifiche ad altri accordi che coinvolgono diversi soggetti della salute e sicurezza:
coordinatore per la sicurezza
datori di lavoro
addetti antincendio
addetti al primo soccorso
Rappresentante dei lavoratori per al sicurezza RLS
formazione generica e specifica dei lavoratori
preposti
dirigenti

Anche per queste figure vengono chiarite schematicamente (tabelle allegati III e V) tutte le condizioni per la formazione:
durata e modalità erogazione dei corsi
requisiti dei docenti formatore
costituzione dei crediti formativi
modalità e periodicità dell’aggiornamento

Corso per Datori di Lavoro RSPP Rischio Basso

Corso per Datori di lavoro Rspp rischio Basso

Attività Ateco: uffici, commercio, servizi, officine, turismo, terziario, servizi, organizzazioni, associazioni.

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Durata del Corso di formazione: 16 ore

Destinatari: il corso di formazione è rivolto a Datori di lavoro con funzioni di RSPP di aziende appartenenti al Rischio Basso così come definito dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.

Obiettivo del corso di formazione: formare i Datori di lavoro rispetto alle fondamentali competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro, per permettere lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in azienda.

Corso conforme al Testo Unico per la sicurezza (D.Lgs. 81/08) e Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Programma didattico

Modulo Normativo – Giuridico

  • Presentazione ed apertura del corso
  • Sistema Legislativo: dalla 626 alla 81
  • La Delega di funzioni
  • Soggetti della Sicurezza: compiti, obblighi e responsabilità e tutela assicurativa
  • La responsabilità amministrativa (D. Lgs. n. 231/2001)
  • Sistemi di qualificazione delle imprese

Modulo Gestionale

  • Incidenti e infortuni mancati
  • Valutazione dei rischi
  • DVR e DUVRI
  • Modelli di organizzazione e gestione
  • Gestione emergenze

Modulo Relazionale

  • L’informazione, la formazione e l’addestramento
  • Comunicazione
  • RLS: nomina ed elezioni
  • Consultazione e partecipazione del RLS

Modulo Tecnico

  • Misure tecniche, organizzative e procedurali
  • Dispositivi di Protezione Individuali
  • Sorveglianza sanitaria
  • Stress lavoro-correlato
  • Approfondimento relativo ai rischi specifici presenti nei settori a rischio basso (uffici, commercio, servizi, officine, turismo, terziario, servizi, organizzazioni, associazioni)

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatta salva la verifica delle conoscenze acquisite.

Sanzioni previste: l’arresto da quattro a otto mesi del datore di lavoro/ dirigente o ammenda da 2.000 a 4.000 euro (violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera l).

Sede di svolgimento: presso SERINTA SRL – VIA BUONARROTI, 1 – LAMEZIA TERME (CZ)

Docenti: Il corso di formazione viene tenuto da Docenti con documentato ed adeguato curriculum professionale nelle materie di loro pertinenza, e con comprovata esperienza nella formazione e/o nella giuda di gruppi di lavoro.